Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-28, n. 201602909

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-28, n. 201602909
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602909
Data del deposito : 28 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00598/2008 REG.RIC.

N. 02909/2016REG.PROV.COLL.

N. 00598/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2008, proposto dal Comune di Nuoro, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Stefania Masini in Roma, Via Antonio Gramsci, n. 24;

contro

ditta Nello Marletta S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Orazio, n.31;

nei confronti di

ditta Anser S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Cualbu e Paolo Pacifici, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Vallisneri, n. 11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 01348/2007, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia in sanatoria e demolizione opere abusive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle ditte Nello Marletta S.r.l. e Anser S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati: Buffoni in dichiarata sostituzione di Siotto, Murgia e Cualbu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’avvocato Gianfranco Cualbu, difensore della ditta Anser S.r.l., controinteressata nel presente giudizio, ha depositato presso la segreteria della sezione, in data 28 maggio 2012, una sua dichiarazione con la quale ha fatto presente che “con atto n. 1128 dell’1.7.2010 il Comune di Nuoro ha provveduto a rilasciare alla società Anser Srl, subentrata alla società Nello Marletta Srl, la concessione in sanatoria oggetto del presente giudizio

2. Nessuna osservazione, successivamente a tale comunicazione è stata presentata dal Comune di Nuoro, né dai suoi difensori.

3. Cristallizzando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'art. 34, co. 5, c.p.a. ha stabilito che qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio il giudice deve dichiarare, con sentenza di merito, cessata la materia del contendere (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1258 del 2012, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co.2, lett. d), c.p.a.).

Tale statuizione si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestata la reale sparizione dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese.

In sintesi, la cessazione della materia del contendere può essere prospettata come causa estintiva del processo, nel merito, solo quando la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita cui aspira, ha trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite, e ciò indipendentemente dal carattere annullatorio del giudizio.

E’ decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

In tal caso il giudicato, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formato. Rimane inteso, come già divisato sotto l'egida dell'abrogato art. 23, co. 7, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 che, mancando i presupposti individuati nel precedente punto 4, la richiesta formulata può essere valutata dal giudice come declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse a continuare a coltivare il giudizio di appello, ma con la conseguenza che, mentre la cessazione della materia del contendere incide sull'oggetto del giudizio e quindi sul merito del processo, eliminandolo, la carenza sopravvenuta incide su un mero presupposto processuale (l'interesse a ricorrere), impedendo il passaggio al merito (e potendo allo scopo essere dichiarata dal difensore);
in tal senso dispone oggi espressamente l'art. 84, co. 4, c.p.a.

4.

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