Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-10, n. 202203672
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Pubblicato il 10/05/2022
N. 03672/2022REG.PROV.COLL.
N. 03827/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3827 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio digitale p.e.c. indicato in registri di giustizia;
contro
Consiglio superiore della Magistratura, in persona del presidente
pro tempore
, Ministero della giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il giudizio di non idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia;
Vista l’ordinanza collegiale della V Sezione del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2022 il consigliere F F e udito per la parte appellante l’avvocato Fabrizio Cataldo, in sostituzione dell’avvocato Saitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nominato uditore giudiziario con decreto del Ministro della giustizia del 19 marzo 1983, il dottor -OMISSIS- è stato ritenuto non idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, con decorrenza 19 marzo 2003, e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, ai sensi dell’art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 831 ( Modifiche dell’ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ) con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 7 aprile 2010, che contestualmente negava il riconoscimento della quarta e quinta valutazione di professionalità in base al nuovo ordinamento giudiziario.
2. Il giudizio negativo era basato sulla negligenza, la scarsa laboriosità e l’incapacità di organizzare il proprio lavoro dimostrata dal magistrato nel periodo in valutazione (19 marzo 1996 - 19 marzo 2003), denotata dai ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, per i quali lo stesso era stato sanzionato in sede disciplinare.
3. Contro la delibera di autogoverno il dottor -OMISSIS- proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma.
4. In esso deduceva che la valutazione negativa era stata adottata senza previo contraddittorio procedimentale, necessario per l’utilizzo di fonti di conoscenza diverse da quelle tipiche, per avere considerato fatti non rientranti nel periodo in valutazione ed oggetto di una delle condanne in sede disciplinare riportate, e per non avere considerato le ragioni obiettive che avevano determinato i ritardi contestati, evidenziate nei pareri positivi dei consigli giudiziari riferiti al periodo in questione.
5. Le censure così sintetizzate sono state respinte in primo grado, con la sentenza in epigrafe, e sono riproposte nel presente appello, per resistere al quale si sono costituiti il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia.
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello è riproposta la censura di violazione dell’art. 1, comma 3, della sopra citata legge 20 dicembre 1973, n. 831, il quale prevede che nel procedimento per la nomina a magistrato di Cassazione quando il Consiglio superiore intenda considerare elementi diversi da quelli indicati nel comma 1 (preparazione e capacità tecnico-professionale;laboriosità e diligenza dimostrate nell’esercizio delle funzioni;precedenti relativi al servizio prestato) « provvede ad informare l’interessato che ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ». Si deduce al riguardo che diversamente da quanto statuito in sentenza, secondo cui la delibera ha utilizzato fonti di conoscenza agli atti del procedimento, il contraddittorio sarebbe stato necessario perché la valutazione negativa con riguardo al determinante parametro della diligenza e laboriosità si è basata su « contestazioni disciplinari ormai archiviate o, al contrario, ancora da affrontare (come quella poi definita con la sentenza del 9 febbraio 2008, ovvero quella proposta nel 2009), perché al di fuori del periodo temporale oggetto di valutazione ».
2. Con il secondo motivo d’appello l’utilizzo di condanne disciplinari non rientranti nel periodo è censurato nel merito. Al riguardo si contesta che, come statuito dalla sentenza di primo grado, rientri nei poteri del Consiglio superiore quello di « valutare qualsiasi ritardo » in quanto comunque incidente sul parametro della diligenza, come ha fatto l’organo di autogoverno nel caso di specie, il quale per superare il parere favorevole reso nei confronti del ricorrente dai Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Messina non si è limitato a valutare l’unica condanna disciplinare (al solo ammonimento) riferita al periodo in questione (sentenza del 12 aprile 2002), ma ha fondato il proprio giudizio di professionalità negativo su un’ulteriore condanna disciplinare del 2008 e su una contestazione risalente al 2009, entrambe concernenti fatti successivi al periodo in esame.
3. Con il terzo motivo d’appello vengono riproposte le censure nei confronti della valutazione negativa espressa dal Consiglio superiore nei confronti del ricorrente, che si afferma non essere inficiata dall’omessa considerazione dei « numerosi elementi positivi a favore dell’appellante », ed in particolare dai « fattori oggettivi » che avrebbero causato i ritardi nel deposito dei provvedimenti. Si sottolinea al riguardo che nel periodo in valutazione il dottor -OMISSIS- ha prestato servizio in uffici giudiziari in « situazione di disagio » (Corti d’appello di Messina e Reggio Calabria), e ciò nondimeno ha esibito una laboriosità « pari o superiore alle media » fatta registrare nel corso della propria carriera professionale;ed inoltre ha trattato processi penali di elevata complessità e delicatezza, che hanno causato i cali di produttività dal secondo semestre 2001 alla fine del periodo in esame (marzo 2003), e su cui invece si è incentrato il giudizio negativo.
4. Le censure così sintetizzate sono infondate.
5. Esse si basano su una non corretta lettura della delibera consiliare impugnata.
Nelle « valutazioni conclusive » la delibera premette che il ricorrente « è stato condannato per due volte alla sanzione dell’ammonimento, una prima volta per fatti ricompresi nel periodo in valutazione, una seconda per fatti estranei al periodo oggi in esame ». In relazione al primo precedente disciplinare, viene innanzitutto posto in rilievo l’« imponente (…) numero dei provvedimenti depositati in ritardo »: tutti provvedimenti de libertate o cautelari reali, in sporadici casi depositati con ritardi superiori ad un anno e in altri di vari mesi (la delibera fornisce i dati numerici puntuali), con la precisazione che le condotte sono tutte ricadenti « nel periodo in valutazione ». Si aggiunge che in sede disciplinare il magistrato « ha sostanzialmente ammesso i ritardi (…) dando però giustificazioni riguardanti il carico di lavoro complessivo, il ruolo di presidente di sezione di fatto, alcune vicende personali che lo avevano turbato in modo particolare », ma che queste ultime circostanze non sono state considerate tali da esimere l’odierno appellante, il quale « trattandosi di questioni in materia di libertà personale » avrebbe dovuto « profondere il massimo sforzo possibile, anche a costo di pretermettere il deposito di altri provvedimenti », ma solo da contenere il trattamento sanzionatorio nella misura minima dell’ammonimento.
6. Di seguito la delibera aggiunge che i ritardi in questione, « unitamente ad altri » riferiti ad epoche antecedenti e successive al periodo in valutazione inducono a ritenere non condivisibile il parere favorevole del Consiglio giudiziario. Ciò innanzitutto sulla base del fatto che « i rilevantissimi ritardi nel deposito dei provvedimenti, in violazione del parametro della diligenza, vanno letti unitamente ad una laboriosità nella media per gli anni 1996-2000 e per il primo semestre del 2001, inferiore alla media nel secondo semestre del 2001 e per tutto l’anno 2002, nettamente inferiore alla media infine per il primo semestre del 2003 »;ed inoltre del fatto che il magistrato « manoscrive i propri provvedimenti, non utilizzando cioè alcun programma di videoscrittura ».
7. La delibera conclude nel senso che il dottor -OMISSIS- « si è mostrato negligente perché incapace di organizzare il proprio lavoro, con ciò egli avendo vanificato gli indiscutibili meriti derivanti dalla dedizione al lavoro e all’esercizio, di fatto, per un lungo periodo delle funzioni di presidente ». I ritardi nel deposito dei provvedimenti sono stati considerati imputabili ad una carente programmazione del proprio lavoro, che secondo la delibera avrebbe dovuto avere luogo attraverso la predisposizione di un piano di abbattimento dell’arretrato accumulato dal magistrato, ed è stato considerato grave perché concernente provvedimenti in materia di libertà personale, in relazione ai quali l’interessato avrebbe dovuto attribuire la dovuta priorità. Viene ulteriormente segnalato al riguardo che la situazione era nota nell’ufficio e tale da minare « la credibilità » del dottor -OMISSIS-, al punto da dare luogo a lamentele degli avvocati, tuttavia sopraggiunte « in epoca successiva a quella ora in valutazione » al punto da dare luogo all’avvio di un ulteriore iniziativa di carattere disciplinare nei suoi confronti;ed inoltre che lo stesso « per lunghi periodo all’interno dell’arco temporale in valutazione, ha avuto una produttività inferiore alla media », cui non sono seguiti sforzi per rimuovere le criticità nel periodo successivo.
8. La valutazione finale è così espressa: «(l) e condotte descritte, riferibili al periodo in valutazione ma inserite in un contesto di segnalazioni di ritardi per il periodo precedente e per il periodo successivo, attengono alla violazione dei doveri di diligenza ed operosità, nonché ad un evidente difetto di organizzazione del lavoro », impeditive rispetto al giudizio di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.
9. Come reso palese dagli stralci motivazionali riportati, la valutazione di professionalità nei confronti dell’appellante si è imperniata sulle condotte da questo tenute nel periodo in valutazione. Il provvedimento impugnato ha infatti avuto cura di enucleare i ritardi ricadenti in quest’ultimo, su cui si è basata la valutazione di professionalità, dalle conseguenze derivanti dai medesimi ritardi o dagli ulteriori ritardi in cui l’appellante ha continuato ad incorrere in epoca successiva a quella in valutazione. Nel suo complesso la delibera risulta quindi motivata in modo autosufficiente sulle condotte tenute dall’appellante nei sette anni di carriera in valutazione, già oggetto di condanna disciplinare, e sulla loro negativa incidenza sui parametri della diligenza e laboriosità, mentre le successive ripercussioni o gli ulteriori ritardi sono richiamati come aspetti di più generale contesto, al solo scopo di lumeggiare la gravità delle medesime condotte valutabili sul piano temporale.
10. Sulla base di quanto ora considerato devono pertanto essere respinte tanto le censure di ordine procedimentale quanto quelle di ordine sostanziale rispettivamente svolte nel primo e nel secondo motivo d’appello, le quali si fondano sull’erroneo presupposto secondo cui il giudizio negativo su poc’anzi richiamati parametri avrebbe illegittimamente ecceduto dai sette anni di carriera in valutazione, per considerare fatti e condotte non rientranti in questi.
11. Del pari infondato è il terzo motivo d’appello, dal momento che diversamente da quanto in esso si sostiene la delibera impugnata ha considerato a favore del ricorrente la dedizione a lavoro e gli elementi considerati dal parare del Consiglio giudiziario. Sennonché, quale espressione di un esercizio non irragionevole della discrezionalità valutativa spettante all’organo nazionale di autogoverno dei magistrati in occasione delle periodiche verifiche di professionalità in cui la carriera di questa categoria è scandita, la delibera ha tuttavia ritenuto prevalenti gli elementi a carico del dottor -OMISSIS-. Ciò in coerenza con quanto già avvenuto in sede disciplinare, ma sulla base di un’autonoma rivalutazione dei fatti e delle circostanze rilevanti, nel caso di specie consistenti nell’elevato numero di provvedimenti depositati con ritardo, nella delicatezza della materia trattata, per l’incidenza sulla libertà personale, nell’incapacità esibita dal magistrato di organizzare il proprio lavoro e fare così fronte al progressivo accumulo di ritardi, nell’ambito di una produttività mai superiore alla media degli uffici in cui ha prestato servizio, e per lunghi periodi addirittura inferiore. Tanto è sufficiente per ritenere la medesima delibera immune dalle censure formulate nel motivo in esame.
12. L’appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, ma per la natura delle questioni controverse le spese di causa possono essere confermate.