Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-06-07, n. 202104299
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 04299/2021REG.PROV.COLL.
N. 06263/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6263 del 2020, proposto da
Eds Infrastrutture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Rosazza, n. 32;
contro
ANAC - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
NA S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, 31 marzo 2021, n. 3730, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NA S.p.A. e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Giorgio Manca, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; e udito, con le medesime modalità, l’avvocato De Luca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con provvedimento del 26 febbraio 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito: ANAC) ha disposto l'annotazione nel casellario informatico (area B), a conclusione di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50 del 2016), della risoluzione per inadempimento del contratto di appalto per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della nuova S.S.195 “Sulcitana” tratto Cagliari-Pula. Lotti 1° e 3° e Opera Connessa Sud” , stipulato con l’A.T.I. Grandi Lavori Fincosit (G.L.F.) S.p.a. - E.D.S. Infrastrutture S.p.a., disposta da ANAS S.p.A. ai sensi dell’art. 136, commi 1, 2 e 3 del codice dei contratti di cui al d.lgs. 163 del 2006. Nell’annotazione è stato precisato che la risoluzione del contratto di appalto nei confronti dell’associazione di imprese avrebbe operato «con gli effetti e nei limiti dettati dall’atto di costituzione della stessa» .
2. - La E.D.S. Infrastrutture, mandante del raggruppamento colpito dall’iscrizione, ha impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo due motivi:
- con il primo, premesso che il raggruppamento tra E.D.S. e G.L.F. era di tipo verticale, ha sottolineato che gli inadempimenti erano riconducibili esclusivamente alla mandataria G.L.F. (tenuta a eseguire il 95% dei lavori appaltati), mentre la ricorrente, quale mandante, aveva il compito di eseguire l’altra quota del 5% dell’importo contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, era responsabile nei confronti di ANAS soltanto nei limiti di tali lavorazioni, per le quali nessun inadempimento era stato contestato;
- con il secondo, rilevato che il procedimento era stato avviato dall'ANAS ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. p) , del d.P.R. n. 207 del 2010, poi abrogato dall'art. 217 del Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. n. 50 del 2016, ha concluso nel senso che detta abrogazione ha limitato le notizie da riportare nel casellario a quelle rilevanti per le esclusioni di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici del 2016 e l’annotazione in questione non rientrava in tale ambito.
3. - Il Tribunale amministrativo ha ritenuto infondate le censure, sottolineando come, nonostante l’avvenuta abrogazione dell’art. 8, comma 2, cit., l’ANAC abbia il potere di disporre l'iscrizione nel casellario informatico delle notizie utili, potere esercitabile senza soluzione di continuità in quanto funzionale al compito assegnato all’Autorità di supportare le stazioni appaltanti attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni.
Ha sottolineato inoltre la natura orizzontale (e non verticale) del raggruppamento temporaneo tra E.D.S. Infrastrutture e G.L.F. destinatario del provvedimento di risoluzione del contratto iscritto nel casellario, con la conseguente responsabilità solidale delle imprese associate nei confronti dell’amministrazione appaltante.
4. - La soccombente E.D.S. Infrastrutture ha proposto appello, reiterando i motivi del primo grado, riformulati in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
5. – Resiste in giudizio l’ANAC,