Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-07-30, n. 202105621
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 05621/2021REG.PROV.COLL.
N. 04644/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4644 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G G, L A, con domicilio eletto presso lo studio L A in Roma, piazza Mazzini, 8;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-(Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la reiezione del ricorso proposto avverso il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 189 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza riservato agli appartenenti al Corpo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Carmelina Addesso e udito per parte appellante l’Avv. Agliocchi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con l’appello in epigrafe -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- hanno impugnato la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto avverso il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 189 allievi marescialli nel Corpo della Guardia di Finanza riservato agli appartenenti al Corpo.
2. Gli odierni appellanti, tutti appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, ed in possesso, per una parte, del grado di finanziere e di appuntato e, per l’altra parte, del grado di brigadiere e vice brigadiere, partecipavano al concorso interno per l'ammissione di 98 allievi marescialli all'11°corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo, indetto con bando, di cui al foglio d'ordine, n. 2 del 1 marzo 2010.
2.1 In esito a tale concorso, i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, nell'ambito delle due apposite graduatorie, una per brigadieri e vice brigadieri e l'altra per appuntati e finanzieri.
2.2 L'Amministrazione, al fine di coprire ulteriori posti, anziché procedere allo scorrimento della precedente graduatoria, indiceva un nuovo concorso per l'ammissione di 189 allievi marescialli del contingente ordinario al 12° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, riservato agli appartenenti al Corpo.
2.3 Avverso il sopra indicato provvedimento gli odierni appellanti proponevano ricorso al TAR -OMISSIS- che, con sentenza n. -OMISSIS-, lo respingeva, ravvisando in capo all’amministrazione una mera facoltà e non un obbligo di procedere allo scorrimento di graduatoria.
2.4 Con atto di appello notificato in data 6 maggio 2014 gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, ritenendo il provvedimento illegittimo per violazione dell’obbligo di utilizzo della graduatoria.
2.5 Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, instando per la reiezione dell’appello.
2.6 Le parti hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive posizioni.
2.7 In data 21 giugno 2021 il difensore degli appellanti ha chiesto la discussione orale da remoto ai sensi degli artt. 25, d.l. 137/2020 e 4, comma 1, d.l. 28/2020.
3. All’udienza del 27 luglio 2021, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello è infondato e deve essere respinto.
5. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito che ai concorsi per il reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza non si applica il principio generale dello scorrimento della graduatoria, rientrando nelle fattispecie