Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-07-09, n. 201303622
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N. 03622/2013REG.PROV.COLL.
N. 10021/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10021 del 2009, proposto dalla società
Teorema s.p.a. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria di un R.T.I., R.T.I. Ecolsud, rappresentati e difesi dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati D C e G P, con domicilio eletto presso A F in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5
nei confronti di
Antinia s.r.l. (già Giotta Srl Servizi Ecologici), rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B
per la riforma della sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione I, n. 2435 del 2009
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari e della soc. Antinia s.r.l. (Già Giotta s.r.l. Servizi Ecologici);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il Cons. C C e uditi per le parti l’avvocato Paccione e l’avvocato Lorusso per delega dell’avvocato Loiodice;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le società Teorema s.p.a. Ecolsud s.r.l. riferiscono di aver proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per la Puglia al fine di ottenere l’annullamento degli atti con cui l’Università degli Studi di Bari le aveva escluse da una gara di appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, sanitari e pericolosi e aveva in seguito aggiudicato la gara ad altro concorrente (ricorso n. 1072/08).
Con il ricorso in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalle società Teorema ed Ecolsud le quali ne hanno chiesto la riforma articolando una pluralità di motivi.
Con atto in data 27 febbraio 2013, le società appellanti hanno dichiarato di non avere alcun interesse residuo alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del gravame.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.