Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-22, n. 202003228

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-05-22, n. 202003228
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003228
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2020

N. 03228/2020REG.PROV.COLL.

N. 04856/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4856 del 2015, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

I signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M F e L A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L A in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, n. 13;
la signora -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
i signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Damiano Comito, in Roma, viale Parioli, n. 63;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, (Sezione I bis), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il mancato scorrimento graduatoria e l’indizione del nuovo concorso per l'ammissione al 5° corso triennale (2015-2018) di 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il consigliere Michele Conforti e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio, sono controversi gli atti con i quali il Ministero della Difesa ha inteso esternare la volontà di procedere all’indizione di un nuovo concorso per il reclutamento di “ 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’arma dei carabinieri ”, bandito in data 15 ottobre 2014.

2. In primo grado, gli odierni appellati hanno lamentato l’illegittimità di questi atti, deducendo la circostanza di essere risultati idonei ad un precedente concorso, bandito per la medesima qualifica, e il fatto che, pur a fronte di una graduatoria ancora efficace, il Ministero ha indetto una nuova selezione per la medesima posizione lavorativa, piuttosto di determinarsi allo scorrimento della suddetta graduatoria e al loro reclutamento in quanto idonei del precedente concorso.

3. Con la sentenza gravata, il Tribunale amministrativo regionale ha:

a) richiamato il precedente dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, che ha statuito che la determinazione di bandire un nuovo concorso, a fronte di una graduatoria ancora valida e dalla quale attingere il personale occorrente, deve essere congruamente motivata sulle ragioni che inducono ad una tale scelta;

b) evidenziato che, nel caso in esame, gli atti dell’Amministrazione della Difesa non contengono alcuna motivazione in ordine a tale scelta e che non è idonea a conferire legittimità alla decisione ministeriale la circostanza che i due bandi conterebbero delle differenze, poiché esse sarebbero minime e, come tali, ininfluenti;

c) annullato il nuovo bando di concorso e gli atti ad esso prodromici.

4. Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, domandandone la sospensione.

L’Amministrazione ha dedotto, preliminarmente la specialità e la specificità dell’ordinamento delle Forze Armate e di Polizia, enumerando le norme che delineano una disciplina ad hoc e distinta da quella del D. Lgs. n. 165 del 2001 che sancisce, a differenza della prima, all’art. 35 la regola della perdurante efficacia della graduatoria concorsuale per tre anni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Il Ministero deduce, quindi, l’inapplicabilità dei principi in materia di scorrimento della graduatoria.

Rispetto all’ordinamento militare e delle forze dell’Ordine varrebbero, infatti, regole peculiari, previste dagli artt. 643, 688 e 708 del D. Lgs. 66 del 2010.

La peculiarità sarebbe giustificata affinché non venga preclusa a coloro che hanno progressivamente maturato i requisiti la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento, così come statuito, in argomento, da alcuni precedenti dei TT.AA.RR. e del Consiglio di Stato.

Proprio a tale proposito, viene riportato un passaggio argomentativo dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, ulteriore rispetto a quello richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, nel quale si individua, quale caso di eccezione alla regola dello scorrimento della graduatoria concorsuale, quello “ dei concorsi con cadenza temporale determinata ”, quale sarebbe quello in esame, nei quali la “ periodicità del concorso mira a garantire una provvista di personale attingendo ad un bacino di potenziali aspiranti mutevole nel tempo ”.

Questi principi sarebbero stati applicati, secondo l’appellante, anche da parte del T.A.R. per il Lazio, in una serie di precedenti riguardanti il Corpo della Guardia di Finanza, il quale presenta una disciplina del tutto analoga a quella dell’amministrazione della Difesa.

Si soggiunge, dunque, che la normativa applicabile al Ministero della Difesa e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri sarebbe tale da prescrivere obbligatoriamente la cadenza periodica dei concorsi, sicché il rispetto di questo obbligo di legge comporterebbe che non si debba motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria, laddove si bandisca il nuovo concorso.

Sarebbe dunque errata la sentenza, laddove ha censurato il deficit di motivazione della determinazione ministeriale di procedere all’indizione del nuovo concorso piuttosto che scorrere la graduatoria degli idonei.

5. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno illustrato le loro posizioni con plurime memorie.

Con la prima delle memorie depositate, in via pregiudiziale, gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, per esserne stata notificata un’unica copia nei confronti di tutti loro, in luogo di una copia per ciascuna delle parti.

Viene poi evidenziata l’infondatezza dell’appello, poiché esso riferirebbe, del tutto impropriamente, un orientamento e dei principi giurisprudenziali maturati relativamente al Corpo della Guardia di Finanza, disciplinato da una normativa peculiare, all’Arma dei Carabinieri, regolamentato da altra disciplina.

Per gli appellati, nel D. Lgs. n. 66 del 2010, non esisterebbe alcuna norma che – alla stregua di quanto avviene per il Corpo della Guardia di Finanza – prescriva la cadenza annuale o comunque periodica delle procedure di reclutamento, il che sarebbe, peraltro, comprovato dalla circostanza che il Ministero della Difesa avrebbe bandito due concorsi nell’arco di nove mesi e dunque nel corso del medesimo anno, contravvenendo dunque a tale regola, oltre che dal raffronto fra la disciplina prevista per la Guardia di Finanza e quella prevista dal D. Lgs. n. 66 del 2010, per i concorsi per il reclutamento degli allievi Marescialli dei Carabinieri.

Si contesta anche il riferimento all’art. 19 della Legge n. 183 del 2010, operato dall’appellante e rinvenibile anche in alcune delle sentenze citate, poiché esso, nel sancire la specificità degli ordinamenti delle Forze Armate e di Polizia, farebbe riferimento soltanto ai rapporti di impiego già in essere, ma non contemplerebbe le procedure di reclutamento che si indirizzano non già agli appartenenti ai Corpi, bensì a “cittadini italiani” che aspirano ad entrarvi.

Vi sarebbero dei precedenti, richiamati a pag. 9 della memoria,

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