Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104747

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104747
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104747
Data del deposito : 18 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2021

N. 04747/2021REG.PROV.COLL.

N. 00430/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e P R, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G P in Roma, via Bocca di Leone 78;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento idoneità all' avanzamento al grado superiore.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 ed ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Carmelina Addesso e udito per parte appellante l’Avv. Ripabelli Pasquale, anche in sostituzione, per dichiarata delega, dell'Avv. Pesce Giovanni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.Con l’appello in epigrafe il Maresciallo Capo -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso gli atti del Comando Generale della Guardia di Finanza afferenti alla ricostruzione di carriera ed al riconoscimento dell’idoneità all’avanzamento.

2. A seguito di sentenza di patteggiamento per furto aggravato del Pretore di -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, l’appellante veniva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione con la sospensione condizionale.

2.1 Alla sentenza seguì la sospensione disciplinare dal servizio per mesi 12.

2.2 A seguito di ricorso, il TAR -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS-annullava il provvedimento per violazione dell’art 9 l. 19/90 nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare deve essere promosso entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi 90 giorni. Detta decisione veniva confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-.

2.3 Deduce l’appellante che, nonostante l’annullamento del provvedimento disciplinare, la sentenza di patteggiamento e la conseguente sanzione disciplinare sono stati considerati dall’Amministrazione come fattori determinanti ai fini della progressione di carriera, condizionandone negativamente l’avanzamento.

2.4 Un primo gruppo di provvedimenti e, in particolare, la determinazione prot. -OMISSIS-del 2004 con cui, a seguito di riesame della posizione, l’-OMISSIS- è stato promosso Maresciallo Capo a tutti gli effetti a decorrere dal -OMISSIS- -nella parte in cui, anche a seguito del riesame, non ha inserito lo stesso nell’aliquota formatasi al 31.12.1997, includendolo erroneamente nelle aliquote determinate al 31/12/1998- è stato impugnato con separato ricorso al TAR -OMISSIS-che lo ha respinto con sentenza -OMISSIS-. La sentenza è stata appellata e l’appello è stato dichiarato perento dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

2.5 In disparte i provvedimenti sopra indicati ed oggetto di un distinto ricorso, l’avanzamento di carriera dell’appellante è stato segnato dalle seguenti tappe:

-la nota prot. n. -OMISSIS- datata 11.7.2008 con cui l’amministrazione ha comunicato all'appellante il verbale del 21.5.2008 della Commissione Permanente di Avanzamento che lo ha giudicato " con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 1996 e 1997 — 1^ valutazione — non idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore perché non possiede i requisiti morali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ";

-la determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. n. -OMISSIS- con cui l’appellante veniva promosso al grado di Maresciallo Capo con decorrenza 31.10.2000 (posticipando dal -OMISSIS- la decorrenza prevista dalla determina n. -OMISSIS-del 10.02.2004);

-la nota prot. n. -OMISSIS- del 6.4.2011, notificata il successivo 7.4.2011, recante l' " esito di valutazione per l'avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante - Aliquote determinate al 31 dicembre 2008 " nonché la richiamata determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. n.-OMISSIS-, il richiamato verbale della Commissione Permanente di Avanzamento del 15.11.2011 e la relativa graduatoria di cui all'Allegato 1 - Contingente Ordinario, che hanno escluso e comunque non determinato l'avanzamento a scelta del M.C. -OMISSIS-, individuato con nr. ord. -OMISSIS-con un punteggio di 17,34.

3. Avverso i suddetti provvedimenti il M.C. -OMISSIS- proponeva ricorso al TAR -OMISSIS-che, con sentenza n. -OMISSIS-, lo rigettava, ritenendolo infondato.

3.1 Per quanto di interesse in questa sede, il TAR rilevava:

-quanto alla valutazione di inidoneità per le aliquote al 31.12.1996 e al 31.12.1997, motivata sull’assenza dei requisiti morali necessari ad adempiere degnamente le funzioni di grado superiore, dalla lettura testuale del provvedimento “ emerge come l'amministrazione non abbia omesso di valutare gli elementi positivi emersi in favore del ricorrente, i quali, infatti, sono stati all'evidenza puntualmente riportati, ma, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli nella materia, nell'effettuare il bilanciamento con l'elemento negativo emerso, e rappresentato dall'avere riportato una condanna penale, ha motivatamente ritenuto la prevalenza di quest'ultimo sui primi ”;

- per quanto attiene, poi, all'anzianità relativamente all'aliquota al 31.12.2008, nell'ambito della quale, essendo stato giudicato idoneo, il ricorrente si è, tuttavia, collocato in posizione non utile all'avanzamento, l'amministrazione ha dato atto che la commissione ha provveduto all'assegnazione al M.C. -OMISSIS- del punteggio di merito relativo all'aliquota al 31.12.2008, tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata dallo stesso a seguito dell'intervenuta ricostruzione della carriera;

- quanto alla determinazione del Capo Ufficio Pe.I.S.A.F. n. -OMISSIS-, con la quale il ricorrente è stato promosso al grado di Maresciallo Capo con decorrenza a tutti gli effetti dal 31.10.2000, con posticipazione rispetto alla precedente indicazione al 27.6.2000, “ dalla documentazione tutta versata in atti, evidentemente l'indicata data del 31.10.2000 è stata agganciata alla data del 31.10.1989 alla quale è stata ricondotta l'anzianità di grado relativa alla promozione a Maresciallo ordinario, nell'ambito della ricostruzione della carriera in ottemperanza al giudicato amministrativo ”;

- infine, quanto alla nota di cui al prot. n.-OMISSIS- del 6.4.2011 recante l' " esito di valutazione per l'avanzamento a scelta" al grado di Maresciallo Aiutante - Aliquote determinate al 31 dicembre 2008 ", nella parte in cui ha escluso dall'avanzamento a scelta il M.C. -OMISSIS-, in quanto individuato in posizione non utile nel relativo quadro di avanzamento, essendosi collocato alla posizione n. -OMISSIS-con un punteggio complessivo di punti n. 17,34, “ il provvedimento è scevro dalla censura di difetto di idonea motivazione, atteso che contiene il richiamo al verbale della Commissione permanente di avanzamento del 15.2.2011 e che dall'esame del predetto verbale, in copia agli atti, emerge come, dopo essere stato valutato come idoneo, al ricorrente sia stato attribuito il punteggio di cui sopra sulla base dei criteri di cui all'articolo 35 della legge n. 212 del 1983, redigendo al termine delle operazioni di scrutinio gli specchi, le graduatorie ed i quadri di avanzamento di tutti gli ispettori scrutinati, allegati al verbale stesso .”

4. Con atto di appello notificato in data 18 dicembre 2013 l’appellante censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

I) SULLA INESISTENZA DELLA SANZIONE DISCIPLINARE COMMINATA AL RICORRENTE E SUGLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO.

La sanzione disciplinare inferta al Maresciallo Capo -OMISSIS- è stata annullata dal TAR -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-. Nonostante l’avvenuto annullamento e nonostante l’appellante avesse conseguito un encomio nell’anno 1996 e note caratteristiche positive, la Commissione Permanente di Avanzamento lo ha giudicato " con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 1996 e 1997 — 1^ valutazione — non idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore perché non possiede i requisiti morali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ”. L’amministrazione e la commissione permanente non hanno tenuto in considerazione la circostanza che la sentenza di patteggiamento è anteriore alla riforma introdotta con la l. 97/2001, sicché non esplica effetti nel giudizio disciplinare (Corte Cost. 394/2012). Nella sentenza gravata il Giudice di prime cure, trascurando l'insegnamento della Corte Costituzionale, ha invece ritenuto rilevante il patteggiamento in quanto tale, arrivando a fornire un giudizio circa la gravità del reato commesso

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi