Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-08-02, n. 201104557
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Testo completo
N. 04557/2011REG.PROV.COLL.
N. 02845/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2010, proposto da:
Provincia di Ancona, in persona del V. Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G B e M D Sgrignuoli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza Attilio Friggeri, n.18;
contro
Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione (anche appellante incidentale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M R T M, con domicilio eletto presso la sede dell’Associazione, in Roma, viale Liegi, n. 34;
Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Berardinis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Romano, in Roma, via Domenico Morichini n. 41;
Comune di Arcevia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Ditta R & V di E M e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Serrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 44;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Cava Gola della Rossa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Colarizi e Nicola Sbano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Panama, n. 12;
Consorzio Cave Arcevia S.r.l. e ATI Ciarmatori S.r.l./Quercetti S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Elio Mannetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Trastevere, n. 209;
E A, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Mancinelli e Cesare Caturani, con domicilio eletto presso lo studio associato De Vergottini, in Roma, via A. Bertoloni, n. 44;
ad opponendum:
G V B, in proprio e quale titolare della ditta B&B R nel Pozzo di Germa, S U, in proprio e quale titolare della Country house Borgo Belfiore, P V, in proprio e quale titolare dell’agriturismo “L’Olmo”, M G P, in proprio e quale titolare dell'agriturismo Montefiore, A S, in proprio e quale titolare del Paradiso del Re, Country house, B V, in proprio e quale titolare della Locanda Palazzo, S W L, in proprio e quale legale rappresentante della azienda agrituristica Sensazione, La Terra e il Cielo società agricola cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Azienda Agricola San Settimio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. M R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.E R F, in Roma, via Rodi, n. 32;
A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Premuda, n. 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Marche – Ancona, Sezione I, n. 01242/2009, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto per l’annullamento:
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14, di approvazione del PPAE (Programma Provinciale Attività Estrattive);
- della determinazione 20.9.2005 n. 470 del Dirigente del VII settore della citata Provincia, con la quale sono state apportante al PPAE le correzioni richieste dalla Regione ai sensi degli artt. 15 della l.r. Marche n. 46/1992 e 7 della l.r. n. 10/1999;
- della deliberazione di Giunta Regionale 7.11.2005 n. 1357, avente ad oggetto verifica di compatibilità delle aree di esenzione individuate nel PPAE e non cartografate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- di atti istruttori connessi come indicati in ricorso;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione, della R & V di E M e C. s.a.s. e della Regione Marche;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum di Cava Gola della Rossa s.p.a., Consorzio Cave Arcevia S.r.l. e ATI Ciarmatori S.r.l./Quercetti S.r.l., nonché di E A;
Visti gli atti di intervento ad opponendum di: G V B, in proprio e quale titolare della ditta B&B R nel Pozzo di Germa, S U, in proprio e quale titolare della Country house Borgo Belfiore, P V, in proprio e quale titolare dell’agriturismo “L’Olmo”, M G P, in proprio e quale titolare dell'agriturismo Montefiore, A S, in proprio e quale titolare del Paradiso del Re, Country house, B V, in proprio e quale titolare della Locanda Palazzo, S W L, in proprio e quale legale rappresentante della azienda agrituristica Sensazione, La Terra e il Cielo società agricola cooperativa, Azienda Agricola San Settimio s.r.l. e A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani D'Italia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Sgrignuoli, De Berardinis, Colarizi, Mazzi, Mancinelli, Mannetti, Serrini e Venettoni, su delega dell' avv. Ricci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in appello in esame la Provincia di Ancona ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. Marche n. 1242/2009 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione contro la deliberazione del Consiglio Provinciale di Ancona 13.4.2005 n. 14, di approvazione del PPAE e gli ulteriori atti in epigrafe indicati, nell’assunto che esso Piano non contenesse elementi cartografici sufficienti per completare la mappa delle aree di divieto e per affermare che le aree coltivabili in parziale esenzione ai divieti erano state individuate a seguito di una completa attività istruttoria.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Sulla irricevibilità ed inammissibilità del ricorso:
1.1.- Tardività, violazione e mancata applicazione della legge regionale Marche n. 71/1997. Immediata efficacia della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 2006. Irrilevanza dell’atto regionale di controllo successivo “cd positivo” ai fini della decorrenza del “dies a quo”.
1.2.- Inammissibilità per mancata impugnativa della deliberazione provinciale n. 88 del 2004, della quale la deliberazione n. 14 del 2006 è, per l’aspetto censurato in sentenza, meramente confermativa.
1.3.- Difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in ordine alla presunta violazione della normativa di tutela idrogeologica del Monte S. Angelo.
1.4.- Inammissibilità per carenza di lesività immediata del PPAE in ragione della sua configurazione alla luce della strutturazione del procedimento impostato dalla Provincia di Ancona.
1.5.- Inammissibilità per la natura confermativa del PRAE ad opera del PPAE.
2.- Sulla ritenuta illegittimità del PPAE per asserita violazione della legge regionale n. 71/1997 a causa della asserita mancanza di cartografie alla deliberazione “n 13 7 05” e sull’asserita carenza di motivazione ex art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990:
La cartografia risultava dal complesso degli atti del procedimento amministrativo.
Con deliberazione n. 550 del 2009 è stato precisato il percorso istruttorio seguito dalla Provincia di Ancona per l’individuazione del bacino di cava di Monte S. Angelo.
Il provvedimento de quo è un atto di pianificazione e programmazione a contenuto generale, sicché poteva non essere motivato.
E’ illogico quanto sostenuto in sentenza sulla necessità di una cartografia quale elemento motivazionale indiretto della deliberazione de qua.
Con atto notificato il 3.5.2010 e depositato il 4.5.2010 è intervenuta ad adiuvandum in giudizio la Cava della Rossa s.p.a., che ha concluso per l’accoglimento dell’appello.
Con memoria depositata il 7.5.2010 si è costituita in giudizio la ditta R & V di E M e C s.a.s., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso in appello.
Con atto notificato l’8.5.2010 e depositato il 10.5.2010 si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale Italia Nostra - Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Naturale della Nazione, che ha in primo luogo eccepito la inammissibilità e la improcedibilità dell’appello per carenza di interesse ed intervenuta acquiescenza (essendo stata adottata dalla Provincia di Ancona la deliberazione n. 510/2009 che ha confermato il piano delle attività estrattive approvato con la delibera n. 14/2005, integrando la relazione tecnica con tavole di lavoro); in secondo luogo ha dedotto la infondatezza dell'appello ed ha riproposto, ex art. 346 c.p.c., tutte le censure svolte nel ricorso di primo grado e non esaminate, o respinte, chiedendone l’accoglimento.
Con atto notificato il 10.5.2010 e depositato il 28.5.10 sono intervenuti ad opponendum G V B, in proprio e quale titolare della ditta B&B R nel Pozzo di Germa, S U, in proprio e quale titolare della Country house Borgo Belfiore, P V, in proprio e quale titolare dell’agriturismo “L’Olmo”, M G P, in proprio e quale titolare dell'agriturismo Montefiore, A S, in proprio e quale titolare del Paradiso del Re, Country house, B V, in proprio e quale titolare della Locanda Palazzo, S W L, in proprio e quale legale rappresentante della azienda agrituristica Sensazione, La Terra e il Cielo società agricola cooperativa, e Azienda Agricola San Settimio s.r.l.. Dette parti hanno dedotto la infondatezza dell’appello e ne hanno chiesto la reiezione.
Con atto notificato il 10.5.2010 e depositato in pari data sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum il Consorzio Cave Arcevia S.r.l. e l’ATI Ciarmatori S.r.l./Quercetti S.r.l., concludendo per l’accoglimento dell'appello.
Con memoria depositata il 28.5.2010 la costituita Italia Nostra si è opposta all’accoglimento della istanza di sospensione della impugnata sentenza ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 28.5.2010 i suddetti G V B ed altri interventori ad opponendum hanno chiesto la reiezione di detta istanza di sospensione ed hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
Con note depositate il 3.6.2010 la intervenuta Cava della Rossa s.p.a. ha instato per l’accoglimento della istanza di sospensione cui sopra si è fatto cenno.
Con atto notificato e depositato il 3.6.2010 è intervenuta ad opponendum l’A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che ha dedotto la infondatezza dell'istanza cautelare ed ha concluso per la reiezione dell'appello.
Con memoria depositata il 3.6.2010 la ditta R & V di E M e C s.a.s., ha contestato la fondatezza della eccezione di improcedibilità del ricorso formulata da Italia Nostra ed ha concluso per l’accoglimento dell’appello.
Con memoria depositata il 4.6.2010 la Provincia di Ancona ha contestato la fondatezza della eccezione di inammissibilità dell’appello a seguito della emanazione della deliberazione n. 550/2009 (perché questa non avrebbe portata confermativa, autoritativa e precettiva, ma ricognitoria) e ha contestato la fondatezza della eccezione di tardività del ricorso e di violazione del divieto di formulazione di nuove eccezioni in appello (che sarebbe inapplicabile a quelle rilevabili d’ufficio); inoltre ha contestato la ammissibilità dell’intervento degli imprenditori turistici e dell’ANPI (perché, vantando un interesse identico a quello della parte ricorrente in primo grado avrebbero dovuto proporre autonomo ricorso) ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria notificata il 25.5.2010 e depositata l’8.6.2010 è intervenuto ad adiuvandum il dott. E A, proprietario del terreno oggetto di preliminare di vendita con Gola della Rossa s.p.a., ed ha concluso per l’accoglimento dell'appello.
Con memoria depositata il 21.9.2010 si è costituita in giudizio la Regione Marche, che ha dedotto la fondatezza dell'appello, concludendo per il suo accoglimento.
Con memoria depositata l’1.10.2010 il dott. E A ha contestato la richiesta di reiezione della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica ai controinteressati e per tardività, ha contestato la fondatezza nel merito dello stesso e dell’appello incidentale di Italia Nostra; ha quindi concluso per l’accoglimento dell'appello.
Con memoria depositata l’8.10.2010 il Consorzio Cave Arcevia S.r.l. e l’ATI Ciarmatori S.r.l./Quercetti S.r.l., hanno evidenziato la sussistenza del loro interesse ad intervenire in giudizio ad adiuvandum in quanto operatori commerciali bloccati dall’annullamento del PPAE ed hanno contestato la sussistenza di interesse delle parti intervenute ad opponendum in quanto non avrebbero provato la sussistenza di pregiudizi dall’autorizzazione alla attività estrattiva; inoltre hanno evidenziato la fondatezza dell'appello, concludendo per l’accoglimento.
Con memoria depositata l’8.10.2010 i titolari di attività agro-turistica intervenuti ad opponendum hanno ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata l’8.10.2010 L’Associazione Italia Nostra ha contestato le avverse difese ed ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata l’8.10.2010 la Provincia di Ancona si è costituita in riferimento all’appello incidentale di Italia Nostra e ne ha chiesto la reiezione, inoltre, con memoria depositata in pari data, ha ribadito tesi e richieste.
Con note depositate l’8.10.2010 la Cava Gola della Rossa s.p.a. ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 4.1.2011 la Associazione Italia Nostra ha eccepito la tardività del deposito della relazione giurata dell’ing. Renzi, effettuata in data 22.10.2010 e, evidenziato che il suddetto era il responsabile del procedimento, si è riportata ad altra perizia giurata dell’ing. Marcellini.
Con memoria depositata il 14.1.2011 la