Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-09-01, n. 202303704

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2023-09-01, n. 202303704
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303704
Data del deposito : 1 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2023

N. 05772/2023 REG.RIC.

N. 03704/2023 REG.PROV.CAU.

N. 05772/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5772 del 2023, proposto da


-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati G D, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Aspal Sardegna - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Cpi di Cagliari, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, relativa all'accertamento del diritto della signora Letizia Piras ad essere assunta dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubbliche e Difesa Civile;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari e del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2023 il Cons. S S e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;


Ritenuto che l’appello, ad un primo sommario esame, non presenta sufficienti elementi di fumus boni juris, atteso che:

- quanto alla scelta del TAR di adottare una sentenza in forma semplificata, è sufficiente rilevare che nella sentenza, che costituisce atto pubblico avente fede privilegiata, risulta che è stato dato il preavviso alle parti circa tale possibilità;

quanto agli aspetti di merito:

- il bando prevedeva la sottoposizione a valutazione di idoneità psico-fisica del personale che riveste la qualifica di operatore (art. 71 d.lgs. n.217/2005;
art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. n. 166/2019);
ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 217/2005 gli operatori in caso di necessità e di emergenza possono essere chiamati a svolgere compiti di tipo operativo e, quindi, devono essere idonei;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;

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