Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-06-22, n. 201103780

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-06-22, n. 201103780
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103780
Data del deposito : 22 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05495/2004 REG.RIC.

N. 03780/2011REG.PROV.COLL.

N. 05495/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5495 del 2004, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. A D L, con domicilio eletto presso Andrea Gentile in Roma, viale Mazzini 140;

contro

Comune di Limatola;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03120/2003, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA-ADOZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2011 il Cons. U R. Nessuno compare per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente, proprietario di un terreno a vocazione edificatoria, chiede l’annullamento della sentenza di rigetto del ricorso avverso le conseguenze negative che gli derivano dall’applicazione delle misure di salvaguardia conseguente agli atti di approvazione del Piano regolatore Generale del Comune di Limatola da parte del commissario ad acta, chiedendo in particolare l’annullamento della pronuncia sulle spese del primo grado.

Con memoria per la discussione il ricorrente ha costituito un nuovo procuratore.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è infondato.

In linea preliminare del tutto inconferente appare l’affermazione, non specificamente rubricata, con il ricorrente riferisce che, contraddittoriamente, il medesimo TAR Campania avrebbe invece annullato gli atti con analoghi motivi.

___1. Con il primo motivo si lamenta che il Commissario avrebbe adottato l’approvazione del PRG nel Luglio 2001 quando ormai erano ampiamente scaduti i termini perentori, ulteriormente assegnati dalla Provincia di Benevento, di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del piano del “Piano Stralcio Difese Alluvioni” ai sensi dell’articolo 18 comma 10 della legge n. 183/1989 avvenuta il 16 dicembre 1999, scadenti quindi il 15 maggio 2000.

Erroneamente il commissario affermato che l’unico piano pubblicato sarebbe quello straordinario adottato il 27 ottobre 1999 e pubblicato il 24 novembre 1999, mentre i poteri del commissario sarebbero decorsi dall’avvenuta pubblicazione del citato “Piano stralcio difese alluvioni-(“PSDA”), come dimostrerebbe la nota del medesimo Commissario Straordinario per l’adozione piano regolatore.

L’assunto è infondato.

Esattamente il primo Giudice ha sottolineato come l’ultima proroga faceva decorrere i sei mesi dalla pubblicazione sul BURC del “Piano di Bacino”, che non può farsi coincidere, come pretende il ricorrente, con il “Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico” adottato una tantum , ma con l’ordinario “Piano di Bacino” per l’ordinario assetto idrogeologico, sia perché nel provvedimento di nomina commissariale si fa riferimento ad esso, ma anche – e soprattutto -- perché questo ricomprende, nel suo ambito, tutto il regime delle acque, a prescindere cioè dalla sussistenza di profili di pericolo.

Ai sensi dell’art. 17 della L. 18-5-1989 n. 183 il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.” Inoltre il comma 6-ter specifica che il piano garantisce la “ considerazione sistemica del territorio ”.

Per sua natura dunque le norme del piano di bacino e quelle connesse alla tutela dell'assetto idrogeologico del territorio hanno propria complessiva autonoma rilevanza ai fini della pianificazione del territorio (ad esempio per l’identificazione della fascia di rispetto di tutti i corsi d’acqua), della quale costituiscono un “prius” logico e funzionale.

In conseguenza il PSDA pubblicato nel dicembre 1999, in quanto strumento peculiarmente mirato alla soluzione dei problemi di specifiche aree territoriali, non rilevava ai fini della decorrenza del termine per l’adozione del PRG.

___ 2. Con il secondo motivo l’appellante reitera il motivo di ricorso con cui lamentava il mancato intervento del parere vincolante dell’Autorità di Bacino, in contrasto con le misure di salvaguardia allegate al “Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a più alto rischio idrogeologico.

E comunque non vi sarebbe stata alcuna approvazione da parte della Regione.

L’assunto va respinto.

Ai sensi dell’art. 17, 6-bis Legge n.183/1983, la sottoposizione al parere vincolante dell’autorità dei piani regolatori comunali, vale per i piani in precedenza già adottati e non ancora approvati.

In sostanza è una disposizione di salvaguardia finalizzata all’eventuale adeguamento di un PRG già formato e non di quelli ancora in fieri che invece devono nascere presupponendo le norme del piano di bacino.

Nel caso quindi non avrebbe avuto alcun senso la “salvaguardia” di un progetto di PRG non ancora adottato. Peraltro la censura appare comunque inconferente perché il piano regolatore impugnato in prime cure, era stato approvato con pareri dell’Autorità di Bacino (n.prot. 14940 del 17 ottobre 2002) e della Regione Campania (n. prot. 2175 del 25 marzo 2002).

___ 3. Con il terzo motivo, si lamenta l’erroneità del rigetto della censura da parte del TAR con il quale si deduce – del tutto strumentalmente -- che il commissario avrebbe esorbitato dalla delega, adottando anche il piano di zonizzazione acustica.

L’eventuale incompetenza del piano di zonizzazione acustica appare del tutto inammissibile, in quanto – come anche qui rilevato esattamente dal TAR -- il ricorrente non denuncia alcuna lesione dalla contestata zonizzazione, e quindi non riceverebbe alcun vantaggio dall’accoglimento dell’appello sul punto, in quanto la invalidità del piano di zonizzazione acustica non è comunque un motivo di invalidità del piano regolatore generale.

___4. In conclusione l’appello è infondato e va respinto.

In relazione alla mancata costituzione dell’Amministrazione intimata non è luogo alla pronuncia sulle spese.

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