Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-02-23, n. 201500529
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Numero 00529/2015 e data 23/02/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2015
NUMERO AFFARE 00534/2013
OGGETTO:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura - Emergenza Area Jonica. Quesito.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0002767 in data 11/02/2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. 02078/2013 spedito in data 02/05/2013;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore C Vla;
Premesso e considerato.
Con nota in data 11 febbraio 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, che ha istituito il Fondo di solidarietà nazionale per la pesca e l’acquacoltura.
L’Amministrazione ha chiesto in particolare se, attese le finalità cui è preordinato il Fondo, consistenti nel far fronte ai danni alla produzione ed alle strutture produttive conseguenti a calamità naturali o ad avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale per consentire la ripresa delle attività produttive, sia possibile aderire alle richieste pervenute, sia da parte di Associazioni di categoria che da cooperative di pescatori, di accedere al fondo per i danni subiti agli impianti di mitilicoltura ubicati nel Mar Piccolo di Taranto, derivanti da fenomeni di inquinamento marino dell’area.
La sottoposizione del quesito discende da quanto emerso nel corso del Tavolo di lavoro interistituzionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare le numerose problematiche connesse all’inquinamento dell’area, di cui invero la richiesta di accesso al fondo da parte degli operatori del settore della pesca costituisce solo un aspetto.
Giova, al riguardo, evidenziare che il predetto articolo 14 – di cui l’Amministrazione nella richiesta aveva riportato il testo previgente – ha subito modifiche per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100.
Al comma 1 è stato aggiunto il seguente periodo “Il Fondo ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità metereologiche e mete marine di carattere eccezionale.”
Inoltre, al comma 2, sono individuate le tipologie di intervento da realizzare attraverso il Fondo, consistenti in :
“a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all'articolo 14-bis, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1”.
La Sezione, con il parere interlocutorio n. 02078/2013 spedito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in data 02/05/2013, in relazione all’oggetto del quesito, con cui si intende sapere se nell’ambito delle “calamità naturali, avversità metereologiche e meteomarine di carattere eccezionale”, possa intendersi anche il fenomeno dell’inquinamento marino connesso a situazioni di eccezionalità, aveva peraltro ritenuto necessario che il Ministero delle politiche agricole acquisisse l’avviso del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti concernenti le connesse calamità naturali, anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi, sentito se del caso il Dipartimento per la protezione civile, trasmettendo altresì i verbali delle sedute successive a quella del 15 gennaio 2013 del Tavolo di lavoro interistituzionale, cui hanno partecipato anche le predette Amministrazioni.
La Sezione aveva infine chiesto che l’Amministrazione fornisse elementi informativi anche in ordine all’eventuale inserimento delle strutture ittiche e dell’acquacoltura dell’area del Mar Piccolo di Taranto nel Programma assicurativo annuale di cui all’art. 14 bis del d. lgs. n. 154/2004, trasmettendo l’originale della richiesta di parere, a suo tempo pervenuta solo in fotocopia.
Per l’adempimento aveva assegnato il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della pronuncia.
Poiché a tutt'oggi l’adempimento alle sopra richiamate richieste istruttorie non è pervenuto, né l'Amministrazione ha fatto in alcun modo conoscere le ragioni per le quali non sarebbe possibile trasmettere le notizie ed i documenti ivi indicati, è necessario oggi chiedere se persista l'interesse ad ottenere il parere ed, in caso affermativo, trasmettere quanto richiesto.
Si comunica infine che, in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, la richiesta di parere in oggetto sarà archiviata.