Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2013-07-05, n. 201302552

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2013-07-05, n. 201302552
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302552
Data del deposito : 5 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04582/2013 REG.RIC.

N. 02552/2013 REG.PROV.CAU.

N. 04582/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4582 del 2013, proposto da:


Telespazio 1 Informazioni Scarl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Roma, via Taranto, n. 18;


contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro-tempore,
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Gen.Serv. e Comunic. Elet. e Radiodif., in perosna del Dirigente pro-tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Tivuitalia Spa, Sette Gold Srl, Napoli Tv Srl, Caserta Tv Srl, Tla Tv Di Abbaneo Luisa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01854/2013, resa tra le parti, concernente assegnazione frequenza in tecnica digitale con contestuale avviso di spegnimento degli impianti.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Direzione Gen.Serv. e Comunic. Elet. e Radiodif. del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Vuolo;


Impregiudicato l’approfondito esame nel merito delle censure svolte;

Ritenuto, ad un primo esame, che sussiste il danno grave e irreparabile per l’appellante che consente l’accoglimento della domanda cautelare, a fronte dell’assenza di danno per l’Amministrazione, che sembra non abbia assegnato ad alcuno il richiesto canale 24,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi