Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2009-10-27, n. 200906586
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Testo completo
N. 06586/2009 REG.DEC.
N. 01559/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2008, proposto da:
Terzo Millenio S.C. A R.L., rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa in Roma, via Nizza, 92;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dall'avv. I P, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana 38;
nei confronti di
Alice S.C. A R.L.;Soc. Coop. Edi Casa Amica A.R.L., Soc. Coop. Edil La Tegola A.R.L., Soc. Coop. Edil Alfa A.R.L., Soc. Coop. Edil Spazio Casa A.R.L., Soc. Coop. Edil Alice A.R.L., Soc. Coop. Edil Le Palme A.R.L., Soc. Coop. Edil il Quadrifoglio A.R.L., Soc. Coop. Edil Luna Rossa A.R.L., Soc. Coop. Edil Duemila A.R.L., Soc. Coop. Edil Nuova Immagine A.R.L, Soc. Coop. Edil Millenium A.R.L., Soc. Coop. Edil Green House A.R.L., rappresentate e difese dall'avv. Salvatore Muccio, con domicilio eletto presso Salvatore Muccio in Roma, via Apuania, 12;Soc. Cooperativa Edilizia A.R.L. Bellaveduta, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Pannarale, Francesco M. Mazzola, con domicilio eletto presso Gianfranco Tobia in Roma, v.le G. Mazzini N.11;Societa' Coop. Edil Borgonuovo A.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Muccio, con domicilio eletto presso Salvatore Muccio in Roma, via Apuania, 12;
per la riforma della sentenza del Tar Puglia - Bari: sezione I n. 04461/2006, resa tra le parti, concernente INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI LOTTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RIS. DANNO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e delle società cooperative a r.l. Alfa, Alice, Il Quadrifoglio, Millenium, Borgonuovo, Duemila, Green House, Spazio Casa, Nuova Immagine, Casa Amica, La Tegola, Le Palme e Luna Rossa;
Visto il successivo atto di costituzione in giudizio della società cooperativa edilizia a r.l. Bellaveduta;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie rispettive tesi difensive;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 luglio 2009, il Consigliere S C;
Uditi l’avvocato Muscatello, in sostituzione dell’avv. Martire, per l’appellante, l’avvocato Palmiotti per il Comune di Barletta e l’avvocato Muccio per le società cooperative Edi Casa Amica, Edil Alfa, Alice, Edil Il Quadrifoglio, Edil Duemila, Edil Millenium, Edil Green House, Edil Nuova Immagine, Edil Luna Rossa, Edil Le Palme, Edil Spazio Casa, Edil La Tegola ed Edil Borgonovo, nessuno essendo comparso per la società cooperativa Bellaveduta;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La società Cooperativa Edilizia a r.l. Terzo Millennio, collocata con punti 77 al 54° posto della graduatoria definitiva delle cooperative edilizie a proprietà divisa partecipanti al bando pubblico di concorso per l’individuazione degli assegnatari in diritto di proprietà ed in diritto di superficie dei lotti di edilizia residenziale pubblica del piano per l’edilizia economica e popolare (settori E, F, G, 1, 2, 3, 4, 7) del Comune di Barletta, con ricorso giurisdizionale notificato il 6 maggio 2006 ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia l’annullamento delle determinazioni dirigenziali del Comune di Barletta n. 71 del 17 gennaio 2006 e n. 2164 del 15 novembre 2005, di approvazione rispettivamente della predetta graduatoria definitiva e di quella provvisoria, nonché dei provvedimenti di approvazione dello stesso bando di concorso, oltre che di tutti i verbali della commissione preposta all’esame ed alla valutazione delle istanze di partecipazione (tra cui in particolare quelli relativi alle sedute del 14,10 e 3 novembre 2005 e quelli relativi alle sedute intercorrenti tra il 24 maggio ed il 30 ottobre 2005).
L’impugnativa è stata affidata ad otto articolati motivi di censura, con i quali la ricorrente ha lamentato: 1) “Violazione delle norme di trasparenza ed imparzialità (Art. 97 Cost.) – Nullità radicale dei verbali di apertura delle buste”;2) “Violazione del punto C Sezione III del bando di concorso (pag. 17) – violazione dell’art. 97 Cost. (regole di trasparenza e buon andamento) – eccesso di potere sviamento del procedimento – disparità di trattamento”;3) “Violazione punto E.1 E.4. del bando di concorso (pag. 15) – violazione dell’art. 97 della Costituzione (Difetto di imparzialità) – travisamento dei fatti ed eccesso di potere – difetto di motivazione”;4) “Violazione ed erronea interpretazione delle prescrizioni di cui al punto 1 (II capoverso) della sez. III in relazione alla documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, a pena di esclusione – eccesso di potere per erronea presupposizione – carente istruttoria – contraddittorietà e illogicità – sviamento”, nonché 4.1. “Violazione della sez. III par. 1.2. lett. G) del bando di concorso e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – omessa verifica della esistenza dei requisiti in capo al alcuni partecipanti”;4.2. “Violazione della sez. III par. 1.2. lett. b) del bando di concorso in rif. alla sez. D1 (punteggio attribuibile) e dei principi della par condicio ed imparzialità dell’azione amministrativa, eccesso di potere – omessa istruttoria in merito alla regolarità della istanza per la partecipazione alla gara da parte di alcuni soggetti – Omessa verifica dell’esistenza dei requisiti per l’attribuzione di punteggio in capo ad alcuni partecipanti”;4.3. “Violazione della sez. III par.