Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-11-06, n. 202309562
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 09562/2023REG.PROV.COLL.
N. 08775/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8775 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 32;
contro
Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il Cons. A E B e udito per l’appellante l’avvocato S V.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, già Carabiniere scelto, transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa dopo essere stato dichiarato inidoneo al servizio militare, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso da lui proposto contro il diniego opposto dall’Amministrazione alla sua istanza riammissione in servizio nell’Arma.
2.1. In punto di fatto si rileva che, con verbale del 10 agosto 2011, la competente Commissione medica ospedaliera ha dichiarato l’appellante, all’epoca Carabiniere scelto, inidoneo al servizio militare e idoneo a essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa.
2.2. Questi è quindi transitato, a domanda, nei ruoli civili dell’Amministrazione della difesa.
2.3. In seguito con istanza del 2 aprile 2014, premettendo che nel frattempo l’infermità in ragione della quale era stata dichiarata l’inidoneità al servizio militare era in stato di totale remissione, ha chiesto la riammissione in servizio nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri.
2.4. Con provvedimento del 28 agosto 2014 il Ministero ha respinto l’istanza, argomentando che l’art. 961 cod. ord. mil., che stabilisce i requisiti e le modalità per la riammissione in servizio, « esclude detta possibilità per il personale comunque cessato dal servizio permanente ».
3.1. L’interessato ha impugnato il diniego dinanzi al TAR, invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 923 e 961, co. 4, cod. ord. mil., nel senso di ritenere l’Amministrazione tenuta a valutare se il militare cessato dal servizio per inidoneità abbia riacquisito i requisiti per l’impiego nell’Arma, e, in subordine, eccependo l’incostituzionalità dell’art. 961, ove letto in termini preclusivi della riammissione in servizio.
3.2. Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamandosi a una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo e della Corte costituzionale, compensando le spese del grado.
4.1. L’interessato ha proposto appello.
4.2. Il Ministero si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame.
4.3. All’udienza pubblica del 19 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Con unico motivo di appello s’insiste nel proporre una lettura evolutiva dell’art. 961 cod. ord. mil., costituzionalmente orientata ai principi di cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., che consenta al militare cessato dal servizio permanente, a cagione della accertata inidoneità al servizio militare incondizionato, di essere, una volta guarito, riammesso in servizio; nonché nel chiedere, in subordine, che sia sollevata questione di costituzionalità della medesima norma, laddove il contrasto rispetto agli stessi parametri non sia componibile in via ermeneutica.
6. Il gravame è