Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-07, n. 201302472

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-07, n. 201302472
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302472
Data del deposito : 7 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05155/2002 REG.RIC.

N. 02472/2013REG.PROV.COLL.

N. 05155/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2002, proposto da:
A M, A D, B E, B O, B G, D'Incecco Lucio, D P, F G, F A, F L, L G, M A e P M M, rappresentati e difesi dall'avv. F S, con domicilio eletto presso A Antonelli in Roma, via dei Gracchi 187;;

contro

Azienda per i Servizi Sanitari n.

1 - Triestina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A Del Vecchio e S D V, con domicilio eletto presso S D V in Roma, viale Giulio Cesare n. 71;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Crucil, con domicilio eletto in Roma, Piazza Colonna n. 355;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. 1 del 26 gennaio 2002, resa tra le parti, concernente l’indennità di rischio radiologico e il congedo aggiuntivo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia e dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.

1 - Triestina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il Cons. Dante D'Alessio e udito per le parti l’avvocato A Del Vecchio, anche per delega dell’avv. S D V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I signori A M, A D, B E, B O, B G, D'Incecco Lucio, D P, F G, M F, F A, F L, L G, M A e P M M, medici o infermieri già dipendenti dell’U.S.L. n. 1 Triestina, avevano chiesto al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia l’accertamento del loro diritto a vedersi liquidare l’indennità di rischio radiologico, nella misura massima di £ 200.000 mensili, a vedersi riconoscere il relativo congedo aggiuntivo di 15 gg. a far data dall’entrata in vigore della legge n. 460 del 26.10.1988 o dalla diversa data di inizio della prestazione del servizio con esposizione al relativo rischio, fino all’1.1.1995, con la condanna dell’amministrazione a versare loro la differenza fra le somme corrisposte e quelle spettanti.

2.- Il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 1 del 26 gennaio 2002, ha preliminarmente estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, l’A.S.S. n. 1 – Triestina, «che pacificamente, fin dalla sua costituzione, ha erogato l’indennità nella misura richiesta ai ricorrenti ed ha concesso lo speciale congedo, riferendosi le domande contenute in ricorso a un periodo anteriore, quando gli istanti dipendevano dalla cessata U.S.L. n. 1, onde legittimata a resistere è ora soltanto la sua gestione liquidatoria».

Nel merito il T.A.R. ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’indennità nella misura piena «solo dalla data in cui ciascuno dei ricorrenti è stato dichiarato, in base all’accertamento dell’apposita Commissione, di cui all’art. 58 del D.P.R. n. 270/87 …che, non appartenendo i ricorrenti al personale medico e tecnico di radiologia ha carattere costitutivo e non meramente ricognitivo…, professionalmente esposto al rischio radiologico». Con la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, peraltro subordinata al rifinanziamento della legge n. 640 del 1988.

2.1.- Il T.A.R. ha invece ritenuto che «il congedo aggiuntivo, spettante ai ricorrenti…non goduto dal momento del riconoscimento della condizione di professionalmente esposti al rischio radiologico alla sua concreta fruizione, non possa essere compensato, come chiedono i ricorrenti, con un’indennità sostitutiva», avendo il detto congedo «una funzione di prevenzione dei danni» conseguenti all’esposizione al rischio radiologico «che, ove non si verifichi per la sua mancata fruizione, non può essere monetizzata».

3.- I signori A M, A D, B E, B O, B G, D'Incecco Lucio, D P, F G, M F, F A, F L, L G, M A e P M M hanno appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

4.- Questa Sezione con decreto n. 1275 del 17 maggio 2012 ha dichiarato la perenzione dell’appello.

A seguito del decreto i signori A M, A D, B E, D P, F G, e D'Incecco Lucio hanno dichiarato di avere ancora interesse alla decisione dell’appello.

In conseguenza, con decreto n. 1 del 3 gennaio 2013, il Presidente della Sezione ha revocato il decreto di perenzione n. 1275 del 2012, disponendo la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

5.- Ciò posto si deve preliminarmente confermare l’intervenuta perenzione dell’appello per i signori, B O, B G, F A, F L, L G, M A e P M M che non hanno presentato la dichiarazione di avere ancora interesse all’appello, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’allegato 3 (norme transitorie) del c.p.a.

6.- Si deve poi dare atto che, come emerge dagli atti, la Gestione Liquidatoria della soppressa U.S.L. n. 1 Triestina, ha provveduto al soddisfacimento di ogni credito vantato dagli appellanti in esecuzione di quanto disposto dal T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 1 del 26 gennaio 2002.

In conseguenza deve essere dichiarata la parziale improcedibilità dell’appello, per la sopravvenuta carenza di interesse, per il motivo riguardante la condizione posta al pagamento delle somme ritenute spettanti a titolo di indennità di rischio radiologico.

7.- Si deve a questo punto esaminare la questione riguardante la richiesta di monetizzazione del congedo aggiuntivo non goduto dagli appellanti dal momento del riconoscimento della loro condizione di professionalmente esposti al rischio radiologico.

Al riguardo si deve ricordare che il Consiglio di Stato, con numerose pronunce anche recenti (Sezione III, n. 6641 del 19 dicembre 2011, Sez. V, n. 554 del 26 gennaio 2011), ha affermato che l'incolpevole mancata fruizione del riposo biologico di cui all’art. 120, comma 9, del d.P.R. n. 384/1990, e all’art. 5, comma 1, della legge n. 724/1994, «è compensabile con un'indennità sostitutiva da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., a condizione che il mancato godimento del riposo sia comprovato dall'interessato».

Si è, infatti, ritenuto che il congedo aggiuntivo di giorni quindici per ciascun anno solare, a favore del personale esposto in misura continuativa al rischio radiologico, al pari delle ferie ordinarie, attende alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, con la conseguente spettanza del compenso sostitutivo qualora l'interessato non abbia potuto godere di tale congedo per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

8.- In conseguenza l’appello, sul punto, deve essere accolto e l’amministrazione deve provvedere al pagamento agli interessati di un'indennità sostitutiva del congedo non goduto per il periodo che va dall’avvenuto riconoscimento, a seguito dell’accertamento dell’apposita Commissione, di cui all’art. 58 del D.P.R. n. 270/87, dell’esposizione continuativa al rischio radiologico e fino alla concessione del congedo aggiuntivo (che risulta avvenuta a far tempo dal 1992, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 1992).

9.- Con un ulteriore motivo gli appellanti hanno infine sostenuto che erroneamente il T.A.R. ha disposto la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

Per principio pacifico, infatti, nel processo amministrativo, rientra nella più ampia discrezionalità del giudice di merito ripartire fra le parti l'onere delle spese sostenute per la partecipazione al giudizio o di compensarle fra le stesse. Il sindacato del giudice d'appello su tale statuizione è quindi circoscritto in limiti assai ristretti, ravvisabili essenzialmente in violazioni di legge, come ad esempio nel caso di condanna alle spese a carico della parte vittoriosa, o quando l'ampio potere di apprezzamento spettante al giudice è affetto da evidente irragionevolezza che, nella fattispecie non si ravvisa.

10.- In conclusione l’appello deve essere dichiarato perento per i signori B O, B G, F A, F L, L G, M A e P M M.

L’appello proposto dai signori A M, A D, B E, D P, F G, e D'Incecco Lucio deve essere, invece, in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.

11.- Al pagamento delle somme ritenute ancora spettanti agli appellanti, a titolo di indennità per la mancata fruizione del congedo aggiuntivo, dovrà provvedere l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina. Infatti a seguito della cessione delle gestioni stralcio (con delibera di G.R. n. 4319 del 13/12/2002), sono state trasferite alle Aziende sanitarie regionali tutti i rapporti giuridici ed economici delle soppresse Unità sanitarie locali.

12.- Le spese del grado di appello possono essere integralmente compensate fra le parti.

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