Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-25, n. 202206567
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Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 06567/2022REG.PROV.COLL.
N. 03513/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3513 del 2022, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D P e P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 il Cons. Ezio Fedullo:
Udito l’Avvocato dello Stato Marina Russo e vista l'istanza depositata dagli avvocati D P e P F, con la quale hanno chiesto il passaggio in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza -OMISSIS-, il T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari - ha accolto il ricorso proposto dal -OMISSIS- per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-, con la quale la Corte d’Appello di Bari - Sezione Lavoro aveva accolto l’appello proposto dal medesimo avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Bari in data -OMISSIS- e, per l’effetto, in riforma di detta sentenza, aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere all’attore, per -OMISSIS- a seguito -OMISSIS-:
- l’indennizzo -OMISSIS- da commisurarsi a-OMISSIS-^ -OMISSIS- con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre agli accessori come per legge;
- l’assegno una tantum ex art. 4 l. n. 229/2005 per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo, oltre accessori come per legge.
Con la citata sentenza di ottemperanza, il T.A.R. per la Puglia ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza suindicata entro il termine di 60 giorni, nominando quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inadempimento, il Responsabile della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure del medesimo Ministero.
Il T.A.R. ha accolto anche la domanda diretta alla fissazione di una penalità di mora, quantificandola in -OMISSIS-, decorrente dal giorno della scadenza del termine per l’esecuzione spontanea stabilito nella sentenza di ottemperanza, ed ha condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
2.- Con la sentenza -OMISSIS-, il medesimo T.A.R. per la Puglia si è pronunciato sull’istanza presentata ex art. 114 c.p.a. dal ricorrente.
Il ricorrente premetteva con la medesima istanza che in data -OMISSIS- era stato emanato il decreto di liquidazione delle somme dovute fino al mese -OMISSIS-, per un ammontare complessivo pari ad -OMISSIS- di cui:
•-OMISSIS-^ -OMISSIS-;
• -OMISSIS- a titolo di interessi legali;
• -OMISSIS- a titolo di -OMISSIS-;
• -OMISSIS- a titolo di spese legali;
• -OMISSIS- quale penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Evidenziava inoltre il ricorrente che, a distanza di -OMISSIS- dal decreto di liquidazione suddetto,