Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-11, n. 202100355

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-01-11, n. 202100355
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100355
Data del deposito : 11 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00355/2021REG.PROV.COLL.

N. 02451/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2451 del 2020, proposto dal signor F T, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Piemonte (Sezione Prima) n. 17 del 2020, resa tra le parti, concernente diniego di trasferimento per motivi familiari


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della fifesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020, il Cons. G C.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto della controversia è la domanda di trasferimento - da Grugliasco ad alcuni uffici del Comando provinciale Carabinieri di Cuneo, oppure presso alcuni Comandi di Stazione dei Carabinieri, sempre in Provincia di Cuneo - presentata da un carabiniere, ai sensi dell’art. 398 del d.P.R. n. 90 del 2010, << per comprovati e fondati motivi >>
di ordine familiare, costituiti da documentati problemi di salute della moglie e della figlia minore, conseguenti alla lontananza del marito e del padre.

2. L’Amministrazione ha respinto l’istanza sulla base delle << prioritarie esigenze di organico e servizio presso il reparto di appartenenza >>, nonché sulla base di un motivato parere contrario dei superiori gerarchici, fondato sulla condizione di incompatibilità del dipendente ad operare nella Provincia di Cuneo, ove risiedono i suoceri ed i cognati, soggetti noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti penali.

3. Il T.a.r. ha rigetto il relativo ricorso avverso il diniego.

4. L’originario ricorrente ha proposto appello, esplicato con note di udienza.

4.1. L’Amministrazione si è costituita instando per il rigetto.

5. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

6. Il primo giudice ha ritenuto irrilevante per la decisione della causa l’approfondimento istruttorio segnalato da questo Consiglio in ordine al profilo di incompatibilità ambientale, con ordinanza n. 3818 del 2019, che ha accolto l’istanza cautelare di appello, ai soli fini della fissazione della celere fissazione dell’udienza per la trattazione del merito dinanzi al T.a.r.

6.1. Il T.a.r. ha fondato il rigetto sulle essenziali argomentazioni che seguono:

a) il trasferimento a domanda, ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, ha carattere eccezionale poiché consente il trasferimento definitivo << per comprovati e fondati motivi >>
di ordine familiare al militare che non abbia maturato i requisiti minimi di permanenza per accedere alle ordinarie procedure annuali;

a1) dato il carattere eccezionale e definitivo del trasferimento, l’Amministrazione ha ampia discrezionalità nel vagliare le esigenze familiari rappresentate alla luce delle proprie esigenze organizzative;

b) inoltre, l’Amministrazione ha negato il trasferimento del dipendente in una delle sedi richieste nella Provincia di Cuneo in ragione della sussistenza di una grave situazione di incompatibilità ambientale, ai sensi dell’articolo 238, lettera a), del d.P.R. n. 90 del 2010, correttamente evidenziata dal Comando provinciale di Cuneo e concordemente rilevata da tutta la linea gerarchica;
infatti, gli affini del ricorrente risultano << tutti positivi alla banca data FF.PP. per reati contro la persona, il patrimonio e ambientali >>;

b1) tale incompatibilità ambientale è circoscritta alle sedi della Provincia di Cuneo, in quanto solo in quelle sedi, e non in altre, sono presenti gruppi di famiglie imparentate con quella della moglie, la cui presenza potrebbe condizionare il militare nell’espletamento dei compiti di servizio (parere del Comandante della Compagnia di Rivoli del 16 dicembre 2018);

b2) pertanto, l’incompatibilità riscontrata non si fonda sulla mera presenza sul territorio del gruppo etnico al quale appartiene la famiglia della moglie del ricorrente, che integrerebbe una illegittima forma di discriminazione;

c) quanto alla domanda di accesso documentale:

c1) l’Amministrazione ha adempiuto rispetto al motivato parere contrario;

c2) i documenti richiesti attinenti ai dati sulla dotazione organica, pur astrattamente funzionali per assicurare il diritto di difesa, sono irrilevanti nella fattispecie concreta, posto che il diniego di trasferimento per gravi motivi familiari trova fondamento nella grave situazione di incompatibilità riscontrata ai sensi dell’art. 238 cit.

7. Con tre motivi, l’appellante ha riproposto criticamente le censure avanzate in primo grado.

In particolare, ha dedotto:

a) la violazione delle garanzie procedimentali per aver conosciuto il parere del dicembre 2018, esplicativo della incompatibilità, solo in esito all’accesso agli atti;

b) lo scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa, avendo l’Amministrazione ravvisato l’incompatibilità sulla base di un pregiudizio, atteso che: - in giudizio è stato dimostrato che i parenti della moglie sono oramai inseriti in un circuito lavorativo, mentre le precedenti condotte penalmente rilevanti risalgono a tempi lontani;
- la propria famiglia non intrattiene rapporti con i parenti della moglie, ma solo con la sorella che svolge lo stesso lavoro in ospedale;

c) che, rispetto all’applicazione dell’art. 398 cit., non può assumere rilievo la mera carenza di organico, quando si è negato il diritto di accesso per la verifica della effettiva consistenza organica, tanto più se i valori da tutelare hanno protezione costituzionale, come nel caso della salute dei familiari;

d) che, pertanto è rilevante la domanda di accesso ex art. 116, co 2 c.p.a., proposta in primo grado.

8. Ritiene il Collegio che le argomentazioni dell’appellante non sono idonee ad inficiare l’argomentata motivazione del primo giudice.

Quest’ultima è condivisibile e va confermata. Per rendere più esplicita la ratio della decisione è opportuno mettere in risalto la peculiarità della fattispecie.

8.1. Questa si caratterizza per l’innesto di una ragione di incompatibilità ambientale, quale è quella prevista dall’art. 238 cit., che opera sempre nella valutazione dei trasferimenti ad altra sede dei militari, in una domanda di trasferimento per motivi familiari ai sensi dell’art. 398 cit.

Da un lato, secondo il dettato dell’art. 238 cit. rilevante per la controversia, il carabiniere “ non può: prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionare l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione”.

Dall’altro, il trasferimento per il quale è stata presentata la domanda, ex art. 398 cit. è, per sua natura eccezionale, poiché consente il trasferimento definitivo << per comprovati e fondati motivi >>
di ordine familiare al militare che non abbia maturato i requisiti minimi di permanenza per accedere alle ordinarie procedure annuali.

Nella fattispecie, non viene in questione un trasferimento disposto dall’amministrazione per ragioni di incompatibilità ambientale, ma una causa di incompatibilità ambientale destinata ad operare per qualunque ragione sia stato disposto il trasferimento e anche quando si tratta di trasferimento nell’ambito delle ordinarie procedure di mobilità;
quindi, a maggior ragione, opera con effetto assorbente quando l’incompatibilità ambientale è riscontrata rispetto ad una domanda di trasferimento altamente discrezionale, quale è quella proposta dal ricorrente basata su motivi familiari (rispetto alla non interferenza tra ragioni familiari e ragioni di incompatibilità ambientale, in riferimento alle forze di polizia, cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 118 del 2020).

8.2. In definitiva, nella fattispecie, a giustificazione del diniego è sufficiente l’aver ravvisato situazione obiettive che possano condizionare l’imparzialità nello svolgimento delle funzioni istituzionali, come ha fatto l’Amministrazione, nel dare rilievo alla presenza di numerose famiglie sinti imparentate con quella della moglie nella stessa provincia di Como. Senza che possa assumere autonomo rilievo la circostanza dell’assenza di stretti legami con la famiglia della moglie e la lontananza nel tempo dei reati addebitati ai componenti della famiglia.

8.3. Né, a fronte degli ampi e penetranti poteri discrezionali dell'Amministrazione, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , emergono con evidenza i noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo così esclusa ogni indagine di merito.

8.4. In conclusione, l’appello va rigettato.

9. La peculiarità della controversia fonda l’integrale compensazione delle spese processuali del grado.

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