Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-09, n. 202300216
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00216/2023REG.PROV.COLL.
N. 02204/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2204 del 2018, proposto da Comune di Seregno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Ecosan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1819/2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecosan S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Bertacco Paolo per parte appellante e Giacometti Enzo per parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza appellata ha accolto i due ricorsi per motivi aggiunti presentati nel giudizio promosso da Ecosan s.r.l. avverso il provvedimento di annullamento d’ufficio della SCIA presentata dall’appellata, per la realizzazione di opere di pavimentazione e recinzione all’interno dell’area di sua proprietà, nonché avverso la conseguente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
L’appellante deduce i seguenti motivi di appello avverso la decisione gravata: 1. Error in iudicando in relazione alla presunta assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990. 2. Error in iudicando in relazione alla presunta compromissione delle prerogative di partecipazione procedimentale. 3. Error in iudicando in relazione alla presunta illegittimità derivata dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Si è costituita in giudizio la società appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. In diritto va prima di tutto disattesa l’eccezione di improcedibilità dell’appello formulata dall’appellata Ecosan S.r.L. che deduce che l’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art.208 del d. lgs. 152 del 2006 da lei ottenuta, valevole anche quale titolo edilizio ed urbanistico ex comma 5 di detta norma, avrebbe oramai superato l’impugnato annullamento, rendendolo inattuale.
L’opinione non può essere condivisa, tanto meno nella parte in cui pretende di attribuire a detta autorizzazione la natura di variante urbanistica.
Quest’ultima, infatti – intervenuta all’esito di un procedimento amministrativo al quale ha partecipato anche il Comune di Seregno, rappresentando i motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento in quanto ricadente in zona P.L.I.S. – smentendo per tabulas la proposta ricostruzione, ha espressamente previsto, al punto 5, che la sua efficacia è comunque subordinata al possesso di tutti i titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti, ed al punto 6 che comunque erano “fatte salve le competenze in materia edilizia del comune di Seregno.”
È comunque dubitabile peraltro che, nel caso di specie, ricorressero i presupposti per l’operatività dell’equipollenza invocata per detta autorizzazione. Infatti la previsione contenuta nel comma 5 dell’art.208 del d. lgs. n.152 del 2006 sembra riferirsi al solo caso – che non ricorreva nella presente fattispecie – di realizzazione ex novo di impianto produttivo. Anche perché il successivo comma 6 del citato articolo 208, richiamando, nel caso di interventi in zone vincolate, l’articolo 146 del d. lgs. n.42 del 2004, esclude, dovendosi applicare il comma 2 di quest’ultima disposizione, che i lavori di cui alla domanda avrebbero potuto essere avviati in assenza di nulla osta dell’autorità preposta al vincolo, che neppure risulta acquisito nel caso di specie.
4. Tanto premesso, venendo alle questioni di merito, nel presente processo si discute della legittimità del provvedimento di annullamento della SCIA, intervenuto il 10 luglio 2015, e della pedissequa ordinanza di riduzione in pristino del 23 dicembre successivo, a fronte di una Segnalazione depositata da Ecosan s.r.l. odierna appellata, il 14 aprile del 2012, che aveva ad oggetto interventi di ripavimentazione e di recinzione di un’area di sua proprietà dove svolge attività di raccolta e smaltimento di rifiuti.
La sentenza appellata ha ritenuto illegittimo il predetto provvedimento demolitorio perché intervenuto oltre il termine ragionevole allora previsto dall’art. 21 nonies l.241 del 1990, e perché non sufficientemente motivato con riferimento all’affidamento maturato da ECOSAN sulla legittimità del titolo così ottenuto, a causa del decorso del tempo.
La sentenza del TAR ha anche ritenuto sproporzionata la misura adottata in considerazione della lieve entità del contrasto tra l’intervento di cui al progetto e le prescrizioni urbanistiche ed ambientali.
Converrà allora procedere ad una verifica del provvedimento impugnato, che tenga conto, da un lato, dei motivi di appello, e dall’altro, dei principi dettati dalle due decisioni dell’Adunanza Plenaria, numeri 7 e 8 del 2017, intervenute proprio in materia di annullamento di titoli edilizi illegittimi.
4.1. Il dato di fatto incontestato su cui si fonda il provvedimento impugnato è che la