Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-12, n. 202303690
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 03690/2023REG.PROV.COLL.
N. 08045/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8045 del 2022, proposto dal Ministero dell’Interno e dall’U.T.G. - Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. III, n.-OMISSIS-, che ha accolto in parte il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-per il riconoscimento del diritto al risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. G F e uditi altresì i difensori delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la pronuncia qui oggetto di gravame, il Tar Puglia, sez. staccata di Lecce, ha parzialmente accolto il ricorso proposto dall’odierno appellante per la condanna in solido dell’U.T.G. – Prefettura di Brindisi e del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni, ex art. 30, comma 5 c.p.a., derivanti dalla perdita di chance di svolgere attività lavorativa come guardia giurata a causa del decreto dell’U.T.G. della Prefettura di Brindisi del 2 agosto 2016, prot. n. -OMISSIS-, nella parte recante la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, annullato dal Tar Puglia, sez. staccata di Lecce, con la sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato in data 19 febbraio 2019.
Nella pronuncia qui impugnata il Tar ha in particolare accolto la domanda risarcitoria, liquidando in via equitativa il danno in complessivi € 10.000,00, ritenendo sussistenti sia l’illegittimità dell’azione amministrativa sia la colpa dell’Amministrazione, posto che il provvedimento era stato annullato per carenza istruttoria e motivazionale e non si poteva ravvisare nel caso di specie alcun errore scusabile, sia il danno patrimoniale consequenziale, consistito nella perdita di chance di lavoro per il periodo di vigenza del suddetto decreto.
2. Avverso suddetta pronuncia, il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. della Prefettura di Brindisi hanno proposto appello, con contestuale istanza inibitoria degli effetti della pronuncia di primo grado, notificato e depositato il 24 ottobre 2022, ponendo in chiave critica rispetto alla sentenza gravata le censure già dedotte in primo grado e volte a sostenere l’infondatezza del ricorso. Nello specifico si è contestata la violazione dei requisiti previsti dall’art. 2043 c.c. non potendosi ravvisare né un danno ingiusto, anche alla luce della concessione della sospensione del decreto in questione sino alla pronuncia definitiva n. -OMISSIS-, né una condotta colposa in capo all’ Amministrazione procedente.
3. Con atto del 30 novembre 2022 si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS- per resistere al ricorso, con piena conferma delle statuizioni del primo