Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302137
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 02137/2023REG.PROV.COLL.
N. 05184/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5184 del 2021, proposto da B V s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato S Z e dall’Avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato V C in Roma, piazza dei Santi Apostoli, n. 66;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
Agenzia del Demanio, non costituita nel presente giudizio;
Regione Lazio, non costituita nel presente giudizio;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito nel presente giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 11554 del 6 novembre 2020 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti contro gli ordini di introito per il pagamento degli oneri concessori
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellante, B V s.r.l., l’Avvocato V C;
viste, altresì, le conclusioni della parte appellata, come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellane B V s.r.l., titolare di una concessione demaniale marittima nel Comune di Roma, località Ostia Lido, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale) l’ordine di introito del Comune di Roma prot. n. 120534 del 16.12.2011, con cui era stata invitata a corrispondere, per l’anno 2011, l’importo di € 25.820,997, e l’ordine di introito prot. n. 1748, con cui le era stato chiesto il pagamento della somma di € 22.410,01 per il 2009, nonché gli ordini di introito – non meglio specificati – per l’anno 2010 nella misura di € 21.845,246 e per l’anno 2008 nella misura di € 24.855,01 ed ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
1.1. A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) la violazione di legge nonché la falsa ed erronea applicazione degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione;
2) la violazione di legge sub violazione dell’art. 21- bis della l. n. 241 del 1990, nonché in relazione agli artt. 7 ed 8 della medesima l. n. 241 del 1990, l’omessa e carente motivazione;
3) la violazione e la falsa applicazione dell’art 39 cod. nav. e degli artt. 19 e 24 del Regolamento della navigazione marittima, l’errata e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del d. l. n. 400 del 1993, conv. in l. n. 494 del 1993, l’eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento, per il travisamento dei presupposti e per errore di fatto e di diritto, oltre che per illogicità ed irragionevolezza, violazione della circolare n. 120 del 24 maggio 2001;
4) la violazione di legge sub violazione degli artt. 2 e 2- bis della l. n. 241 del 1990 in ordine al tempo dell’azione amministrativa, la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, silenzio assenso sulle istanze di rideterminazione dei canoni per gli anni 2007-2011;
5) la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 400 del 1993, conv. in l.,n. 494 del 1993, l’eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e di motivazione, violazione di legge in riferimento all’art. 53 Cost., lo sviamento di potere;
6) il difetto di motivazione;
7) la violazione dell’art. 3 del d. l. n.400 del 1993, conv in l. n. 494 del 1993, come modificato dall’art. 1 commi 251-256 della l. finanziaria per il 2007, dell’art. 11 delle disposizioni preliminari sulla legge in generale, nonché dell’art. 39 cod. nav. e dell’art.19 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
8) la violazione di legge per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. nonché la violazione del principio del legittimo affidamento di derivazione comunitaria ex art. 117, comma primo, della Costituzione, la violazione diretta dei principi comunitari e delle norme dei trattati a tutela dei principi di concorrenza e di proporzionalità;
9) contrasto dell’art. 1, comma 252, della l. n. 296 del 2006 con gli artt. 3 e 41 della Costituzione nonché con gli artt. 3 e 24 Cost. e con il principio del legittimo affidamento, questione di legittimità costituzionale;
10) la violazione di legge in relazione agli artt. 29 e 49 cod. nav. e all’art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006 e al d.P.R. n. 328 del 1952, l’errata applicazione dell’art. 3 del d.l. n- 400 del 1993, conv. in l. n. 494 del 1993, eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed errore di fatto e di diritto, illogicità ed irragionevolezza;
11) in via subordinata, la violazione di legge ex art. 21- septies , comma 1, della l. n. 241 del 1990 e conseguente nullità dei provvedimenti di determinazione degli importi richiesti per i canoni demaniali 2007-2011 per difetto assoluto di attribuzione dell’Autorità Comunale.
1.2. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Comune di Roma, l’Agenzia del Demanio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
1.3. La ricorrente ha successivamente proposto in prime cure ben 10 atti di motivi aggiunti.
1.4. Sono stati proposti anzitutto i motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2012, avverso l’ordine di introito di Roma Capitale del 13 luglio 2012 prot. n. 61207 per l’anno 2012;
a) i II motivi aggiunti, depositati 21 gennaio 2013 contro l’ordine di introito prot. n. 101951 del 16 ottobre 2012, sempre per l’anno 2012, di annullamento e sostituzione della precedente nota n. 61207;
b) i III motivi aggiunti, depositati il 12 dicembre 2013, contro l’ordine di introito per l’anno 2013 prot. 82933 del 22 agosto 2012;
c) i IV motivi aggiunti, depositati in data 1° aprile 2015, contro l’ordine di introito per l’anno 2014 prot. 155258 del 10 dicembre 2014;
d) i V motivi aggiunti, depositati il 10 marzo 2016, contro l’ordine di introito per l’anno 2015 n. 144441 del 14 dicembre 2015;
e) i VI motivi aggiunti, depositati il 29 luglio 2016 avverso il “ Primo sollecito di pagamento del Canone Demaniale Marittimo ” per l’anno 2007 del 27.06.2016 prot. 69777 e gli altri atti di “ Primo Sollecito ”, sempre del 27 giugno 2016, prot. 69781, prot. 69782, prot. 69783, rispettivamente per gli anni 2011, 2012 e 2013 e del 5 maggio 2016 prot. 47672 per l’anno 2015;
f) i VII motivi aggiunti, depositati il 30 novembre 2016, contro l’ordine di introito dell’8.08.2016 per l’anno 2016, la delibera n. 5 del 26 novembre 2015 con cui la Commissione straordinaria per la gestione provvisoria del Municipio Roma X ha approvato la nuova scheda di analisi del territorio del Municipio X di Roma Capitale, attribuendo alle aree del Demanio Marittimo di sua competenza il valore di “ Alta Valenza Turistica ”, la nota n. 244171 del 5 maggio 2015 con cui la Regione Lazio ha invitato il Municipio X a procedere all’adozione di nuova scheda di analisi del territorio municipale, la determina della Regione Lazio n. A022994 del 9 aprile 2013 avente ad oggetto “ Individuazione dei criteri generali per la classificazione di aree manufatti, pertinenze e specchi d’acqua concessi ad uso pubblico in categoria A – alta valenza turistica e B - normale valenza turistica. Presa d’atto delle risultanze del gruppo di lavoro interdirezionale e modifica dell’iter procedurale ”, la deliberazione della Giunta Municipale del Municipio Roma X n. 52 del 10 ottobre 2014, l’art. 1, comma 251, della legge finanziaria n. 296 del 2006, nella misura in cui riforma la valenza turistica delle aree demaniali marittime e l’art. 46-bis della l Reg. Lazio n. 13/2007, il d.P.R. 27 agosto 2015 recante la nomina della Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Municipio X di Roma Capitale;
g) gli VIII motivi aggiunti, depositati il 30 dicembre 2016, contro il “ Secondo sollecito di pagamento del canone demaniale marittimo per l’anno 2013 ” del 24.10.2016 prot. 121509, il riscontro prot. 141237 del 13.12.2016 all’istanza di avvio del procedimento volto alla definizione del contenzioso pendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 commi 732 e 733 della l. n. 147 del 2013;
h) i IX motivi aggiunti, depositati il 14.10.2018, avverso il provvedimento avente ad oggetto “ Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2018 ”, prot. 95643 del 26 giugno 2018;
i) i X motivi aggiunti, depositati il 12 dicembre 2019, contro il provvedimento prot. 139245 del 12 settembre 2019 “ Canone Demaniale Marittimo per l’anno 2019 ” e tutti gli atti connessi.
1.5. Nei primi sei atti di motivi aggiunti la ricorrente in prime cure ha riproposto, contro i provvedimenti via via adottati dell’amministrazione successivamente ai primi, le medesime censure già svolte nel ricorso introduttivo, formulando, poi, negli altri motivi aggiunti, anche ulteriori doglianze in relazione:
a) all’illegittimità dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006 e dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle forme dello sviamento e la conseguente questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e dei principi di rango costituzionale di cui sono espressione gli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale;
b) alla violazione di legge, con riguardo all’art. 3 della l. n. 241 del 1990 ed all’art. 46- bis comma 3 della L.R. n. 13 del 2007, violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere nelle forme della contraddittorietà e per errata acquisizione degli elementi di fatto;
c) alla violazione di legge per difetto di motivazione ed eccesso di potere nella forma della contraddittorietà;
d) alla violazione e falsa applicazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sui principi in materia di concessioni di beni pubblici e del principio comunitario del legittimo affidamento, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente illogicità manifesta, disparità di trattamento, ingiustizia, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, difetto di motivazione, alterazione causale del negozio concessorio;
e) all’incompetenza dell’organo commissariale, eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa (VII motivi aggiunti);
f) alla violazione della l. n. 147 del 2013, eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione (VIII motivi aggiunti);
g) alla violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 Cost. dell’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 251, della l. n. 296 del 2006, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà;
h) alla violazione degli artt. 934 e 936 c.c. (IX e X motivi aggiunti).
1.6. Nelle more si è altresì costituita in giudizio la Regione Lazio.
1.7. Successivamente il Comune di Roma, ora Roma Capitale, ha depositato documentazione ed un’articolata memoria difensiva.
1.8. Anche la società ricorrente ha prodotto memorie, anche di replica, in vista dell’udienza pubblica del 25 settembre 2020, nella quale, all’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
1.9. Infine, con la sentenza n. 11554 del 6 novembre 2020, il Tribunale, all’esito di un complesso e articolato iter motivazionale, ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti, salvo il primo atto di motivi aggiunti, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello B V s.r.l., articolando ben dieci motivi di censura che verranno di seguito partitamente esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti in prime cure gravati.
2.1. Si è costituita Roma Capitale per chiedere la reiezione dell’appello.
2.2. Il 29 dicembre 2022 Roma Capitale ha depositato un’articolata memoria difensiva alla quale ha replicato, con la memoria depositata il 18 gennaio 2023, l’odierna appellante.
Infine, nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2023, il Collegio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è in parte fondato.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 3, lett. d), c.p.a., il Collegio deve anzitutto richiamare, nell’esame delle questioni controverse, la recente pronuncia n. 129 del 4 gennaio 2023 di questa Sezione, che ha affrontato e risolto alcune delle censure in questo giudizio proposte, proprio con riferimento al lido di Ostia.
4.1. La società appellante, va qui ricordato di nuovo, è titolare di una concessione di beni del demanio marittimo stipulata in data 26 ottobre 2006, con atto formale n° 11/2006, per l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima di mq.