Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-09-02, n. 201004030
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Testo completo
Numero 04030/2010 e data 02/09/2010
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Terza
Adunanza di Sezione del 25 maggio 2010
NUMERO AFFARE 00189/2010
OGGETTO:
Ministero dell'Economia e delle Finanze Comando Generale Guardia Finanza.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL VICEBRIGADIERE DI MARE DELLA GUARDIA DI FINANZA VALENTE PASQUALE AVVERSO GIUDIZIO DI INIDONEITÀ ALL’AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ AL GRADO SUPERIORE PER L’ANNO 2006.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 0413904/09 del 9.12.2009, trasmessa con nota n. 0002575/10 del 7.1.2.2010, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, consigliere Sabato Malinconico;
PREMESSO:
Riferisce l’Amministrazione che il vicebrigadiere di mare del Corpo della Guardia di Finanza, V Pasquale, valutato nell’aliquota di avanzamento “ad anzianità al grado superiore determinata al 31.12.2006, é stato giudicato “non idoneo” dalla Commissione di avanzamento nella riunione del 25.1.2008 con la seguente motivazione “non possiede i requisiti di carattere e professionalità necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado di superiore”.
Avverso tale giudizio notificato all’interessato il 14 aprile 2008, nonché avverso il verbale di riunione redatto dalla Commissione permanente di avanzamento il 25.1.2008, unitamente all’annesso 37 allegato allo stesso verbale e ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, il vicebrigadiere V si é gravato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 9 agosto 2008, con il quale deduce le seguenti censure:
Violazione del principio del “giusto procedimento” – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54 e 57 del decreto legislativo n. 199/1995 – Sviamento – Violazione e falsa applicazione del principio sancito dall’art. 97 Cost..
Il ricorrente, nel premettere l’elencazione delle sanzioni disciplinari nelle quali é incorso e che il giudizio di avanzamento espresso dalle Commissioni competenti deve fondarsi sugli “elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottufficiale” e quindi sia sulle risultanze negative che su quelle positive della predetta documentazione, sostiene che la valutazione espressa nei suoi confronti nella procedura di avanzamento in questione non appare coerente alla luce degli elementi risultanti dal suo fascicolo personale;infatti la Commissione di avanzamento avrebbe tenuto conto solo degli elementi negativi e non anche di quelli positivi, emergenti dal predetto fascicolo, omettendo quindi di effettuare una valutazione fondata sul bilanciamento ponderato di dette risultanze;più in particolare non avrebbe tenuto conto di un riconoscimento attribuitogli costituito da un encomio semplice.
L’interessato deduce altresì ulteriore illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione poiché la Commissione di avanzamento non avrebbe a suo dire esplicitato le ragioni per le quali ha espresso il giudizio di inidoneità, con conseguente contraddizione tra le risultanze della documentazione personale del sottufficiale e la valutazione negativa impugnata in questa sede;tale difetto non consente di ricostruire l’iter logico a conclusione del quale la Commissione predetta ha espresso il convincimento che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per espletare le funzioni del grado superiore. Conclusivamente chiede di acquisire gli atti del procedimento con riserva di produrre eventuali motivi aggiunti e avanza istanza cautelare di sospensiva.
Il Ministero della difesa nella relazione istruttoria citata contesta la fondatezza dei rilievi avanzati nel gravame sottolineando come il giudizio di non idoneità avversato sia fondato in maniera precipua ed evidente sulla documentazione caratteristica del valutando dalla quale emerge che il vicebrigadiere V nel periodo tra il 2003 e il 2005, precedente la procedura di avanzamento in questione, e comunque nel periodo specificamente oggetto di valutazione ha assommato ben 22 giorni di consegna e che tali gravi sanzioni sono state comminate prevalentemente per comportamenti assunti dal prevenuto in contrasto con i doveri inerenti alla sua posizione e particolarmente con quelli attinenti al grado rivestito e al rispetto del principio di gerarchia. Tali precedenti denotano scarse qualità sia sotto il profilo morale e caratteriale che professionale, tenuto conto altresì che dalla stessa documentazione caratteristica é emerso che più volte in occasione della valutazione annuale, l’interessato é stato oggetto di valutazioni negative con flessione nel rendimento da “distinto” a “normale”;la stessa Amministrazione evidenzia poi che, attesa la discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione di avanzamento, appare sufficiente anche una motivazione sintetica del provvedimento contestato, come confermato da costante e consolidata giurisprudenza. Quanto all’istanza cautelare di sospensiva esprime parere negativo stante la mancanza del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile.
CONSIDERATO:
Preliminarmente la Sezione ritiene che nel caso di specie si possa prescindere dalla richiesta istruttoria di acquisizione agli atti avanzata nel ricorso in ossequio al principio di speditezza ed economicità del procedimento e tenuto conto che nel merito l’impugnativa in argomento risulta infondata.
Infatti dall’esame degli atti allegati al gravame risulta evidente da un lato, dalla sola lettura della documentazione caratteristica del ricorrente, l’insussistenza dell’asserito mancato bilanciamento delle risultanze di servizio essendo chiaramente preponderanti i precedenti negativi su quelli positivi;dall’altro appare adeguatamente e congruamente motivato il giudizio impugnato che fa espresso rinvio alla cennata documentazione di servizio.