Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-02, n. 202206793

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-08-02, n. 202206793
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206793
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2022

N. 06793/2022REG.PROV.COLL.

N. 03063/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 3063 del 2017, proposto da
K E K e A T, rappresentati e difesi dagli avvocati F V e F I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F V in Roma, via Varrone, n. 9;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, II- ter , 10 marzo 2017, n. 3390, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Giorgio Manca, all’udienza straordinaria del 21 giugno 2022 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in trattazione i sig.ri A T e K E K chiedono la riforma della sentenza del 10 marzo 2017, n. 3390, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse i motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 12163/2014,da loro proposti per l’annullamento della determina dirigenziale n. 2006 del 7 luglio 2015, del Municipio I di Roma Capitale, avente ad oggetto l’assegnazione provvisoria dei posteggi ai pittori, ritrattisti e caricaturisti in Piazza Navona.

2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo che l’appello sia respinto.

3. All’udienza pubblica straordinaria del 21 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Con istanza depositata in data 15 giugno 2022 gli appellanti riferiscono che, in pendenza del giudizio di appello, a seguito della emanazione da parte di Roma Capitale del nuovo «Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale» e della approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica, pubblicato il 27 luglio 2018 con atto prot. n. 26852 del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, è stata espletata una procedura concorrenziale all’esito della quale è stata approvata la relativa graduatoria, nella quale entrambi gli appellanti sono collocati in posizione utile per ottenere la concessione.

5. Chiedono, pertanto, che l’appello in epigrafe sia dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

6. Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni degli appellanti e vista la documentazione versata in atti, non può che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

7. Le spese giudiziali per il presente grado vanno compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi.

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