Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-11, n. 201001428

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-11, n. 201001428
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001428
Data del deposito : 11 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08801/1998 REG.RIC.

N. 01428/2010 REG.DEC.

N. 08801/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8801 del 1998, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dagli avv. A L, G M D M, con domicilio eletto presso Emilia Lanzillotta in Roma, via Lima 48;

contro

Commissione Centrale per la Finanza Locale, rappresentata e difesa dall'G N, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del TAR SARDEGNA - CAGLIARI n. 00037/1998, resa tra le parti, concernente MODIFICHE PIANTA ORGANICA COMUNALE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti l’Avv. Manca di Mores C. e l'Avv. dello Stato Massarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 37/1998 il Tar per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto da Luigi Stacconeddu avverso le determinazioni assunte dalla Commissione centrale per la finanza locale di non approvazione delle modifiche della pianta organica, adottate dal Comune di Santa Teresa di Gallura.

Luigi Stacconeddu ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Commissione centrale per la finanza locale si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla verifica della legittimità dell’atto di annullamento del nuovo regolamento organico del Comune di Santa Teresa di Gallura;
atto adottato dalla Commissione centrale per la finanza locale e che è stato contestato da un dipendente, inquadrato ai sensi del nuovo regolamento.

La contestazione non riguarda il merito dell’atto di annullamento, ma è incentrata su profili formali attinenti la dedotta violazione del termine previsto per l’adozione dell’atto di controllo.

L’appellante deduce, in particolare, che:

a) la richiesta istruttoria da parte della Commissione non sarebbe idonea a sospendere o interrompere i termini del procedimento, essendo intervenuta dopo il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 299/80;

b) la richiesta avrebbe comunque un effetto solo sospensivo, e non interruttivo;

c) anche ipotizzando l’effetto interruttivo della richiesta istruttoria, il provvedimento di annullamento sarebbe comunque stato adottato tardivamente.

I motivi sono privi di fondamento.

L’art. 7, comma 2, della legge n. 299/80 assegna alla Commissione centrale per la finanza locale il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento di controllo, stabilendo che le richieste di chiarimento debbano essere inviate entro il termine di trenta giorni.

Il termine decorre dalla ricezione da parte della Commissione degli atti che consentono l’esercizio del controllo e l’art. 4 della stessa legge prevede che debbano essere inviati alla Commissione i piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dai necessari atti istruttori.

Da ciò deriva che, come correttamente rilevato dal Tar, nel caso di specie l’omessa trasmissione alla Commissione di tutti gli atti espressamente richiesti ha impedito l’iniziale decorrenza del termine per provvedere o per disporre adempimenti istruttori e, di conseguenza, la richiesta istruttoria successivamente emanata è esente dai denunciati vizi, non essendo mai iniziato a decorrere il termine per provvedere.

Peraltro, la richiesta è stata adottata in data 2-11-1987 entro la scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla ricezione della deliberazione (13-8-1987) e la giurisprudenza riconosce, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, effetto interruttivo alle richieste istruttorie ex legge n. 299/80 (Consiglio Stato , sez. IV, 3 giugno 1997 , n. 590).

Dopo la richiesta istruttoria il Comune ha trasmesso gli atti con nota pervenuta in data 1-3-1989 e la Commissione ha tempestivamente valutato negativamente gli atti nella seduta del 12-4-1989, assegnando poi al Comune un ulteriore termine per presentare controdeduzioni, poi pervenute in modo completo in data 2-4-1990 e respinte nella seduta del 9-5-1990.

Innanzitutto, ai fini del rispetto del termine di 90 giorni previsto dall’art. 7, comma 2, della legge n. 299/80, va considerato il primo atto della Commissione del 12-4-1989, che ha concluso il procedimento, pur consentendo - solo per un più efficace contraddittorio - una eventuale fase successiva, nel caso in cui, come in concreto avvenuto, il Comune avesse voluto opporre ulteriori considerazioni contrarie alla tesi della Commissione.

L’apertura di tale ulteriore contraddittorio non può ricadere negativamente sulla Commissione e determinare la tardività di un attività di controllo, che invece è stata sempre tempestivamente esercitata nelle varie fasi del descritto procedimento.

L’atto di controllo risulta, quindi, esente dai vizi dedotti dall’appellante.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese di giudizio liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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