Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303157
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 03157/2023REG.PROV.COLL.
N. 01227/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2022, proposto da
Belvedere S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N L G e C B, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
M A M N, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – sez. II, n. 1468/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M A M N;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Bertolini e Maggiari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 8 giugno 2021, M A M N, consigliere comunale di Peccioli, formalizzava, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000, istanza di accesso alla società Belvedere s.p.a., preordinata alla acquisizione: a ) dei bilanci di verifica dal 31.12.2016 al 31.12.2020; b ) delle correlazioni dei bilanci di verifica con i bilanci CEE dal 31.12.2016 al 31.12.2020; c ) della documentazione relativa alla procedura di selezione del progettista dei lavori di ristrutturazione del palazzo di via Carraia, di proprietà della stessa Belvedere s.p.a., nonché dell’impresa appaltatrice dei predetti lavori; d ) di ulteriore documentazione, già vanamente richiesta con precedente istanza del 4 dicembre 2019.
Con nota dell’8 luglio 2021, Belvedere s.p.a. riscontrava negativamente l’istanza, sull’assunto: a ) che l’art. 43 del TUEL riconoscesse ai consiglieri comunali il “ diritto di ottenere dagli uffici […] del Comune […] , nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato ”, laddove la società non era qualificabile come “ ente dipendente dal Comune ”, titolare di una partecipazione azionaria minoritaria, né era sottoposta, ancorché indirettamente, ad un potere di ingerenza, idoneo ad incidere sul proprio processo decisionale; b ) che, sotto distinto profilo, i limiti previsti dall’art. 2422 c.c. al potere ispettivo del socio impedivano l’ostensione della richiesta documentazione.
Il diniego si fondava sulla circostanza che il 7 gennaio 2021 il Comune aveva venduto 12.117.000 azioni della Belvedere s.p.a., pari ad una quota del 38,655% del capitale sociale, sicché la società non era più soggetta al controllo del Comune, che aveva conservato solo una quota di capitale del 25,14%, non disponendo, perciò, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
2.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Toscana, M A M N contestava il ridetto diniego, instando per il riconoscimento del proprio diritto di accesso.
A sostegno del ricorso, deduceva, in particolare:
a ) che il rapporto tra Amministrazione comunale e la Società, ancorché non di controllo in senso formale, concretasse una influenza dominante, correlata, per un verso, alla frammentazione del capitale sociale della Belvedere s.p.a. e, per altro verso, al diffuso assenteismo degli altri soci in occasione delle deliberazioni assembleari;
b ) che – a dispetto del fatto che, in seguito all’alienazione delle azioni da parte del Comune, solo il 25,141% era detenuto da quest’ultimo (essendo un ulteriore 37,135% detenuto da altri soci privati e il residuo 37,724% detenuto dalla stessa società a titolo di azioni proprie, che avrebbero dovuto ex lege essere alienate entro il termine annuale) – la mancata attribuzione del voto per le azioni proprie (in forza dell’art. 2357 ter c.c.) garantiva all’Amministrazione comunale una maggioranza relativa di voti che, complice il ridetto frazionamento e il ribadito assenteismo della minoranza sociale, gli garantiva, di fatto, il dominio delle assemblee, per tal via legittimandosi l’interesse ostensivo correlato al ruolo di consigliere comunale.
3.- Con sentenza n. 1468/2021, resa nel rituale contraddittorio delle parti, il TAR adito accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso, sull’argomentato assunto:
a ) che – in base alle allegate circostanze – al Comune dovesse riconoscersi un controllo della società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1) c.c. in quanto “ dispone [va] della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ”;
b ) che, per l’effetto, la Belvedere s.p.a. doveva ritenersi una società “ controllata ” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a ) e m ) del d.lgs. n. 175/2016.
Era, per contro, respinta la domanda relativa alla documentazione già in precedenza richiesta con istanza del 4 dicembre 2019 (avente segnatamente ad oggetto: a ) il partitario/mastrino relativo ai rapporti fornitore/cliente o dare/avere tra l’impresa e il Comune; b ) il bilancio di verifica al 31.12.2018; c ) le contabili relative alle voci di costo per liberalità, altri costi per servizi e spese di rappresentanza; d ) le delibere assembleari di approvazione di finanziamenti infruttiferi effettuati nel 2018 a favore di alcune società partecipate): e ciò in ragione della mancata impugnazione del diniego già opposto con nota dell’impresa in data 20 dicembre 2019, a fronte del quale la nuova determinazione doveva riguardarsi quale meramente confermativa e, come tale, insuscettibile di riattivare i termini per l’impugnazione.
4.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Belvedere S.p.a. ha impugnato, per la parte di interesse, la ridetta statuizione, di cui lamenta l’erroneità ed ingiustizia, auspicandone la riforma, con conseguente integrale reiezione della domanda ostensiva.
Nella resistenza di M A M N, alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
1.- L’appello è, nei sensi delle considerazioni che seguono, fondato e merita di essere accolto.
2.- Con un primo motivo di doglianza, la società appellante – sulla premessa che, in principio, il diritto d’accesso del consigliere comunale, così come previsto dall’art. 43 T.U. 267/2000 non potrebbe riguardare le società partecipate (dal Comune) in forma minoritaria, che non