Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000006

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-01-02, n. 202000006
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000006
Data del deposito : 2 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2020

N. 00006/2020REG.PROV.COLL.

N. 04442/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4442 del 2018, proposto da
Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità - ANC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Conti Rossini, n. 26;



contro

Enac - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nonché Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono elettivamente domiciliati;
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani e Valerio Pescatore, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Lazzaro Spallanzani, n. 22;



nei confronti

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliato;
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore, nonché Federncc Confcommercio Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 02519/2018, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac, di Roma Capitale, dell’Ufficio territoriale del Governo di Roma, di Aeroporti di Roma s.p.a. e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Basile, Giustiniani, Pescatore e Siracusa (in dichiarata delega di Rocchi), nonché l’avvocato dello Stato Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, l’Associazione Nazionale di Categoria Trasporto Persone e Mobilità (ANC) e la Federncc Confcommercio Roma chiedevano che fosse accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza presentata a mezzo Pec il 2 agosto 2017, volta ad ottenere da parte di Aeroporti di Roma s.p.a. l’applicazione del comma 3 dell’art. 5- bis della l.r. del Lazio n. 58 del 1993, che prevede l’obbligo per il gestore aeroportuale di garantire l’effettiva operatività degli autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale – a decorrere dal 1° aprile 2017 – in via provvisoria, consentendo l’uso delle infrastrutture utilizzabili (previa indicazione delle modalità e dei criteri per l’accesso) ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente dei Comuni del bacino comprensoriale.

Altresì chiedeva di sollecitare l’Enac ad attivarsi nei confronti del gestore aeroportuale affinché fosse dato esatto adempimento a quanto previsto dall’art. 5- bis , comma 3, della l.r. n. 58 del 1993.

Le ricorrenti, “ associazioni di categoria del settore noleggio vetture con conducente – NCC ”, dichiaravano di agire “ sia nell'interesse proprio sia delle imprese associate ”; deducevano che per “ il servizio di NCC negli ambiti aeroportuali ”, oltre ad una “ intesa del 29 marzo 2006 tra Comune di Roma, Comune di Fiumicino, Provincia di Roma, Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino e AdR S.p.A. ”, avrebbe trovato applicazione la disciplina di cui agli articoli “ 1 della legge 21/1992 e 5 bis, della L.R. 58/1993 ”.

L’art. 5- bis , comma 3, della l.r. n. 58 del 1993 a sua volta prevedeva l’obbligo del gestore aeroportuale, a decorrere dal 1° aprile 2017, di consentire agli operatori di NCC del bacino comprensoriale l’uso delle infrastrutture dedicate agli autoservizi pubblici non di linea esistenti nel sedime aeroportuale, in attesa della definizione dei nuovi accordi intercomunali, sostitutivi dei precedenti.

Ad avviso delle ricorrenti, nell’ambito dell’aeroporto di Fiumicino vi sarebbero state alcune infrastrutture idonee all’utilizzo per il servizio pubblico di NCC del bacino (ad es. la cosiddetta aera polmone dell’aeroporto, il parcheggio multipiano destinato ai servizi di NCC, gli stalli nelle aree prospicenti le uscite dei terminal T1, T2 e T3, etc.); ciononostante anche successivamente al 1° aprile 2017 Aeroporti di Roma s.p.a. non avrebbe consentito agli operatori di NCC l’uso di tali aree.

Poiché anche la nota di intimazione al gestore del 2 agosto 2017 rimaneva senza riscontro, le ricorrenti adivano il giudice amministrativo affinché fosse accertato il silenzio inadempimento sull’istanza del 2 agosto 2017 ed il correlato obbligo di Aeroporti di Roma di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Con sentenza 5 marzo 2018, n. 2519, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che nel caso di specie non potesse trovare

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