Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-01, n. 202210570
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Pubblicato il 01/12/2022
N. 10570/2022REG.PROV.COLL.
N. 09463/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9463 del 2020, proposto da
Comune di Volturino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n.30;
contro
Towersud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 327/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Towersud s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per le parti l’avvocato R G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2019 la società Towersud s.r.l. ha impugnato davanti al Tar per la Puglia:
- l’ordinanza n. 10 del 14.03.2019 del Dirigente dell’Ufficio Tecnico e del Sindaco del Comune di Volturino ad oggetto: « Ordinanza ingiunzione di sgombero e demolizione tralicci alla contrada Toppo La Guardia. Divieto di installazione di nuove antenne radiotv e telefonia mobile »;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ed in particolare:
- il rapporto dell’Ufficio Tecnico Comunale di Volturino prot. n. 624 del 9.2.2018 e
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino con specifico riguardo all’art. 29 delle NTA e alla relazione tecnica redatta nel luglio 1996 allegata al P.R.G. originario.
1.1 L’ordinanza n. 10/2019 è stata notificata a 9 diversi operatori proprietari di antenne radio e/o televisive e/o di telefonia fissa o mobile in località Toppo La Guardia, molti dei quali hanno impugnato, con autonomi giudizi, l’ordinanza stessa.
Di seguito vengono riprodotti alcuni passaggi dell’ordinanza n. 10/2019 utili a lumeggiare la ratio ad essa sottesa:
« - nel territorio del Comune di Volturino, in località “Toppo la Guardia”, sono stati impiantati negli anni, su fondi appartenenti a privati, 14 tralicci in acciaio di diverse misure e altezza su cui sono a loro volta installate centinaia di antenne paraboliche di emittenti radio-televisive private;
- la zona da essi occupata non è quella deputata dalla normativa comunale vigente ad accogliere tale tipologia di impianti, per i quali il P.R.G. di Volturino prevede altra zona, situata in località “Scordarulo” notevolmente più distante dalla località Toppo la Guardia, meno impattante dal punto di vista paesaggistico e meno pericolosa sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico;
- dal rapporto dell’Ufficio Tecnico Comunale, acquisito al protocollo nr. 624 del 09 febbraio 2018 risulta che le suddette installazioni, ancorate al suolo, sono opere abusive in quanto edificate, quasi tutte, in totale assenza di regolare permesso di costruire o altro equipollente titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Volturino;
- il P.R.G. del Comune di Volturino prevede non solo che le nuove installazioni di tralicci di tal genere debba avvenire in località Scordarulo, più distante dal centro abitato, bensì anche la delocalizzazione, nello stesso sito, dei tralicci già impiantati;
- anche relativamente alle opere per le quali è stata rilasciata concessione edilizia sussiste la necessità di procedere al loro spostamento dappoichè anch’esse sono in contrasto con il P.R.G. del Comune di Volturino;
- nella nota del 6 luglio 1990 prot. ASL n. 7564 indirizzata al Sindaco si legge: “in via cautelativa, sarebbe opportuno che la S.V. determinasse un allontanamento a distanza di sicurezza delle antenne di cui trattasi poiché allo stato attuale esiste tutta una serie di lavori scientifici che evidenziano un reale impatto ambientale e sicuramente delle alterazioni biologiche nelle persone esposte alle radiazioni elettromagnetiche”;
- è interesse e dovere dell’Amministrazione procedere alla delocalizzazione dei tralicci e delle antenne ivi allocate in modo da legalizzare una situazione di illegittimità;
- è dovere dell’Amministrazione tutelare la salute dei cittadini pericolosamente esposti ai campi elettromagnetici che dalle antenne allocate in località Toppo La Guardia promanano, i cui effetti avrebbero una sicura attenuazione in caso di delocalizzazione in località più lontana dal centro abitato;
- è interesse dell’Amministrazione procedere alla ristrutturazione ed alla valorizzazione del “Villaggio Primavera” per finalità turistiche e/o di casa di riposo situato anch’esso in località Toppo La Guardia nelle immediate vicinanze dei tralicci;
- è interesse e dovere dell’Amministrazione procedere alla valorizzazione dell’intera area adiacente e prossima alla località Toppo La Guardia – ove sono situati i tralicci - anche mediante la ristrutturazione di altro immobile di proprietà comunale con annessa ampia zona da destinare a verde pubblico e da concedere in uso ad associazioni del territorio per finalità ricreative, sportive e turistiche nonché di altre villette ivi insistenti anch’esse di proprietà del Comune di Volturino da adibire a residence ».
Sulla scorta delle premesse appena sintetizzate l’ordinanza n. 10/2019 recava il seguente dispositivo:
« VISTO
- l’art.8, comma 6, della Legge Quadro n. 36 del 22.02.2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che assegna ai Comuni l’esercizio di una potestà regolamentare finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a i rischi da inquinamento da elettrosmog;
- gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
- l’art. 31 del d.p.r. 380/2001;
- il vigente Statuto Comunale;
- la legge Regione Puglia 8 marzo 2002 nr. 5;
- il regolamento Regione Puglia 14 settembre 2006 nr. 14;
ORDINA
è fatto divieto di installare nuove antenne radio e/o televisive e/o di telefonia fissa o mobile in località Toppo La Guardia;
ORDINA ED INGIUNGE
per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte alle ditte di seguito indicate, quali proprietarie dei fondi su cui insistono le opere abusive e/o proprietarie dei tralicci stessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001 di DEMOLIRE, a loro cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione, tutte le opere abusive impiantate in località Toppo La Guardia, compresa la rimozione degli impianti e delle antenne radio televisive e telefoniche ivi allocate abusivamente, con completo RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, nel pieno rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti in materia ».
1.2 A sostegno dell’impugnativa in primo grado venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Nullità del provvedimento opposto: violazione e falsa applicazione degli artt. 31 d.p.r. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., 13 l.r. 08.03.2002 n. 5 e s.m.i. - Travisamento dei fatti e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti. Violazione del principio del giusto procedimento - Eccesso di potere in relazione all’art. 3 L. n. 241/90. Assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l’Amministrazione convenuta considerato le circostanze di fatto venute ad esistenza – Illogicità ed irragionevolezza della azione amministrativa.
II. Violazione di legge e/o eccesso di potere in relazione all’art. 3 l. n. 241/90 per eccesso di potere, per travisamento e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti. Assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l’Amministrazione convenuta considerato l’epoca alla quale risale l’intervento nonché carattere di pubblica utilità degli impianti e delle opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità. Omessa applicazione dell’art. 90 d.lgs. n. 259 del 2003 e s.m.i. - travisamento e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti e comunque assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l’Amministrazione convenuta considerato il carattere di pubblica utilità degli impianti e delle opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sull’individuazione della ratio , della valenza interpretativa e di significato del P.R.G. e in particolare dell’art. 29 della N.T.A.
Violazione e/o disapplicazione della l. n. 1150/1942 – Inosservanza della Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 2495/1954 – Violazione del principio di legalità ed irretroattività – Contraddittorietà rispetto ad altri atti della P.A. e disparità di trattamento.
III. Nullità del provvedimento opposto: illogicità e difetto di istruttoria;eccesso di potere per travisamento e/o erronea e/o mancata valutazione dei fatti. Assenza, carenza e/o comunque insufficienza della motivazione per non aver l’Amministrazione convenuta valutato preventivamente gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire della demolizione.
IV. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90. Principio del giusto procedimento e del contraddittorio.
2. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune di Volturino il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota dell’ASL di Foggia del 6.7.1990;ha sostenuto, poi, che la ricorrente non avrebbe neanche impugnato il P.R.G. approvato nel 2004, nel quale era “contemplato esplicitamente il trasferimento delle antenne nella nuova area ivi individuata, ovvero in località Scordarulo”, e per questo vi avrebbe prestato acquiescenza;e ha sostenuto che la delocalizzazione degli impianti costituirebbe espressione di un potere discrezionale di pianificazione.
3. Con sentenza n. 327/2020 il Tar per la Puglia, dopo aver disposto verificazione, ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti espressi in motivazione annullando parzialmente l’ordinanza impugnata.
3.1 Il Tar per la Puglia ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota dell’ASL di Foggia del 9.7.1990. Tale nota ha soltanto espresso un limitato avviso (“in via cautelativa”) su un possibile rischio sanitario, rinviandone l’attendibilità, peraltro, a non meglio specificati contributi della comunità scientifica;non ha, invece, operato – né, del resto avrebbe potuto – alcuna valutazione sulla regolarità edilizia né sugli specifici effetti inquinanti dei tralicci, profilo, quest’ultimo, che il Tar ha considerato centrale nella motivazione dell’impugnato provvedimento;pertanto, la predetta nota non ha determinato alcuna lesione, immediata e diretta, alla situazione soggettiva della società ricorrente.
3.2 Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione all’eccepita efficacia preclusiva dell’ammissibilità del gravame derivante dall’omessa impugnazione dello strumento urbanistico nel termine decadenziale decorrente dalla data di approvazione (e conseguente pubblicazione sul BURP): vi osta, infatti, il difetto di immediata lesività delle previsioni contenute nell’atto di pianificazione territoriale, cui non può che riconoscersi natura esclusivamente programmatoria.
3.3 Quanto al merito delle doglianze, preliminare è stata considerata la corretta individuazione degli effettivi fulcri su cui riposano le motivazioni dell’atto impugnato (da qualificarsi quale atto sorretto da plurime ragioni giustificatrici, tutte da censurarsi, ai fini dell’ammissibilità del ricorso).
Il complessivo tenore dell’impianto motivazionale dell’ordinanza gravata rende convinti che esso si fonda essenzialmente:
I) sul profilo urbanistico-edilizio rappresentato dall’abusività dei manufatti, determinata dall’assenza di un titolo legittimante l’edificazione (come si desume dallo specifico richiamo, sia nel dispositivo sia nella parte motiva, all’art. 31 d.p.r. n.380/2001) cui si connette quello inerente le previsioni del P.R.G., incompatibili con la realizzazione di nuove installazioni ed il mantenimento di quelle preesistenti, imponendo la delocalizzazione, anche in ragione della destinazione a verde agricolo e della presenza di un vincolo idrogeologico;
II) sul profilo della tutela dell’incolumità pubblica, determinato dall’inquinamento elettromagnetico causato dai segnali radio-televisivi promananti dalle emittenti allocate sui tralicci (come si desume da un lato dai richiami normativi contenuti a pag. 4 dell’ordinanza gravata, dall’altro dal secondo “rilevato” esposto nella pag. 2 della medesima);restando l’ulteriore profilo del pericolo per la salute pubblica e privata derivante dalla libera accessibilità dei siti (per lo stato manutentivo delle opere e la possibilità di folgorazione) in mancanza di recinzione, esposto nel corpo del primo “accertato”, indicato solo per rafforzare i profili di abusività delle opere (ovverosia quelli edilizi), come si desume dal suo inserimento nell’ambito della premessa fondata sulla regolarità edilizia del manufatto, sì da non costituire autonoma ragione giustificatrice, peraltro, del tutto smentita in punto di fatto dagli accertamenti espletati dall’ARPA.
3.4 Nessun rilievo determinante è stato attribuito al dichiarato intento comunale di riqualificare e recuperare il limitrofo villaggio “Primavera”, trattandosi di indicazione meramente programmatica, allegata solo ad abundantiam .
3.5 Nel merito il primo giudice ha considerato il ricorso fondato.
3.6 Con riguardo alla dedotta pericolosità degli impianti per la salute pubblica è stata accolta la relativa contestazione (analizzata in via prioritaria per ragioni di ordine logico) alla luce della verificazione disposta le cui risultanze hanno dimostrato, in esito ai sopralluoghi senza preavviso del 4.7.2019 e di quello del 5.9.2019, che sia i valori di attenzione (vale a dire i valori che esprimono la necessità di garantire misure di cautela ai fini dei possibili effetti sulla salute a lungo termine), sia i limiti di esposizione (cioè i valori di campo elettromagnetico che registrano l’incidenza diretta degli impianti sulla salute della popolazione) sono inferiori alla soglia prevista dal d.p.c.m. dell’8.7.2003 (in linea di continuità, peraltro, con il rapporto tecnico dell’ARPA del 12.6.2013).
Risultava, pertanto, smentito da accertamenti recenti e tecnicamente attendibili in ragione dell’alta qualificazione dell’organo che li ha eseguiti, non contestati dalla difesa comunale, che l’esercizio dell’attività di radiotrasmissione – reputata rischiosa dall’ASL di Foggia nel lontano 1990 – sia produttivo di conseguenze nocive per la salute dei cittadini di Volturino.
3.7 Con riguardo, poi, alla regolarità edilizia dell’impianto in questione – altro, fondamentale, profilo del decidere, oggetto, a vario titolo, degli ulteriori motivi, tutti connotati da affinità tematica e per questo esaminabili in modo congiunto – è pacifico in atti che il manufatto, pur se edificato senza titolo, sia stato oggetto di successiva domanda in sanatoria (in data 13.12.2004), antecedente l’adozione dell’ordinanza impugnata.
Al riguardo, il primo giudice si è riportato al condiviso orientamento secondo cui, in materia di abusi edilizi, i provvedimenti repressivi devono essere preceduti dall'esame della fondatezza della domanda di sanatoria presentata;pertanto, sono illegittimi gli atti adottati successivamente alla presentazione dell'istanza, nella parte in cui hanno un effetto demolitorio delle opere oggetto della domanda di sanatoria non esaminata. L'Autorità comunale, infatti, non può adottare provvedimenti sanzionatori (nella fattispecie, di carattere ripristinatorio) di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di sanatoria (ovvero prima del formarsi del provvedimento tacito di reiezione previsto dall'art. 36 co. 3 d.p.r. 380/2001, ipotesi che in questo caso non ricorre), in quanto in caso di eventuale sussistenza della sanabilità dell'abuso, la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione o il ripristino del bene. In definitiva, una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima ed in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l'adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo, essendo l'Autorità urbanistica venuta meno all'obbligo su di essa incombente di determinarsi sull'istanza medesima prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive;e, ciò per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l'ingiunzione a demolire o a ridurre in pristino stato, risulti vanificato un eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un'opera non più esistente. Secondo il primo giudice tale circostanza comporta l’erroneità delle ulteriori motivazioni, inerenti i profili urbanistici, addotte dall’Ente a fondamento dell’ordine di demolizione e sgombero, restando ogni questione inerente la sussistenza dei vincoli urbanistici ed idrogeologici assorbita dalla valutazione della domanda di sanatoria.
3.8 Il primo giudice ha invece respinto l’ultimo motivo (concernente la deroga all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza).
3.9 In conclusione, il ricorso è stato accolto, con annullamento parziale dell’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione giuridica della ricorrente.
4. Avverso la sentenza del Tar per la Puglia ha proposto appello il Comune di Volturino per i motivi che saranno più avanti analizzati.
5. Si è costituita in giudizio la società Towersud s.r.l chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza del 10 novembre 2022 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
7. L’appello è infondato.
8. L’appellante premette alcune considerazioni in punto di fatto che possono essere così sintetizzate:
- in località “Toppo la Guardia”, vi è una considerevole concentrazione di tralicci ospitanti antenne per le trasmissioni radiotelevisive e apparati per la telefonia mobile, sui quali l’Amministrazione ha inteso intervenire per una collocazione conforme alle previsioni del P.R.G. per rimuovere le situazioni di abusivismo e varie irregolarità edilizie che nel corso degli anni si erano “sedimentate”, sino a creare una selva di impianti estremamente impattanti sulla realtà cittadina sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e della sicurezza;
- per porre rimedio a tale stato di fatto e disciplinare per il futuro l’installazione degli impianti il Comune ha anche approvato, con delibera di C.C. n. 4 del 19.2.2019, il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, radiotelevisive e radiodiffusione;
- dopo una approfondita ricognizione dello stato dei luoghi, l’Ufficio tecnico comunale e l’Amministrazione hanno quindi invitato i vari gestori e proprietari dei tralicci e annessi impianti tecnologici ad uniformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti, in modo da concordare lo spostamento degli impianti nel sito individuato in P.R.G. in località “Scordarulo”, distante meno di 2 km da Toppo La Guardia, ma in grado di consentire un adeguato distanziamento dal centro abitato, così consentendo l’avvio di attività di recupero edilizio e urbanistico, già pianificate e programmate;
- il Comune ha cercato un‘intesa con i gestori affinché non vi fosse soluzione di continuità nell’attività di trasmissione radiotelevisiva, ma nessun accordo è stato raggiunto, tranne che in un caso, sicché si è resa necessaria l’emanazione del provvedimento autoritativo oggetto di giudizio.
8.1 Dopo queste precisazioni di ordine generale, l’appellante formula le seguenti considerazioni specifiche in relazione alla posizione della società appellata:
- ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso di primo grado e soprattutto della sua ammissibilità, si deve evidenziare che la Towersud s.r.l. nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha dichiarato che in seguito a diversi passaggi di proprietà (da tale sig. S M titolare dell’emittente T.R.C. a Mediasud s.r.l. e da quest’ultima, con contratto di compravendita del 2.3.2016, a Towersud s.r.l.) è divenuta proprietaria del terreno catastalmente individuato al fg 27, p.lla 217, e delle opere ivi esistenti, tutte abusivamente realizzate: per tali realizzazioni la precedente proprietaria Mediasud s.r.l. aveva infatti presentato in data 13.12.2004 domanda di sanatoria;
- allo stato, il procedimento amministrativo per l’esame della domanda di sanatoria non si è concluso in quanto carente delle necessarie allegazioni documentali da parte della Società proponente e, dunque, come rilevato nell’ordinanza n. 10 del 2019 oggetto di giudizio, l’appellata risulta sfornita di alcun titolo edilizio legittimante la permanenza degli impianti nel sito sopra indicato, atteso che, nel corso degli anni, la Società non si è attivata per regolarizzare la propria posizione.
8.2 Sempre in chiave introduttiva (ovvero prima di procedere ad articolare i motivi di appello) l’appellante svolge queste ulteriori considerazioni:
- sotto il profilo urbanistico il Comune di Volturino si è dotato di Piano Regolatore Comunale, adottato con delibera di Commissario ad acta n. 30 del 30.7.1997 e approvato in via definitiva con delibera di Giunta della Regione Puglia n. 684 del 10 maggio 2004;
- la relazione illustrativa allegata a tale strumento urbanistico generale - che è parte sostanziale ed integrante il piano regolatore medesimo – ha espressamente previsto una apposita zona nella quale gli impianti di teleradiodiffusione devono essere localizzati;
- nella parte dedicata al “dimensionamento, scelta e ubicazione delle nuove aree di espansione” (pg. 69), sezione “Aree per postazioni di trasmettitori di radiodiffusione” (pg. 79) si legge testualmente « In località “Toppo di Guardia” risultano istallate antenne per il servizio radiotelevisivo e ripetitori Enel distanti soltanto 400 mt dal centro abitato. Le radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti prodotte da tali servizi, possono causare alterazioni biologiche sulle persone ed al fine di salvaguardare la salute pubblica, l’Unità sanitaria Locale FG/6, interessata in merito dall’Amministrazione Comunale, ha prospettato l’opportunità di disporre l’allontanamento delle antenne a distanza superiore a qualche Km. In ordine a tale fondamentale esigenza, si è provveduto alla individuazione di altra area in località “Scordaruolo” a quota 860, distante circa KM 1.800 dalle attuali postazioni, di cui si prevede il trasferimento nella nuova area. Per detta zona sono da osservare le norme di legge 06.08.1990 n. 223 e del Regolamento di attuazione di cui al d.p.r. n. 255 del 27.03.1992 »;
- le Norme Tecniche di Attuazione al Piano all’art. 29 “Aree per prestazioni di trasmettitori teleradiodiffusioni” fissano altresì le prescrizioni edilizie per ogni lotto, quali cubatura, altezza, distanza;
- come risulta dalla delibera della Giunta Regionale pugliese n. 1879 del 18 novembre 2002 di approvazione con prescrizioni del P.R.G. di Volturino (pubblicata su G.U. 12.12.2002 n. 157), risultano n. 11 osservazioni, nessuna delle quali tuttavia riferibile alle aree che qui interessano;
- la società Towersud s.r.l. non solo non ha mai proposto osservazioni in merito alle scelte pianificatorie del Comune appellante, ma neppure ha mai gravato le disposizioni di P.R.G. ritenute sfavorevoli;
- mentre era ancora pendente il procedimento per la sanatoria degli interventi abusivamente realizzati la società ha preferito rimanere inerte rispetto agli indirizzi di zonizzazione che potevano avere diretta influenza per la permanenza della stazione radio-base e di trasmissione nel sito occupato;
- in riferimento a tali evidenze nel giudizio di primo grado il Comune ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione delle disposizioni sfavorevoli del P.R.G.;
- la sentenza del Tar Puglia-Bari n. 327/2020, tuttavia, ha respinto l’eccezione che pertanto in questa sede viene riproposta;
- il sito di “Toppo La Guardia”, nonostante la sua estrema vicinanza al centro abitato, è sede di una molteplicità di ripetitori e di impianti emittenti, che in sede di verificazione sono stati esattamente individuati;
- su tale particolare situazione si appuntano da anni le attenzioni dell’Ente e dei cittadini che hanno più volte denunciato una situazione di rischio per la salute a causa dell’inquinamento elettromagnetico, motivazione alla base dell’ordinanza n. 10/2019;
- nel corso del giudizio di primo grado il Tar ha disposto una verificazione, affidata ad