Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-10-07, n. 201906762
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2019
N. 06762/2019REG.PROV.COLL.
N. 04669/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4669 del 2018, proposto da
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
GI PR, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Dimitri Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Giarre, via Aldo Moro, n. 40;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma – Sez. III- bis n. 12085 del 2017;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e udito per le parti l’avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
Rilevato in fatto che:
- con il ricorso di primo grado, l’odierno appellante denunciava l’illegittimità dell’art. 2 del decreto-ministeriale n. 374 del 2017, nella parte in cui si consente l’ingresso nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia esclusivamente ai soggetti in possesso «di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito dei concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti» (ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati al comma 1, lettera a , della stessa disposizione), senza considerare la posizione anche degli insegnanti tecnico-pratici trovatisi nell’impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo;
- il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza resa in forma semplificata n. 12085 del 2017, accoglieva la domanda di annullamento, rilevando quanto segue:
« Il ricorso merita accoglimento, come da analoghi precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, sez. III bis, n. 11234/2017), con riferimento ai ricorrenti che abbiano conseguito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, che ai fini dell’insegnamento ha richiesto, con riferimento a qualsiasi classe di concorso (ivi comprese quelle di carattere tecnico pratico) l’acquisizione di uno specifico titolo abilitativo, e che non è stato impugnato nel presente ricorso.
Tanto premesso, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all’art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti TP che abbiano acquisito il titolo prima delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione circa la verifica dell’effettivo possesso del titolo e la specifica corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui ciascun docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dal titolo di studio conseguito ai sensi dell’Allegato C al D.M. n. 39/1998 […]»;
- avverso la predetta sentenza ha promosso appello il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, chiedendone