Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-14, n. 201802851

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-05-14, n. 201802851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802851
Data del deposito : 14 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2018

N. 02851/2018REG.PROV.COLL.

N. 08585/2016 REG.RIC.

N. 00116/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8585 del 2016, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

M D e D D R, rappresentati e difesi dall'avvocato A Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n.2;

nei confronti

P A, U V, Gaetana Serrano, non costituiti in giudizio;
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati P M M e Alessandra Palombi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P M M in Roma, viale delle Milizie, n. 38;



sul ricorso in appello numero di registro generale 116 del 2017, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati P M M e Alessandra Palombi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P M M in Roma, viale delle Milizie, n. 38;

contro

D D R e M D, rappresentati e difesi dall'avvocato A Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

U V, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico V, con domicilio eletto presso lo studio Enrico V in Roma, via Bering, n. 16;
Gaetana Serrano, non costituita in giudizio;

entrambi per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. III ter , n. 06715/2016, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di M D, D D R e A M, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di U V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. A R e uditi per le parti gli avvocati R G per l'Avvocatura Generale dello Stato, A Clarizia e P M M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Come esposto dalle parti appellanti con D.P.C.M. del 4 agosto 2005 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora in avanti anche solo MIT) era stato autorizzato ad indire le procedure concorsuali per l’assunzione di dieci dirigenti di seconda fascia, otto dirigenti tecnici ruolo ingegnere e due dirigenti tecnici ruolo informatico.

2. Con D.L. n. 181 del 2006 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri), convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2006, n. 233, veniva disposto lo scorporo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’istituzione di due separati Ministeri, il Ministero delle Infrastrutture e quello dei Trasporti, i quali con due distinti bandi dal contenuto identico provvedevano a indire, ciascuno per quanto di competenza, due distinte procedure concorsuali per la selezione di cinque dirigenti di seconda fascia.

In particolare, con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale, n. 67 del 5 settembre 2006, il Ministero delle Infrastrutture indiceva il “concorso pubblico per esami, per il conferimento di un posto di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico dell'Amministrazione delle Infrastrutture” e, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 69 del 12 settembre 2006, il Ministero dei Trasporti indiceva “il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico dell'Amministrazione dei Trasporti” .

3. Con D.L. 85 del 16 maggio 2008 (Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 29 dicembre 2007, n. 244), convertito con modificazioni dalla l. 14 agosto 2008, n 121, veniva disposto l’accorpamento dei due suddetti Ministeri, sicché il Ministero dei Trasporti confluiva nel Ministero delle Infrastrutture (che veniva ridenominato “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” ), con trasferimento a quest’ultimo delle relative funzioni unitamente alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale (art. 1 d.l. 85 del 16 maggio 2008).

4. Con D.P.C.M. 6 agosto 2008, dd.PP.RR. 211 e 212 del 3 dicembre 2008 e D.M. 307 del 2 aprile 2009 veniva attuato anche a livello organizzativo l’accorpamento delle strutture dei due Ministeri, mediante l'individuazione della nuova articolazione degli Uffici dirigenziali di livello generale e non generale e con l’istituzione del Ruolo unico del personale dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel quale confluiva il personale già in servizio presso le due strutture ministeriali.

5. Con Decreto Direttoriale n. 7877 del 23 aprile 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 67 del 29 agosto 2008) veniva approvata la graduatoria di merito del concorso bandito dall’ ex Ministero delle Infrastrutture, così formulata: L R (punti 235/100) - vincitrice;
Pizzi Giorgio (punti 232/300);
D Michele (punti 228/300);
D R Danilo (punti 226/300).

6. Con decreto del 27 giugno 2008 (pubblicato il 9 settembre 2008) veniva approvata anche la graduatoria del concorso dell’ex Ministero dei Trasporti, così formulata: D’Anzi Pasquale (punti 235/300) - vincitore;
V U (punti 232/300);
L R (punti 228/300);
A P (punti 226/300);
M A (punti 228/300);
S G (punti 226/300).

7. Con D.P.C.M. 17 novembre 2009 il MIT veniva autorizzato ad assumere personale per complessive nove unità sulla base della richiesta di cui alla nota Ministeriale prot. 5190 del 27 febbraio 2009 e a tal fine scorreva la graduatoria più recente, quella approvata con D.D. del 27 giugno 2008, procedendo all'assunzione dei signori U V, P A e A M, in qualità di idonei rispettivamente al secondo, quarto e quinto posto della medesima graduatoria, e poi quella più risalente, approvata con D.D. n. 25639 del 21 maggio 2010, assumendo il sig. G P, idoneo classificato al secondo posto di tale graduatoria, riformulata a seguito dell'annullamento della precedente di cui al D.D. 7877 del 23 aprile 2008.

In detta graduatoria veniva collocato in posizione utile anche il sig. S D P, originariamente escluso, a seguito dell’esito favorevole del ricorso straordinario che aveva proposto al Capo dello Stato per la mancata valutazione dei titoli.

8. E’ da aggiungere che con la sentenza n.3076 del 2016 il Consiglio di Stato, sez. IV, aveva rigettato, previa riunione, gli appelli proposti dal predetto sig. D P e dal MIT, confermando la sentenza del TAR Lazio n.7695/15 che aveva accolto il ricorso proposto dai sig. M D e D D R, annullando per difetto di notifica ai soggetti necessari il d.P.R. 20.01.2010 (di accoglimento dei ricorsi straordinari proposto dal sig. S D P avverso l’approvazione della graduatoria di merito del concorso ad un posto di dirigente della professionalità tecnica) e il D.D. 21.05.2010 del MIT, con cui era stata riformulata la graduatoria del concorso.

9. I sigg. D e D R, i quali avevano partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Ministero delle Infrastrutture, collocandosi in posizione utile (rispettivamente al terzo e al quarto posto) nella graduatoria più risalente, hanno impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio: a) la nota ministeriale n.28441 del 26.11.2008 recante “programmazione triennale del fabbisogno di personale: anni 2008/2009/2010” ;
b) la nota ministeriale prot.5190 del 27 / 02/ 2009, recante “richiesta di autorizzazione ad assumere anno 2008 per il settore Infrastrutture e per il settore Trasporti” ;
c) la nota ministeriale prot. 23095 del 10/05/2010, recante “richiesta di rimodulazioni delle assunzioni autorizzate con D.P.R. 28 agosto 2009” ;d) la nota ministeriale prot.24824 del 17/05/ 2010, recante “richiesta di rimodulazioni delle assunzioni autorizzate con d.p.c.m. 17 /11 /2009” ;

e) le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 23785 del 18/ 05/ 2010 e prot. 24366 del 21/ 05/ 2010, di riscontro alle richieste di autorizzazione all'assunzione prot. 23095 del 10/05/2010 e prot. 24824 del 17/05/2010;
f) le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot.50177 e prot.50189 entrambe del 08/ 06/2010, di riscontro alle richieste di autorizzazione all'assunzione prot.23095 del 10/ 05/ 2010 e prot. 24824 del 17/05/ 2010;

g) ogni atto connesso, presupposto e comunque consequenziale, ivi compresi i contratti individuali di lavoro stipulati in attuazione dei provvedimenti impugnati e, per quanto possa occorrere, il d.P.R. 28/ 08/2009 (recante “Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici” ) e il D.P.C.M. 17 novembre 2009 (recante “autorizzazione ad assumere unità di personale per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le agenzie e le autorità di bacino” ).

Di tali atti hanno dedotto la illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost., 1 d.l. 16 maggio 2008, n.85, del d.P.C.M. 6.08.2008, dei dd.PP.RR. numeri 211 e 212 del 3.12.2008 , del d.m. 2.4.2009, n. 307;
per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e affidamento;
per eccesso di potere, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, lamentando, in particolare, la patente violazione del principio del prior in tempore, potior in iure che avrebbe imposto lo scorrimento della graduatoria più risalente, nella quale risultavano utilmente collocati i ricorrenti

10. Si sono costituiti in giudizio il MIT, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e la Presidenza del Consiglio che, con apposita memoria difensiva, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di decadenza di cui all'art.41 del d.lgs. n.104 del 2010 e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Si sono costituiti pure i sigg. P A e A M, eccependo il difetto di giurisdizione e insistendo comunque per il rigetto del ricorso nel merito, nonché, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, i sigg. Serrano e V, concludendo anch’essi per la reiezione del ricorso.

11. Con la sentenza segnata in epigrafe il Tribunale adito, respinte le eccezioni preliminari di rito e quella di tardività, ad eccezione del difetto di giurisdizione amministrativa sulla pretesa caducatoria avente ad oggetto i contratti individuali di lavoro stipulati in attuazione dei provvedimenti impugnati, ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato nel merito e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione. In particolare è stato ritenuto “immune dai vizi dedotti il primo degli atti impugnati dai ricorrenti, vale a dire la nota ministeriale n. 28441 del 26.11.2008, concernente la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale: anni 2008/2009/2010", che è coerente con la disciplina vigente ratione temporis” , mentre è stata ravvisata l’illegittimità dei successivi atti della sequenza procedimentale, a partire dalla richiesta del 27.2.2009 (n. 5190), di autorizzazione ad assumere “in conto 2008” , i quali, anziché tener conto dello ius superveniens e, dunque, dell'ormai perfezionato accorpamento dei Dicasteri, avevano continuato a presupporre l'operatività della suddivisione tra i due “settori” del MIT, pur nella consapevolezza dell'unicità della dotazione organica.

12. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le amministrazioni indicate in epigrafe, deducendone l’erroneità e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 Cost., dell’art. 1 d.l. 16 maggio 2008, n.85, conv. con 1. 14 luglio 2008, n.121;
del D.P.C.M. 6.08.2008, dei d.P.R. nn.211 e 212 del 3.12.2008;
del D.M. 2.4.2009, n.307;
del d.P.R. 28.08.2009 e del D.P.C.M. 17.11.2009;
vizio di motivazione.

13. La stessa sentenza è stata gravata anche dal sig. A M, che ne ha dedotto l’erroneità nella parte in cui non aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, la sua improcedibilità per tardività e/o l’inammissibilità per difetto di interesse e, comunque, per non aver respinto il ricorso nel merito.

14. Hanno resistito ad entrambi i gravami i signori D e D R chiedendone il rigetto.

Si sono costituiti nel giudizio R.G. 2017-00116 il MIT, il MEF e, la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, premesso di aver proposto appello avverso la medesima sentenza (R.G. 8558/2016), hanno domandato preliminarmente la riunione dei due giudizi e nel merito hanno aderito alla richiesta di riforma della sentenza.

Nel giudizio n. 2017-116 si è costituito anche il controinteressato U il sig. V, attualmente dirigente di II fascia presso il MIT per effetto dell’inserimento al II posto della graduatoria approvata con D.D. del 27 giugno 2008 (pubblicata sulla G.U. 70 del 9 settembre 2008 relativa al concorso bandito dall’allora Ministero dei Trasporti), il quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso di primo grado per irregolare costituzione del contraddittorio disposta dal giudice di prime cure ex art. 49 Cod. proc. amm., l’erronea considerazione in capo allo stesso della qualità di controinteressato, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
nel merito ha dedotto anche egli l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto le tesi dei ricorrenti in primo grado, omettendo da un lato di considerare che la graduatoria approvata dall’ex Ministero delle Infrastrutture non era la più risalente in quanto aveva assunto la propria definitiva fisionomia e struttura solo a seguito della riformulazione della stessa conseguente all’inclusione del sig. D P, precedentemente escluso;
dall’altro che le procedure concorsuali, in origine gestite da due distinti Ministeri avevano continuato ad essere autonome e non sovrapponibili anche successivamente alla riunificazione dei due Dicasteri.

15. All’udienza del 25 gennaio 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Deve essere innanzitutto disposta la riunione degli appelli, in quanto rivolti avverso la stessa sentenza.

2. Vanno quindi esaminate le questioni in rito sollevate dal sig. A M sia nella memoria di costituzione nel giudizio R.G. 8558/2016, sia nell’appello dal medesimo proposto (RG. 116/2017), nonché quelle formulate dal sig. U V nella memoria di costituzione nel giudizio R.G. 116/2017.

3. Il dott. M, rammentato che è il petitum sostanziale a determinare la giurisdizione, ha sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto della giurisdizione del G.A.: nella fattispecie in esame il petitum sostanziale sarebbe, infatti, costituito dal diritto all’assunzione degli idonei non vincitori, collocatisi in posizione utile nella graduatoria oggetto di scorrimento, venendo quindi in rilievo non posizioni di interesse legittimo, ma diritti soggettivi in quanto, una volta scelta la procedura da adottare per il reclutamento del personale (lo scorrimento della graduatoria anziché, ad esempio, l’indizione di un nuovo concorso) i poteri autoritativi e discrezionali della pubblica amministrazione si sarebbero completamente esauriti. I provvedimenti impugnati non avrebbero, dunque, natura di atti di macro-organizzazione, attenendo non già alla scelta del “se” e “come” assumere, afferente a profili pubblicistici, ma piuttosto di “chi” assumere.

Da ciò, ad avviso dell’appellante, l’inammissibilità ab origine della domanda proposta dai ricorrenti in primo grado e, comunque, l’improcedibilità della stessa per difetto di un concreto interesse a ricorrere contro atti ininfluenti ai fini della questione, essendo il petitum sostanziale costituito dal diritto all’assunzione degli odierni appellati.

La doglianza non merita condivisione.

Come correttamente ritenuto dal primo giudice, sussiste nella fattispecie in esame la giurisdizione del giudice amministrativo.

Invero il petitum sostanziale del presente giudizio non è il diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria, ma la correttezza (o meno) della scelta dell’amministrazione di coprire i posti vacanti attraverso lo scorrimento di una determinata graduatoria piuttosto che di un’altra, sebbene asseritamente approvata dopo quella del concorso cui hanno partecipato i ricorrenti in primo grado. Si tratta di uno scrutinio di legittimità di tale scelta discrezionale che non solo attiene al “se” e al “come” , ma sottintende anche un determinato modello organizzativo - procedurale per la copertura dei posti vacanti, scelte rispetto alle quali la posizione giuridica degli interessati è qualificabile solo come interesse legittimo.

4. Ne consegue che non sussiste neppure l’addotta improcedibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati in primo grado per difetto di interesse dei ricorrenti, in quanto non è revocabile in dubbio che questi ultimi abbiano subito un’effettiva lesione alla propria sfera giuridica per effetto degli atti adottati dall’Amministrazione appellante, in conseguenza della scelta di procedere al prioritario scorrimento di una graduatoria nella quale i medesimi non figuravano, più recente di quella nella quale essi erano invece collocati in posizione utile, nonostante l’addotta omogeneità delle procedure concorsuali indette e il sopravvenuto accorpamento dei due Ministeri che quelle procedure avevano originariamente bandito.

5.Quanto alla lamentata erroneità della sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato l’improcedibilità del ricorso per irregolare integrazione del contraddittorio disposta dal T.a.r. ex art. 49 Cod. proc. amm., questione dedotta dalla difesa del sig. U V, si tratta di una contestazione inammissibile perché il relativo capo della sentenza non è stata oggetto di appello (incidentale), come sarebbe stato necessario, né da parte del sig. V, né dalle altre parti.

Ciò senza contare che la censura è anche destituita di fondamento, posto che, come a ragione ritenuto dal tribunale, la costituzione in giudizio dell’intimato ha sanato eventuali vizi della vocatio in ius ai sensi dell’art. 44, comma 3, Cod. proc. amm., in applicazione del generale principio del raggiungimento dello scopo, operante anche in riferimento alla notificazione del ricorso non in copia conforme. L’integrazione del contraddittorio è avvenuta attraverso la notificazione di un nuovo originale del ricorso introduttivo, sottoscritto dal difensore e corredato di apposita procura a margine sottoscritta dalle parti ricorrenti e autenticata, unitamente alla notificazione di copia conforme all’originale dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio adottata dal T.a.r. dalla quale risultavano tutti i dati identificativi del giudizio e, quindi, pienamente idonea ai sensi dell’art. 49 c.p.a.. Peraltro non è dato neppure agevolmente comprendere con riguardo a quale aspetto siffatte modalità di integrazione del contraddittorio abbiano leso o potuto ledere effettivamente l’esercizio del diritto di difesa da parte del sig. V, il quale ben poteva accedere al fascicolo per verificare eventuali criticità e formulare le relative eccezioni.

6.Parimenti priva di fondamento, oltre che inammissibile, è la censura, del tutto contraddittoria rispetto alla precedente, di erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la posizione di controinteressato del sig. V invece di disporre la sua estromissione dal giudizio: i realtà anche questo capo della sentenza non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione e comunque la relativa statuizione è ineccepibile, avendo il giudice di primo grado, il quale nel negare la fondatezza del rilievo, evidenziato come “l’inversione dell’ordine di scorrimento derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso non rimarrebbe priva di effetti sulla posizione degli idonei inclusi in graduatoria più recente, quanto meno sotto il profilo della posposizione delle relative assunzioni”.

7. Può dunque procedersi all’esame nel merito degli appelli proposti.

8 Le amministrazioni appellanti e il sig. M contestano la correttezza delle premesse argomentative sulle quali il T.a.r. ha imperniato la propria decisione ovvero l'unicità del Ministero e l’identità delle procedure concorsuali, evidenziando che l'Amministrazione, al febbraio 2009, dunque alla data della prima richiesta di rimodulazione delle assunzioni, avrebbe potuto scorrere le graduatorie soltanto del Settore Trasporti, mentre per il Settore Infrastrutture lo scorrimento delle graduatorie sarebbe stato possibile solo successivamente, in esito al riscontro favorevole dato alle richieste di rimodulazione n.23095 del 10 maggio 2010 e n.24824/2010 da parte dei Ministeri competenti (MEF e Funzione Pubblica).

Il tribunale ha respinto tale impostazione, rilevando l’illegittimità dell’ “ impropria relazione” istituita dal Ministero tra il ramo a cui le assunzioni afferirebbero e la graduatoria da scorrere prioritariamente perché relativa a quel ramo, concludendo nel senso che l’esigenza di rinforzare gli organici, asseritamente più pressante in un determinato settore, non potesse incidere sulla scelta in ordine a quale delle due graduatorie scorrere , “stante la fungibilità delle stesse”.

Gli appellati hanno sostenuto che le menzionate graduatorie del 2008 riguarderebbero procedure concorsuali del tutto identiche, aventi ad oggetto professionalità pienamente fungibili, differenziate solo in ragione dell'anteriorità dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria “Infrastrutture” rispetto a quella “Trasporti”. Correttamente - a loro avviso - il T.a.r. avrebbe rilevato l’illegittimità della decisione del MIT di procedere al prioritario scorrimento della graduatoria successivamente approvata, in quanto contraria alla regola generale del prioritario scorrimento della graduatoria più risalente e non giustificata neppure dalle peculiari vicende organizzative che avevano, nelle more, interessato il Ministero appellante.

9. Così sintetizzate le tesi delle parti, la Sezione è dell’avviso che gli appelli siano infondati.

9.1. Deve innanzitutto condividersi l’affermazione della sentenza gravata circa la correttezza del dato cronologico relativo alle graduatorie in esame, non potendosi revocare in dubbio che la graduatoria più risalente sia quella del Ministero delle Infrastrutture (ove si erano utilmente collocati gli appellati), in quanto la parziale riformulazione dell’originaria graduatoria del 23 aprile 2008, al fine di ottemperare agli esiti favorevoli del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. D P, inizialmente escluso, non ha dato luogo al perfezionamento e all’approvazione di una nuova graduatoria con corrispondente riesercizio del potere amministrativo. L’annullamento della graduatoria aveva, infatti, portata limitata all’omessa collocazione del ricorrente secondo il punteggio ottenuto nelle prove positivamente sostenute, configurandosi pertanto come una mera riformulazione parziale. Peraltro, tale riformulazione risulta irrilevante ai fini della presente controversia in quanto intervenuta successivamente (24 maggio 2010) alla decisione di scorrere la graduatoria del concorso bandito dall’ex Ministero dei Trasporti, con relativa assunzione dei controinteressati (avvenuta il 21 aprile 2010) sulla base della richiesta di autorizzazione ad assumere contenuta nella nota ministeriale 5190 del 27 febbraio 2009;
a ciò si aggiunga che, come evidenziato dalle stesse Amministrazioni appellanti, l’atto di rideterminazione della graduatoria è stato definitivamente annullato con sentenza passata in giudicato per mancata integrazione del contraddittorio.

9.2. A prescindere poi dall’effettiva sussistenza di eccezioni volte a contestare l’identità degli elementi caratterizzanti le due procedure concorsuali nelle memorie difensive del Ministero depositate nel giudizio di primo grado, la Sezione osserva come ciò che qui rileva è la palese smentita, alla luce delle risultanze processuali, sia della non unicità dell’Amministrazione al tempo della decisione sulla graduatoria da scorrere sia della non fungibilità delle graduatorie in ragione della loro genetica associazione ai due differenti rami della stessa Amministrazione, ovvero il ramo dei “Trasporti” e il ramo delle “Infrastrutture”, derivanti dai due omonimi Ministeri, distinti prima dell’accorpamento.

Le parti appellanti non hanno infatti fornito alcun elemento probatorio utile ad evidenziare apprezzabili profili di differenziazione tra le due procedure tali da superare la sostanziale identità “sotto tutti gli aspetti caratterizzanti” (compreso l’oggetto, come ammesso dalla stessa Amministrazione, ed inoltre il profilo professionale, i requisiti di ammissione, le prove selettive), ravvisata dal primo giudice sulla base del raffronto dei rispettivi bandi.

Non merita dunque condivisione la mera affermazione delle amministrazioni appellanti secondo cui le procedure concorsuali in esame sarebbero autonome e distinte, in quanto bandite da due diversi Ministeri e perché in origine “separate sotto il profilo giuridico-contabile, ovvero con programmazione e fabbisogno diversi” .

Né coglie nel segno la mera affermazione in base alla quale le procedure concorsuali per cui è causa si sarebbero svolte e concluse interamente nel periodo di autonoma esistenza dei due Ministeri, anteriormente all’accorpamento avvenuto con il d.l. n. 85 del 16 maggio 2008.

In relazione a tale ultimo profilo, è sufficiente evidenziare che entrambe le procedure concorsuali originano dal medesimo D.P.C.M. del 4 agosto 2005, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato autorizzato ad indire procedure concorsuali per l'assunzione di dieci dirigenti di seconda fascia.

Inoltre la graduatoria relativa alla procedura indetta dall’ex Ministero delle Infrastrutture (alla quale hanno utilmente partecipato gli appellati) è stata approvata prima dell’emanazione del D.L. 85 del 2008 (D.D. n. 7877 del 23/04/2008), mentre quella relativa alla procedura indetta dall’ex Ministero dei Trasporti è stata approvata (D.D. n. 90 del 27.6.2008) successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge del 16 maggio 2008, che ha disposto l’accorpamento di tale Ministero a quello delle Infrastrutture.

Alla luce di tali elementi non è revocabile in dubbio che le graduatorie in oggetto siano state approvate dalla stessa Amministrazione: infatti anche la procedura concorsuale originariamente indetta dall’ex Ministero dei Trasporti si è conclusa (come l’altra) ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come ridenominato dal D.L. 85 del 2008 che non ha semplicemente soppresso i due Ministeri, ma ha disposto che quello dei Trasporti confluisse in quello delle Infrastrutture, stabilendo al contempo la ridenominazione del Dicastero.

9.3. Non sussiste pertanto alcuna violazione o erronea applicazione dell’art 1 del d.l n. 85 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. 14 agosto 2008, n. 121: tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellanti, ben può assurgere a fonte della legittima riconducibilità di entrambe le graduatorie al nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al riguardo, giova evidenziare che tale disciplina, nel disporre l’accorpamento del Ministero dei Trasporti nel Ministero delle Infrastrutture, ne aveva lasciata temporaneamente distinta la struttura operativa ed organizzativa fino all’emanazione dei successivi provvedimenti attuativi (cfr. art. 1, comma 20, secondo il quale “... nelle more dell’approvazione del regolamento di organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo, la struttura di tali uffici è definita ... con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto si applicano transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti [...]” ).

Tuttavia, alla data della richiesta di assunzioni per l’anno 2008 mediante prioritario scorrimento della graduatoria ex Trasporti, di cui alla nota ministeriale n. 5190 del 27/02/2009, era già stato adottato il d.P.R. n. 211 del 3 dicembre 2008, recante “ Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” che stabiliva l’articolazione del dicastero in due dipartimenti che “assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero” (art. 2), istituito al contempo il “ruolo del personale dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti” (art. 14) e individuato la dotazione organica del personale del Ministero, abrogando altresì i previgenti regolamenti (Tabella A). Peraltro, nella stessa nota prot. 5190 del 27 febbraio 2009, si sottolinea, con riferimento al Regolamento di riorganizzazione del Ministero di cui al D.P.R. n. 211 del 3 dicembre 2008, che “la dotazione organica ufficialmente allegata al citato DPR è unica”.

In conclusione tali sopravvenienze- l’accorpamento dei Ministeri e l’istituzione del ruolo unico dirigenziale- non integranti mere vicende occasionali, incidentali o marginali, ma determinate da puntuali disposizioni normative e dai correlati provvedimenti attuativi, erano idonee a determinare un mutamento strutturale nell’assetto organizzativo ministeriale, tali da incidere in misura significativa e sostanziale anche sulla posizione giuridica dei soggetti che concorrono per l’accesso nel ruolo unico dirigenziale dell’accorpato Ministero: sicché non può trascurarsi tale dato costituito dal rinnovato assetto organizzativo, come invece ha fatto in maniera del tutto illogica, immotivata e arbitraria il Ministero, in pregiudizio degli odierni appellati.

9.4. Correttamente pertanto il giudice di prime cure ha dichiarato l’illegittimità degli atti impugnati “a partire dalla richiesta del 27.2.2009 (n. 5190), di autorizzazione ad assumere “in conto 2008”, i quali, anziché tener conto dello ius superveniens e dunque dell’ormai perfezionato accorpamento dei Dicasteri, hanno continuato a presupporre l’operatività della suddivisione tra i due “settori” del Mit.” : ciò in quanto all’atto della programmazione e della richiesta di assunzione per scorrimento della (più recente) graduatoria del concorso indetto dall’ex Ministero dei Trasporti, era già stato attuato, anche a livello organizzativo, l’accorpamento delle strutture del Ministero dei Trasporti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’individuazione della nuova articolazione degli Uffici dirigenziali, l’istituzione del ruolo unico del personale dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel quale è confluito il personale già in servizio presso il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei Trasporti) e l’accentramento in un unico ufficio delle funzioni relative alla tenuta del ruolo e alla gestione e al reclutamento del personale.

Le tesi delle parti appellanti circa la sussistenza di due distinti “rami” di competenze facenti capo a due diversi Dipartimenti, con conseguente duplicità delle graduatorie “per far fronte a problematiche differenti per i due ambiti operativi… con lo scopo di acquisire professionalità distinte per i predetti rami” sono, poi, smentite, come puntualmente dedotto dalla difesa degli appellati, sia dalla ulteriore richiesta prot. 23095 del 10 maggio 2010 ove il MIT non ha adottato il criterio della distinzione “in rami”, sia dalla circostanza che il Ministero appellante non ha assegnato, all’atto dell’assunzione, ai dirigenti assunti per scorrimento delle suddette graduatorie, inerenti alle procedure concorsuali che aveva bandito, né incarico né sede di servizio, che invece sono stati attribuiti loro (indifferentemente in uno o nell’altro ramo), in base a un interpello successivo alla conclusione del corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

9.5. Anche nel quadro normativo vigente successivamente al riaccorpamento dei due Ministeri non è dato rinvenire elementi che supportino l’assunto delle parti appellanti circa la permanenza di una distinzione in due rami dell’amministrazione e dei rispettivi ruoli organici che avrebbe imposto il riferimento ai precedenti decreti organizzativi.

La circolare della Funzione Pubblica n. 3858 del 27 gennaio 2009 avente ad oggetto “Assunzioni e stabilizzazione di personale anno 2008 e anno 2009” , ex adverso invocata, non fa riferimento alcuno alle predette situazioni di accorpamento o suddivisione delle amministrazioni e neppure all’addotta distinzione tra rami o uffici di collocazione delle assunzioni all’interno della stessa Amministrazione.

9.6. Né può trarsi un motivo di ragionevole affidamento, ingenerato nell’appellante sig. M “con riguardo all’assunzione in relazione a posti che si fossero resi disponibili nella relativa amministrazione e non certo nell’altra amministrazione” , nella mera indicazione nel decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 27 giugno 2008 al conferimento di incarichi nell’organico dell’Amministrazione dei Trasporti (art. 1 d.d.): trattasi infatti di indicazione che ricalca pedissequamente l’originario bando di concorso e non avente, allo stato, alcun significato alla luce dell’avvenuto accorpamento al Ministero delle Infrastrutture.

9.7. In conclusione, la destinazione del personale da assumere al settore Trasporti non giustificava lo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale bandita dall’allora Ministero dei Trasporti, in deroga al principio generale che impone lo scorrimento della graduatoria più risalente;
per l’assunzione del personale bisognava far riferimento a quest’ultima graduatoria, trattandosi di profilo professionale fungibile, omogeneo e perfettamente sovrapponibile (dirigente tecnico di seconda fascia- ingegnere informatico) per il quale era indifferente lo specifico settore di destinazione (trasporti o infrastrutture).

Anche a tale riguardo non può che trovare piena condivisione la sentenza appellata, ove respinge la prospettazione del MIT dando evidenza, da una parte, dell’unicità della dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui la dirigenza è inquadrata in un ruolo unico la cui articolazione prescinde del tutto dalla ripartizione in dipartimenti, dall’altra dell’irrilevanza della graduatoria di provenienza dei dirigenti assunti, rispetto al dipartimento di assegnazione, peraltro comprovata anche dalla condotta provvedimentale della stessa Amministrazione come sopra ricostruita.

9.8. E’ da ritenersi pertanto illegittima la decisione dell’Amministrazione di considerare le due graduatorie in questione distinte e non sovrapponibili, essendo esse relative a procedure concorsuali del tutto identiche ed approvate dalla medesima Amministrazione, come pure la decisione di procedere allo scorrimento della più recente relativa al settore trasporti in ragione della maggiore carenza di personale che qui si riscontrava, stante l’assoluta “fungibilità” delle figure professionali in relazione all’utilizzo nei rami trasporti o infrastrutture e la sicura irrilevanza della distinzione e della graduatoria di appartenenza degli idonei destinati all’assunzione ai fini dell’utilizzo delle graduatorie in corso di validità.

10. Gli appelli proposti dalle Amministrazioni e dal sig. A M devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi, per la particolarità e novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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