Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-01-08, n. 202400249
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00249/2024REG.PROV.COLL.
N. 08130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8130 del 2023, proposto dalla società B Health Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9573472703, rappresentata e difesa dall’avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
- Vivamente O.D.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Associazione Europea di Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo O.D.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- C.I.S. Centro Italia Soccorsi Società Cooperativa Sociale E.T.S., Misericordia Casoria O.D.V., Soccorso San Gennaro O.D.V., San Paolo della Croce Società Cooperativa Sociale E.T.S., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 3327/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, di Vivamente O.D.V. e dell’Associazione Europea di Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo O.D.V.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023, il Cons. G P e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ controversa la procedura indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Caserta per l’affidamento in via esclusiva alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) dei servizi di Trasporto Sanitario di emergenza ed urgenza 118 e di assistenza con postazioni di automedica, ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore – CTS).
2. L’azienda Sanitaria -- dopo aver annullato in autotutela, con deliberazione n. 377 del 10 marzo 2021, il precedente affidamento del servizio, assegnato sempre ai sensi dell’art. 57 CTS all’Associazione di Volontariato Misericordia di Caivano, e dopo aver aggiudicato con delibera n. 1949 del 27 dicembre 2021 la procedura aperta “ponte” per la durata di sei mesi alla B Health Service -- con deliberazione del D.G. n. 904 del 30 dicembre 2022, attesa la scadenza del precedente contratto alla data del 31 dicembre 2022, ha indetto una nuova procedura selettiva ai sensi dell’art. 57 D.lgs n. 117/2017, ripartita in quattro lotti, per la durata di due anni, con un importo massimo rimborsabile pari ad € 21.659.254,33, oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari ad € 24.500, con eventuale opzione per il rinnovo di ulteriori 12 mesi, approvando contestualmente l’Avviso Pubblico, il Capitolato Tecnico e lo Schema di convenzione.
3. La citata Deliberazione della ASL di Caserta n. 904 del 30 dicembre 2022 è stata oggetto di ricorso proposto dalla B Health Service dinanzi il T.A.R. della Campania – Napoli, respinto con sentenza n. 3327 del 31 maggio 2023.
4. Con cinque motivi di doglianza, la ricorrente si è lamentata:
i) della violazione dell’art. 57 del CTS, in quanto il servizio di postazione automedica, avendo ad oggetto il trasporto di personale medico e non di infermi, non rientrerebbe tra le esclusive prestazioni di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza alle quali la legge circoscrive la deroga alle procedure di affidamento ordinarie ( primo motivo );
ii) del difetto di motivazione e della manifesta contraddittorietà degli atti impugnati, per non avere la stazione appaltante adeguatamente giustificato le presunte ragioni di convenienza economica o di finalità sociale poste a fondamento della procedura riservata, e quindi la preferibilità della stessa rispetto all’opzione della procedura ordinaria di cui alla precedente delibera n. 1949 del 27 dicembre 2021 ( secondo e terzo motivo );
iii) del rischio occupazionale al quale sarebbero esposti i 100 lavoratori impiegati nell’attuale gestione del servizio, potenzialmente destinati ad essere rimpiazzati dal personale delle Associazioni di Volontariato ( quarto motivo );
iv) della previsione di un tetto di rimborso minimo delle spese per le ODV aggiudicatarie, che rivelerebbe l’esistenza di “ un appalto di servizi a corrispettivo ” in luogo del dichiarato ed apparente “ affidamento ad organizzazioni di volontario ” ( quinto motivo ).
5. La parte ricorrente ha successivamente proceduto a gravare la decisione reiettiva del ricorso di primo grado, n. 3327 del 31 maggio 2023, chiedendone in via cautelare la sospensione.
6. All’esito della camera di consiglio del 9 novembre 2023 la discussione della domanda cautelare è stata abbinata a quella del merito, con udienza pubblica fissata al 19 dicembre 2023.
7. Per resistere alle istanze dell’appellante, si sono costituite in giudizio la ASL Caserta, VivaMente O.D.V. e l’Associazione - Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso “San Leonardo O.D.V.”.
8. Il primo motivo di appello ripropone i temi del corrispondente motivo del ricorso di primo grado e, in particolare, la tesi centrale secondo la quale l’affidamento qui controverso presenterebbe un oggetto plurimo, esteso oltre che al servizio di trasporto infermi anche al distinto servizio di postazione automedica, autonomo dal primo e non rientrante tra quelli affidabili mediante procedura riservata alle ODV, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, essendo la deroga riferibile alla sola fattispecie tipica e tassativa del servizio di trasporto infermi, svolto unicamente in regime di emergenza ed urgenza: laddove le automediche hanno il diverso fine di trasportare i soccorritori (personale medico o infermieristico) e le relative attrezzatture nel luogo in cui la situazione di urgenza/emergenza si è verificata, così fuoriuscendo dai limiti del “trasporto infermi” in senso stretto come innanzi connotato.
8.1. Il T.A.R. Campania ha respinto la censura osservando:
-- che l’art. 57 del D.Lgs. n. 117/2017 ha effettivamente introdotto una norma di deroga al regime ordinario degli affidamenti, circoscrivendo l’eccezione ai soli affidamenti di servizi di trasporto sanitario, di urgenza ed emergenza, in favore di organizzazioni di volontariato;
-- che tale regime di deroga, in quanto eccezionale (per l’esclusione che implica degli operatori commerciali), è di stretta interpretazione e non ammette applicazioni analogico – estensive dei rigidi presupposti tassativamente prescritti dalla disciplina primaria;
-- che possono formare oggetto di affidamento esclusivo alle ODV, pertanto, i soli servizi di emergenza nei quali l’intervento si verifichi “… con rapidità immediata a causa di un imminente pericolo di vita (emergenza) e, per altro verso, la cui assenza determinerebbe un peggioramento della situazione del paziente ”;
-- che il servizio di automedica rientra nei servizi funzionali alle situazioni di emergenza ed urgenza, secondo l’All. 1 del D.M. n. 70/2015 e l’All. A della delibera di G.R.C. n. 1570/2004, ed è quindi compatibile con la procedura ex art. 57 del D.Lgs. n. 117/2017;
-- a supporto di tale conclusione soccorre la giurisprudenza della Corte UE la quale, nel definire la nozione di “ urgenza-emergenza ” in riferimento precipuo al “ servizio di ambulanza ”, ha ritenuto sussistere la possibile esclusione dell’applicazione della direttiva appalti sia nel caso di “ assistenza prestata a pazienti in situazione di emergenza in un veicolo di soccorso da parte di un paramedico/soccorritore sanitario ”, sia nel caso di trasporto in ambulanza qualificato, “ a condizione che esso sia effettivamente assicurato da personale debitamente formato in materia di pronto soccorso e che riguardi un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante tale trasporto ” (cfr. sentenza Corte Giustizia, Terza Sezione, 21 marzo 2019, causa C-465/2017 – “Falck”);
-- “ dunque, ciò che rileva è la presenza sul posto di personale adeguatamente formato - a seconda dell’emergenza, operatore esperto, infermiere e/o o medico specializzato - che consenta di fronteggiare la situazione di pericolo, scongiurando, per quanto possibile, il rischio di infausti epiloghi, di talché è del tutto irrilevante, ai fini che ne occupano, la circostanza che detto personale, insieme allo strumentario medico necessario, sia giunto a bordo di ambulanza e/o con automediche ”;
-- “ le automediche sono prettamente funzionali ad espletare il servizio di trasporto sanitario in situazioni di emergenza e urgenza. Ciò in quanto, all’evidenza, si tratta di mezzi di soccorso sanitario, anche di supporto al servizio effettuato tramite ambulanze, in grado di far pervenire prontamente e direttamente, sul luogo