Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-26, n. 201301176

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-26, n. 201301176
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301176
Data del deposito : 26 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04161/2006 REG.RIC.

N. 01176/2013REG.PROV.COLL.

N. 04161/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4161 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia di Finanza;

contro

Marciano' Natale;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 05546/2005, resa tra le parti, concernente procedimento disciplinare.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e udito per la parte pubblica l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Si deve premettere che il ricorrente in primo grado, militare appartenente Guardia di Finanza, era stato destinatario di una prima inchiesta disciplinare a seguito della notifica di una sentenza penale emesso dal gip di Reggio Calabria, dalla quale era emerso che -- anteriormente all’arruolamento nella Guardia di Finanza avvenuta il 9 giugno 1992 -- l’interessato era stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria il 9 giugno 1992 per “sindrome da overdose di stato saporoso” per avere sniffato ripetute quantità di eroina sino a determinare un “quadro clinico acuto ad alto rischio”.

Il risultato di tale primo procedimento gli era stato favorevole in quanto la prima commissione di disciplina appositamente nominata aveva espresso un giudizio di meritevolezza alla conservazione del grado;
lo stesso era stato tuttavia annullato in autotutela dal Comando Generale della Guardia di Finanza sulla ritenuta erroneità della valutazione positiva della Commissione di disciplina, che avrebbe in maniera non esatta valutato l’uso da parte del Marcianò di sostanze stupefacenti.

In esito al nuovo procedimento per i medesimi fatti, una differente commissione disciplinare aveva invece disposto la perdita del grado.

Con il presente gravame il Ministero dell’economia ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio con cui sono stati annullati tutti gli atti che avevano portato alla destituzione del Marcianò, motivata essenzialmente sul rilievo dell’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela del primo esito disciplinare, mentre il nuovo procedimento disciplinare sarebbe stato instaurato in violazione dell’art. 46, comma 3, della legge 3 agosto 1961 n. 833.

L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla denuncia dell’erroneità della decisione, che avrebbe erroneamente ritenuto l’impossibilità per l’amministrazione di procedere in autotutela.

Il controinteressato non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza del 14 luglio 2006 n. 3604 è stata respinta l’ordinanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è infondato.

Il Ministero dell’economia lamenta l’erroneità della motivazione della decisione con cui il Tar del Lazio ha ritenuto che:

-- a prescindere “ dal nomen iuris adoperato dall’Amministrazione resistente, l’annullamento in questione si pone in aperto contrasto con l’art. 46, comma 3, della legge 3 agosto 1961 n. 833, contenente la disciplina specifica relativa allo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della G.d.F., laddove è espressamente previsto che il Ministro o il Comandante generale può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare incolpato …” solo nel senso “ di consentire l’adozione di un provvedimento più favorevole all’interessato soggetto al procedimento disciplinare ”.

-- non si poteva annullare un procedimento disciplinare che si era concluso con un giudizio di meritevolezza da parte della Commissione, in quanto ciò avrebbe un significato sicuramente sfavorevole nei confronti del militare.

Assume per contro l’amministrazione appellante che la rinnovazione disciplinare non costituirebbe affatto una violazione dell’articolo 46 della citata legge n. 833, concernente il divieto di reformatio in pejus del verdetto della commissione di disciplina.

Tale decisione oblitererebbe il fatto che l’operato dell’amministrazione sarebbe stato pienamente aderente al quadro normativo di riferimento, costituito dalla Circolare sui procedimenti disciplinari di Stato n. 230.000 del 31 luglio 1993 del Comando Generale, la quale al paragrafo 5.5 dispone che il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare, se è assunto nel contesto di un procedimento inficiato da vizi di legittimità (incompetenza,eccesso di potere e violazioni di legge), può essere annullato d’ufficio dall’amministrazione nell’esercizio della potestà di autotutela, sempre che si tratti di mende che possano sanare. Ciò lascia salva la potestà dell’amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, purché l’esercizio della potestà disciplinare non sia preclusa per l’amministrazione dal decorso il termine di 90 giorni dalla data del disposto annullamento.

Di qui, secondo l’appellante, la legittimità della rinnovazione procedimento e del verdetto espresso che ha annullato l’iter disciplinare, spettante principalmente all’autorità cui la legge riconosce l’attribuzione ad adottare il provvedimento finale, affinché questo risponda in maniera efficace alla cura degli interessi pubblici affidati alla pubblica amministrazione.

L’amministrazione richiama principi pacifici, con i quali la giurisprudenza ha affermato che, attraverso la configurazione dell’addebito, l’amministrazione deve stabilire il rapporto tra l’infrazione ed il fatto quale viene ad assumere rilevanza in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità in ordine al convincimento sulla gravità della violazione adottata e della conseguente sanzione irrogata.

Tale valutazione sarebbe insindacabile, salvi i soli casi di manifesta ed irragionevole contraddittorietà.

L’apprezzamento nel merito della valutazione rientrerebbe, in ogni caso, nel legittimo esercizio del potere discrezionale sull’operato dei propri dipendenti e non sarebbe contestabile in sede giurisdizionale.

Inoltre la giurisprudenza avrebbe sempre ritenuto non eccezionali ma ordinari i poteri di annullamento in autotutela in quanto espressione dell’articolo 97 della Costituzione.

Nel caso in esame il primo provvedimento di proscioglimento della Commissione di Disciplina sarebbe stato carente proceduralmente, laddove, senza alcuna valutazione delle fonti di prova, avrebbe ritenuto che non sussistessero elementi per sostenere l’uso ripetuto di sostanze stupefacenti;
viceversa per la parte pubblica appellante sarebbe stato incontrovertibile che, prima dell’arruolamento, l’interessato ne aveva fatto uso.

L’assunto, proprio alla luce della giurisprudenza va complessivamente respinto.

Si deve ricordare che l'art. 46 della legge 3 agosto 1961, n. 833 (mantenuto in vigore ai sensi dell’allegato 1 al comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179), che detta norme disciplinari, in modo specifico, per i sottufficiali ed i militari di truppa appartenenti alla Guardia di Finanza, dopo aver stabilito che sulle deliberazioni della Commissione di disciplina decide, a seconda dei casi, il Ministro o il Comandante generale, al terzo comma prevede che " il ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare ".

La disposizione assume chiaramente il significato che il Comandante della Guardia di Finanza, nell'adottare il provvedimento disciplinare conclusivo, non può discostarsi dal parere della Commissione, anche qualora valuti più gravi i fatti attribuiti al militare. Come la giurisprudenza, si ripete, ha avuto modo di ricordare in passato, ai sensi dell'art. 46, comma 3, L. 3 agosto 1961 n. 833 il Comandante Generale della Guardia di finanza può legittimamente discostarsi dal parere reso nel corso del procedimento disciplinare dalla competente Commissione di disciplina unicamente nel senso di ridurre l'entità della sanzione ritenuta congrua dal suddetto organo collegiale sul presupposto della responsabilità dell'incolpato e può anche ritenere quest'ultimo non colpevole pur a fronte di giudizio di responsabilità emesso dal detto organo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 19 marzo 2003 n. 1463).

In base alla predetta norma il Comandante Generale non può valutare “in malam partem” le risultanze probatorie del procedimento e, di conseguenza, rendere più severa la sanzione individuata dalla commissione.

Né, come esattamente affermato dal TAR , lo stesso comandante può utilizzare lo strumento dell'autotutela per raggiungere un risultato che comunque non è consentito dal cit. art. 46, comma 3, l. n. 833 del 1961 (cfr. nello stesso senso Consiglio di Stato Sez. IV 14 maggio 2007 n. 2430).

A fronte di ciò – salvo il sopravvenire della scoperta di ulteriori fatti e di nuovi elementi di colpevolezza non conosciuti al momento della valutazione --, qualunque comportamento successivo che porti ad un provvedimento peggiorativo della proposta della Commissione costituisce comunque una violazione del predetto precetto.

Del tutto inconferente poi è il richiamo alla Circolare sui procedimenti disciplinari n. 230.000/1993 del Comando Generale in quanto il fondamento dell’annullamento in autotutela non è affatto ascrivibile a violazioni procedurali.

L’affermazione per cui la Commissione avrebbe deciso “…senza alcuna valutazione delle fonti di prova…” appare infatti un rilievo estraneo ai vizi di legittimità veri e proprio, ma che appare senz’altro riferibile ad una differente valutazione del merito amministrativo.

A tale proposito, il Collegio ben conosce che, nel procedimento disciplinare, la valutazione dei fatti e delle prove rientra nell’apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, che come tale non può essere sindacato se non per evidenti ragioni di contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti, ma in tale fattispecie il potere discrezionale di valutazione disciplinare si era già consumato, per cui restava preclusa una differente valutazione se non in senso migliorativo.

Non potendo essere affermata la responsabilità del militare inquisito, in contrasto con la Commissione che l’aveva invece esclusa, deve quindi concordarsi con il giudizio di illegittimità degli atti impugnati in primo grado, correttamente affermata nella sentenza del TAR, che, conseguentemente, deve essere integralmente confermata.

In conclusione l’appello è dunque infondato e deve essere respinto.

In considerazione della mancata costituzione del soggetto controinteressato non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi