Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-10-19, n. 202107019
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Pubblicato il 19/10/2021
N. 07019/2021REG.PROV.COLL.
N. 08888/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8888 del 2018, proposto da
S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A P, G P, rappresentati e difesi dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Mugnano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mugnano Di Napoli, piazza Municipio, 1;
Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05244/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A P, G P, Comune di Mugnano di Napoli, Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Consigliere G R, viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati G L L, A A e Maurizio Carbone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il presente giudizio involge il permesso di costruire n.120/b/2011 prot.n.18745/2011, rilasciato dal Comune di Mugnano di Napoli in data 8 ottobre 2013 alla società S S.r.l. per l’edificazione di un complesso edilizio di n.18 alloggi ad uso residenziale da realizzarsi in Via Cesare Pavese, foglio 5 part.1385, ricadente in zona C3, mediante delocalizzazione di volumi esistenti sulle p.lle 495, 1322 e 1323 del foglio 3.
1.1.Detto permesso veniva impugnato dai proprietari del fabbricato confinante con l’erigenda costruzione (sigg. Pirozzi G ed Antonietta) che, acquisita la documentazione tecnica, adivano il Tar per la Campania dinanzi al quale contestavano, con ricorso principale e motivi aggiunti: (i) la violazione del realizzando corpo "A" da parte della Sava srl del limite inderogabile di 10 mt. rispetto al fabbricato di loro proprietà;(ii) la violazione della fascia di rispetto per gli elettrodotti di cui alla L. 36/2001, DPCM 8 luglio 2003 e DM 29 maggio 2008;(iii) la nota prot. 16497 del 4 agosto 2017 con la quale il Comune avrebbe respinto la richiesta di intervento in autotutela sollecitata dalla società Terna;(iv) la nota dell’Ufficio tecnico comunale, prot. n. 25375 del 13 dicembre 2017, con cui non sarebbe stata accolta la diffida all’annullamento in autotutela del permesso di costruire e della connessa SCIA in variante;(v) il (presunto) rifiuto di intervento in autotutela con riferimento alla realizzazione di una piscina interrata sul lato sud del Corpo A, assentita con SCIA in variante n. 118/2016 prot. n. 8566 del 17 maggio 2016 anziché con permesso di costruire.
Gli istanti chiedevano, altresì, l’accertamento del proprio diritto al rispetto delle distanze nonché la condanna del Comune di Mugnano ex artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, c.p.a.
2.Si costituivano nel giudizio di primo grado il Comune di Mugnano di Napoli, la TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., nonché la SAVA s.r.l. che eccepiva, altresì, la tardività dell’impugnazione del permesso di costruire sul presupposto della percepita consistenza del corpo di fabbrica A dell’opera sin dall’inizio dei lavori (all’uopo allegando perizia e fotografie).
3.Il Tar respingeva l’eccezione di tardività, ritenendola non sufficientemente comprovata in relazione alla anticipata percezione della consistenza del Corpo A di fabbrica e infondata con riguardo alle distanze dell’opera dall’elettrodotto per essersi inverata la conoscenza della inedificabilità assoluta dell’area soltanto a seguito di conferente documentazione acquisita in sede di accesso, prima non disponibile e ignota.
3.1. Nel merito, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, in relazione all’assorbente fondatezza della censura riguardante la violazione delle distanze dall’elettrodotto comportante l’inedificabilità assoluta, e compensava le spese.
4.Appella la sentenza l’originaria controinteressata SAVA s.r.l. che deduce un unico, articolato motivo di gravame per error in judicando (in relazione alla violazione e falsa applicazione della legge n. 36 del 2001), violazione del dpcm 8 luglio 2003, violazione della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 43 c.p.a., per sussistenza della tardività.
4.1.Come seguono le censure:
a.la presunta violazione della fascia di rispetto per gli elettrodotti e della normativa in materia era conoscibile dai ricorrenti (appellati) già all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo poiché (i) negli allegati al permesso di costruire risultava rappresentato l’elettrodotto di proprietà della Terna nonché la fascia di rispetto di 31 metri;(ii) tra gli allegati alla domanda di permesso di costruire vi era anche l’elaborato peritale dell’ing. Bove nel quale erano indicate le ragioni e le misurazioni comprovanti la legittimità del titolo, (iii) i proprietari confinanti avevano adito anche il Tribunale civile con ciò dimostrando di avere piena conoscenza della situazione di fatto, (iv) gli odierni appellati si sono determinati a proporre motivi aggiunti solo all’indomani del rigetto dell’azione civile;
b. l’art.4 del DPCM 8 luglio 2003 nonché il DM 29 maggio 2008 prescrivono, ai fini della determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, che le misurazioni devono essere effettuate considerando l’energia elettrica che effettivamente attraversa l’impianto nel corso delle 24 ore giornaliere, secondo le normali condizioni di esercizio;sennonché, la misurazione di Terna sarebbe stata effettuata a potenza massima, seguendo una diversa applicazione della metodologia di calcolo rispetto ad altre pratiche: erroneamente, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe ritenuto valida una misurazione di Terna effettuata secondo parametri mai utilizzati in sede di approvazione delle altre pratiche presentate per l’approvazione di progetti edilizi nella zona interessata e in quelle di altri Comuni.
5.Si sono costituiti in giudizio il Comune di Mugnano, i sigg. P A e G, TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
5.1. Terna s.p.a. ha anche eccepito, in via preliminare, la inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante in data 13 luglio 2021, atteso il divieto di cui all’art. 104, c.p.a.
5.2 Gli originari ricorrenti, con memoria difensiva, oltre a confutare i motivi di appello hanno riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande di annullamento assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado.
5.3 .Le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.
6.All’udienza del 29 settembre 2021, l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
7.L’appello è infondato.
8.La società appellante reitera, sub specie di motivi di appello, le eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione del permesso di costruire in relazione sia alle distanze legali minime tra fabbricati che alle distanza dall’elettrodotto.
8.1. Il Collegio ritiene che il Tar abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di interesse ad agire e condizioni dell’azione in relazione alla fattispecie concreta.
I ricorrenti originari avevano lamentato l’illegittimità del permesso di costruire avuto riguardo alla realizzazione del Corpo A) dell’opera, siccome in spregio:
- alle distanze minime legali tra edifici, stabilita dall’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, recepita dall’art. 25, comma 4.7, del P.r.g. del Comune di Mugnano di Napoli. Segnatamente, il realizzando corpo "A" del progettato complesso edilizio sarebbe posto ad una distanza inferiore ai 10 metri rispetto ad ogni punto del fabbricato antistante di loro proprietà;
-al vincolo di elettrodotto (v. pagg. 12-13-16 del ricorso introduttivo di primo grado).
8.2. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il termine di sessanta giorni per presentare un ricorso contro un permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori nel caso in cui si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area ovvero laddove (come nel caso di specie) si contesti la violazione delle distanze (ex plurims, Cons. St. 7 febbraio 2020 n. 962);altrimenti, il termine per impugnare il permesso di costruzione edilizia decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno sia data prova di una conoscenza anticipata.
8.3. In particolare, la “piena conoscenza” del provvedimento (da cui decorre il termine per poter impugnare il permesso) non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività del potenziale ricorrente.
8.4. Come sopra anticipato, gli originari ricorrenti (odierni appellati) hanno contestato l’esistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità costituito dal rispetto dovuto per le distanze minime legali tra edifici e per l’elettrodotto;violazione, quest’ultima ripresa e articolata sotto altri profili con successivo ricorso del 2017 recante nuovi motivi proposti a seguito della sopravvenuta conoscenza di nuovi documenti (id est, diffida di TERNA s.p.a.).
8.5. Orbene, in atti risulta che:
-il titolo è stato rilasciato l’8 ottobre 2013;
-l’inizio dei lavori di abbattimento è stato comunicato il giorno 17 ottobre 2013;
-l’inizio dei lavori è stato comunicato in data 11 febbraio 2014;
- i lavori hanno avuto effettivamente inizio;
-il 13 maggio 2014 è stata presentata istanza di accesso agli atti presso il Comune di Mugnano, integrata il 27 maggio successivo;
- il 27 maggio 2014 i proprietari confinanti (odierni appellati) hanno avuto visione dei provvedimenti successivamente impugnati e presa contestuale conoscenza che uno dei tre Corpi di fabbrica (il Corpo A) sarebbe stato realizzato in violazione delle distanze minime legali;
- in data 24 giugno 2014, essi hanno notificato al Tar il ricorso principale;
-in data 17 novembre 2017, a seguiti di un secondo accesso agli atti hanno acquisito le diffide di TERNA al Comune;
-il 6 dicembre 2017 hanno proposto motivi aggiunti deducendo violazione della fascia di rispetto di cui al D.M. Ambiente 29 maggio 2008 e della legge n. 36 del 2001, art. 4, comma 1, lett. g), per prossimità dell’erigendo complesso edilizio all’elettrodotto Patria-Sant’Antimo.
8.6. L’incedere dei fatti non lascia adito a dubbi circa l’inveramento dell’interesse ad agire in occasione dell’inizio dei lavori che coincide, quando alla specificità delle censure articolate dagli originari ricorrenti, non già con la data comunicata per l’avvio del complesso edilizio bensì, dal momento in cui i costruttori hanno messo mano all’erigendo Corpo di fabbrica A), la cui realizzazione rappresentava un novum rispetto al precedente assetto dei luoghi e non poteva, pertanto, essere percepito ex ante.
8.7. L’autonomia costruttiva del Corpo di fabbrica A) non consente, in assenza di prova contraria, di ritenere la data di inizio dei lavori comunicata al Comune come sufficiente a inverare l’interesse ad agire, ovvero la piena conoscenza legale circa l’esistenza del titolo autorizzativo dell’opera de qua, poiché, pur trattandosi di far valere vincoli di inedificabilità, detti vincoli, rectius le relative violazioni, non erano immediatamente percepibili da parte dei confinanti;ale percezione si è resa evidente soltanto in occasione dell’inizio dei lavori del relativo manufatto (Corpo A) di cui, però, parte eccipiente non ha fornito alcuna prova, né aliunde se ne è potuto avere conto attraverso la documentazione versata in atti.
8..8. La circostanza che nel ricorso introduttivo sia stata proposta in nuce anche la violazione del vincolo di elettrodotto (id est, fascia di rispetto) rende tempestiva l’impugnazione anche avuto riguardo a tale profilo viziante – e sempre avuto riguardo al solo Corpo di fabbrica A) per il quale si discetta in causa - rispetto alla quale (impugnazione) la sopravvenuta conoscenza di documenti (id est, diffida di Terna s.p.a. al Comune) ha consentito di percepire ulteriori vizi che i ricorrenti hanno dedotto con nuovi motivi aggiunti al ricorso principale di primo grado.
9. Con il secondo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza del Tar per non avere il giudice di prime cure fatto buon governo delle norme in tema di inquinamento elettromagnetico;il motivo si fa forte della perizia tecnica di parte con la quale si sarebbe dimostrato il rispetto dei valori limite di emissione misurati in condizioni normali di esercizio dell’impianto.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Chi intende costruire un nuovo manufatto in prossimità di un elettrodotto esistente (linee di media tensione, o linee ad alta e altissima tensione1) ha la necessità di individuare l’estensione sul territorio della fascia di rispetto dell’elettrodotto, in modo da poter adeguare la progettazione dell’edificio al vincolo dovuto alla presenza della linea elettrica.
La normativa vigente (legge n. 36 del 2001,