Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-10, n. 202102035

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-10, n. 202102035
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102035
Data del deposito : 10 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2021

N. 02035/2021REG.PROV.COLL.

N. 06407/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6407 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de;

contro

Ministero dell'Istruzione, Scuola -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione D'Esame -OMISSIS-”, in persona del Presidente, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Scuola -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. G O.

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tar per la Liguria ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del Presidente della commissione di esame del liceo scientifico -OMISSIS- nella parte in cui ha accertato l’esito “non diplomato” relativamente al signor -OMISSIS-, odierno appellante.

Con il ricorso di primo grado il signor -OMISSIS- ha lamentato che durante l’anno scolastico 2019-2020 l’Istituto scolastico non avesse predisposto il piano didattico personalizzato previsto per gli studenti con bisogni educativi speciali e che non avesse adottato le misure compensative rese necessarie da tale condizione, con particolare riferimento all’utilizzo di schemi grafici e mappe concettuali, nonché alla fruizione di un tempo addizionale per lo svolgimento delle prove di valutazione;
veniva anche evidenziato come nel corso della prova orale di esame non fossero stati applicati gli strumenti compensativi e non siano state valutate le risposte fornite durante la prova e i positivi risultati conseguiti negli anni scolastici precedenti.

Il Tar ha ritenuto non fondate le censure proposte rilevando che la prima comunicazione da parte del ricorrente della sua condizione di studente con bisogni educativi speciali è stata effettuata il 16 gennaio 2020 e che la scuola ha conseguentemente predisposto il piano didattico personalizzato e adottato le misure compensative in esso previste. Per quanto riguarda gli esami, il primo giudice ha precisato che nel piano personalizzato non erano previste misure compensative al riguardo e che nella “scheda del candidato” redatta dalla commissione d’esame sono contenute una dettagliata descrizione dei contenuti del colloquio e le specifiche valutazioni della commissione.

2. L’appello rileva l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo i seguenti motivi: 1 ) violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 2, lettera a) della legge n. 170 del 2010, in relazione alla violazione del paragrafo 3. 1, comma 2, delle “linee guida per il diritto allo studio degli alunni con -OMISSIS-” allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 2017 - violazione e falsa applicazione della direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 recante “strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” - violazione e mancata applicazione dell’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 ;
2) erroneità della sentenza per travisamento di motivi di diritto posti a fondamento del ricorso - violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile - omessa pronuncia -contraddittorietà della motivazione - mancata individuazione della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge n. 170 del 2010, in relazione alla violazione e falsa applicazione delle linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge n. 170 del 2010, in relazione alla violazione dell’articolo 6 del decreto ministeriale n. 5669 del 2011- violazione falsa applicazione della direttiva del ministero 27 dicembre 2012 - violazione e mancata applicazione dell’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale 10 del 16 maggio 2020; 3) erroneità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione - mancata individuazione della violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 della direttiva del Ministero n. 10 del 2020 - violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 5 della legge n. 170 del 2010, in relazione alla violazione e falsa applicazione della direttiva del Ministero 27 dicembre 2012, recante strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

3. A seguito del deposito in giudizio del piano didattico personalizzato, l’appellante ha presentato ricorso per motivi aggiunti con il quale viene ribadita l’illegittimità del piano didattico personalizzato predisposto dall’Istituto scolastico “senza il benché minimo coinvolgimento dell’appellante, dei suoi familiari e del suo medico curante”(primo motivo);
il documento inoltre non sarebbe corrispondente a quanto prescritto dalla normativa di riferimento e inidoneo alle previste finalità (secondo motivo);
infine, le misure previste nel piano non sono state poste in essere in sede di colloquio d’esame in violazione dell’ordinanza ministeriale n. 10 del 2020 (terzo motivo).

4. Con ordinanza n. 6131 del 2020 la sezione ha disposto la trasmissione di una relazione istruttoria sui motivi per i quali il piano personalizzato non sia stato sottoscritto dai familiari dell’alunno, sui contatti che la scuola ha tenuto con la famiglia nel corso dell’anno scolastico e sulla possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano nel corso del colloquio di esame.

In data 5 novembre 2020 è stata trasmessa una relazione in adempimento dell’ordinanza istruttoria, cui ha fatto seguito la memoria dell’appellante del 21 dicembre 2020 nella quale vengono contestate le precisazioni della scuola sottolineando che la chiusura a seguito della emergenza sanitaria non giustifica la mancata sottoscrizione del piano personalizzato, che la mancata richiesta di misure compensative nel corso dell’esame è da attribuire alla non conoscenza da parte dell’appellante dell’esistenza stessa di un piano personalizzato e alla sua mancata applicazione nel corso dell’anno scolastico;
resterebbe pertanto confermata l’illegittimità dell’esito del colloquio d’esame per la violazione dell’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale numero 10 del 2020.

5. Nell’udienza del 31 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello non è fondato.

6.1. Con il primo motivo parte appellante precisa di avere avuto conoscenza del piano didattico personalizzato solo in esito al deposito in giudizio del documento e di non aver potuto quindi partecipare alla sua redazione;
il documento infatti non è sottoscritto né dall’alunno né dei suoi genitori. Viene rilevato al riguardo che la circolare ministeriale n. 8 del 2013 e il decreto ministeriale n. 5669 del 2017 prevedono che il piano sia predisposto in raccordo con la famiglia. D’altra parte, il piano didattico redatto dall’Istituto sarebbe carente e inadeguato, limitandosi a prevedere una serie di misure di sostegno, mentre i provvedimenti citati attribuiscono al piano la finalità di definire le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione dell’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali. Ne consegue che il documento predisposto dall’Istituto non presenterebbe le caratteristiche di un vero piano personalizzato.

Le censure, reiterate con i motivi aggiunti, non sono meritevoli di accoglimento.

Deve essere ribadito in primo luogo quanto affermato dal Tar relativamente al fatto che solo in data 16 gennaio 2020, quindi a quattro mesi circa dall’inizio dell’anno scolastico, l’interessato ha depositato un certificato medico datato 26 novembre 2019 attestante l’esistenza di un “disturbo dell’attenzione” che causa “un significativo handicap nella vita scolastica”. Il collegio dei docenti ha approvato quindi il piano didattico personalizzato in tempi rapidi, essendo stato protocollato in data 14 febbraio 2020. Il piano ha previsto lo svolgimento di interrogazioni programmate in tutte le materie, l’uso del formulario in matematica e fisica, e gli schemi o mappe durante le interrogazioni di latino. Tenendo conto del fatto che la diagnosi presentata non contiene indicazioni specifiche, la scuola ha correttamente previsto una serie di misure compensative che appaiono funzionali ad affrontare le difficoltà conseguenti alla sussistenza di fenomeni di disturbo dell’attenzione e in linea con le disposizioni di legge e regolamentari invocate dall’appellante. Nella relazione del presidente della commissione esaminatrice per gli esami di Stato e dal dirigente scolastico del liceo -OMISSIS- trasmessa in adempimento all’ordinanza istruttoria viene precisato, peraltro, che le misure contenute nel piano didattico personalizzato sono state concordate direttamente con lo studente e sono state applicate anche nel corso del primo trimestre;
che la chiusura delle scuole per far fronte all’emergenza sanitaria non ha reso possibile l’incontro con i genitori dello studente per la firma del piano protocollato in data 14 febbraio 2020;
che nel corso dell’anno scolastico il dirigente scolastico e i docenti del consiglio di classe hanno tenuto contatti diretti con il padre dello studente testimoniati anche dallo scambio di comunicazioni del 23 gennaio 2020;
che la scuola aveva convocato la famiglia poco prima della chiusura per la pandemia alla luce dello scrutinio del primo trimestre e fornito il numero di cellulare del coordinatore di classe per favorire una migliore comunicazione;
che la scarsissima partecipazione dello studente alla didattica a distanza è stata segnalata alla famiglia con le e mail dell’11 marzo e del 24 marzo 2020;
che nel mese di maggio sono state inviate diverse comunicazioni da parte dei professori alla famiglia per segnalare i risultati di profitto dello studente. Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante nella memoria del 21 dicembre 2020 la situazione derivante dall’emergenza sanitaria giustifica l’omessa sottoscrizione del piano da parte della famiglia, nei confronti della quale, peraltro, la scuola ha cercato di mantenere, con le modalità possibili, un costante contatto.

6.2. Con il secondo motivo viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la censura relativa alla mancata adozione delle misure compensative. Secondo l’appellante, infatti, la censura prescindeva dalla assenza del piano personalizzato e si riferiva alla concreta mancanza di idonee misure così come previste dalle norme di riferimento ed in particolare dall’articolo 5 della legge n. 172 del 2010. Non sarebbero state mai applicate al ricorrente né una diversa valutazione delle prove, né l’utilizzo di schemi grafici, né la fruizione di un tempo addizionale per l’effettuazione delle prove. A dimostrazione dell’assenza di interventi adeguati viene richiamato il certificato redatto dal medico curante specialista in psicoterapia cognitiva. Vengono citati inoltre una serie di episodi concreti che dimostrerebbero come l’atteggiamento dell’Istituto non fosse adeguato alla situazione dell’alunno, ciò che avrebbe influito anche sul rendimento dello studente che è stato diametralmente opposto a quello ottenuto nei precedenti anni scolastici.

Sulla base di quanto riferito nella relazione inviata dall’istituto scolastico e della documentazione depositata in primo grado, anche tali censure devono essere respinte. La tardività con cui è stata comunicata alla scuola la diagnosi di disturbi dell’attenzione, infatti, non ha consentito di attuare le misure compensative dall’inizio dell’anno. Il piano personalizzato è stato approvato in prossimità dell’inizio del periodo di restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria, che ha certamente influito sulle modalità di attuazione. Tuttavia, è documentato che la scuola abbia mantenuto un costante contatto con la famiglia dell’appellante e non è smentito che, nelle forme possibili, il piano sia stato operante nel corso dell’anno. Da quanto risulta agli atti, peraltro, non sono state molte le prove sostenute dall’appellante a causa delle numerose assenze sia nella prima parte dell’anno (195 ore nel periodo 16 settembre 2019-21 febbraio 2020) sia durante il periodo della didattica a distanza. La scarsa partecipazione dell’appellante all’attività scolastica, in particolare in concomitanza con lo svolgimento delle prove, è stato oggetto di specifiche comunicazioni della scuola. Non appare convincente, pertanto, attribuire alla responsabilità della scuola il rendimento dello studente e l’esito finale non positivo dell’anno scolastico.

6.3. Con il terzo motivo si evidenzia come, anche per effetto della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, il piano personalizzato avrebbe dovuto essere implementato con l’introduzione di misure in vista dello svolgimento degli esami (come sarebbe previsto dal d.m. n10/2020). Il fatto che nel piano predisposto dalla scuola non fosse previsto nulla al riguardo, a giudizio dell’appellante, non esclude che ciò dovesse avvenire. La scheda di valutazione della commissione, inoltre, si limiterebbe a mere formule di stile o ad affermazioni apodittiche e a fare riferimento alla mancata partecipazione dello studente alla maggior parte delle lezioni e interrogazioni durante il periodo della didattica a distanza. Tale ultimo rilievo non sarebbe congruo in quanto non riferito allo svolgimento della prova d’esame. Sarebbe “inverosimile” infine il punteggio finale in considerazione dei parametri di valutazione previsti dal decreto ministeriale n. 10 del 2020. Per l’attestazione della mancata messa in pratica delle misure compensative in favore dello studente e del concreto andamento del colloquio d’esame, parte appellante fa infine istanza per l’ammissione alla escussione di prove testimoniali.

Anche tali censure, reiterate con i motivi aggiunti, concernenti le modalità di svolgimento dell’esame, non sono fondate.

Il fatto che nel piano personalizzato non fossero previste specifiche misure da adottare nel corso dell’esame finale non costituisce un impedimento alla loro utilizzazione anche in quella sede in continuità con le pratiche adottate durante l’anno scolastico. Tuttavia, come ha precisato la relazione firmata anche dal Presidente della commissione d’esame, nessuno strumento compensativo è stato fatto pervenire preventivamente dall’esaminando alla commissione per l’approvazione da parte dei docenti delle diverse discipline e non è comunque stato presentato dall’ esaminando il giorno del colloquio d’esame;
inoltre, nessuna richiesta di utilizzo di strumenti compensativi è stata formulata alla commissione esaminatrice né prima, né durante il colloquio. Non risulta, d’altra parte, che, nonostante le segnalazioni inviate dalla scuola sulla scarsa frequenza alle lezioni a distanza, soprattutto nella fase finale dell’anno, vi sia stata un’attivazione dell’appellante e della sua famiglia per sollecitare, anche in vista dello svolgimento degli esami e a prescindere dalla conoscenza dell’esistenza del piano, l’adozione di ulteriori misure di sostegno. Si deve anche escludere la violazione dell’articolo 20 del decreto ministeriale n. 10/2020 che al comma 1 precisa che gli studenti con disturbo specifico di apprendimento sono ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (che nel caso di specie non prevedeva l’adozione di tali misure in sede di esame) e al comma 2 chiarisce ulteriormente che i candidati con disturbo specifico di apprendimento “possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato…”.

Per quanto riguarda le valutazioni e le motivazioni della commissione d’esame si devono confermare le considerazioni svolte dal Tar. In effetti, nella scheda del candidato sono riportate le valutazioni formulate dalla commissione per i diversi parametri previsti che supportano il giudizio di sintesi “gravemente insufficiente, come risulta dagli esiti delle singole parti del colloquio (elaborato delle discipline di indirizzo, analisi del testo di letteratura italiana, spunto per colloquio interdisciplinare fornito dalla commissione)”. La commissione quindi non si è limitata a confermare la valutazione negativa del rendimento scolastico, ma si è pronunciata sull’esito del colloquio finale esprimendo un giudizio e attribuendo punteggi che nel complesso definiscono una motivazione

del provvedimento di “non diplomato” impugnato che appare priva dei vizi di incompletezza, incongruenza e apoditticità lamentati dall’appellante. Né si ravvisano elementi che inducano a ritenere necessaria l’acquisizione di prove testimoniali sull’andamento dell’esame.

7. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


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