Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-22, n. 202404575

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-22, n. 202404575
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404575
Data del deposito : 22 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2024

N. 04575/2024REG.PROV.COLL.

N. 04016/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo di Chieti (Sottocommissione Elettorale Circondariale di Atessa), Comune di Villalfonsina, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 22 maggio 2024 il Cons. A E B e udito per l’appellante l’avvocato Giuliano Gambardella in delega dell’avvocato C D R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista collegata alla candidatura del Sig. -OMISSIS-come Sindaco del Comune di Villalfonsina alle elezioni dell’08-09.06.2024, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro il verbale n. 263 del 12.05.2024 della Sottocommissione elettorale circondariale di Atessa, in forza del quale è stato cancellato dalla lista originaria (la quale, avendo i requisiti di legge, è stata comunque ammessa alle elezioni, previa rinumerazione dei candidati consiglieri).

2. L’esclusione è stata disposta in quanto « è risultata la sussistenza, previa acquisizione di formale documentazione agli atti, di sentenza definitiva di condanna per reato che configura causa di incandidabilità ai sensi dell’art. 10, lettera d) del D.Lgs 31/12/2023 n. 235 nei confronti del candidato consigliere ».

3. In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso del candidato, compensando le spese di lite tra le parti, argomentando che « secondo l’art. 10, comma 1d del D.Lgs. n.235 del 2012, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio non possono essere candidati tra l’altro alle elezioni comunali » e nella specie il ricorrente « veniva condannato per i reati di falsità personale, materiale e ideologica, ex artt.494, 476, comma 2, 479 c.p. » e questo comportava la correttezza della decisione della Sottocommissione, dato che « secondo la formulazione letterale della suddetta disposizione, ciò che rileva è non già l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti ad una

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi