Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-06, n. 201203328

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-06, n. 201203328
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203328
Data del deposito : 6 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06766/2011 REG.RIC.

N. 03328/2012REG.PROV.COLL.

N. 06766/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6766 del 2011, proposto da:
la società S.P.E. s.p.a. - Società Pubblicità Editoriale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto presso M P in Roma, via Bertoloni 44/46;

contro

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non costituito;

per la riforma

dell' ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04775/2011, resa tra le parti, concernente

PERENZIONE DICHIARATA CON DECRETO

38947/10 TAR LAZIO SEZIONE III BIS


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte appellante l’avvocato Sanino per delega di Persiani.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto n. 38947 del 16 novembre 2010 il Presidente della Sezione terza bis del Tar del Lazio ha dichiarato perento il ricorso n. R.G. 9594 del 2000 in riferimento all’art. 1 dell’all. 3 (Norme transitorie e finali) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, considerato che il ricorso stesso risultava depositato il giorno 20 giugno 2000 e che “ nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che l’avviso di segreteria è stato trasmesso in data 30 settembre 2009 ”.

L’opposizione proposta dalla società avverso detto decreto è stato respinto con l’ordinanza n. 4775/2011, oggetto del presente appello, con la seguente motivazione: “Valutare le ragioni addotte dall’opponente a sostegno della pretesa dedotta in giudizio, ed in particolare la circostanza dell’adozione del decreto decisorio prima del compimento del termine di 180 giorni previsto dal primo comma dell’art. 1 dell’allegato III al co. Proc. Amm.;
Ritenuta la inconferenza delle suesposte doglianze posto che il decreto di perenzione è stato emesso oltre il termine di sei mesi dalla data di ricevimento dell’avviso di segreteria, senza alcuna
specifica osservazione sulla correttezza della domiciliazione e relativa notifica del medesimo” .

L’appellante chiede la riforma dell’ordinanza con annullamento del decreto di perenzione e rinvio al Tar per la reiscrizione della causa sul ruolo deducendo: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato;
2) violazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, dell’art. 82 cod. proc. amm., dell’art. 1, comma 1, dell’Allegato III al codice stesso, in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost.;
3) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – omessa pronuncia.

Sostiene, in sintesi, l’appellante: a) che la contestazione della adozione del decreto anteriormente al compimento del termine previsto dal primo comma dell’art. 1 citato è tutt’altro che inconferente, atteso che proprio in riferimento al termine, oltre che ai modi, previsti da tale norma è stato emesso il decreto di perenzione ed in relazione a tale motivazione la S.P.E. aveva proposto l’opposizione;
b) che in sede di giudizio di opposizione non può essere integrata o modificata la motivazione del decreto di perenzione e non si comprenderebbe il fondamento del rilievo che il decreto di perenzione era stato emesso oltre il termine di sei mesi dall’avviso di segreteria, senza alcuna specifica osservazione sulla correttezza della domiciliazione e relativa notifica del medesimo, restando ostacolato il diritto di difesa;
c) che ove, ipoteticamente, il riferimento dovesse intendersi attuato alla previsione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 ed al decorso del termine di sei mesi dalla notificazione di apposito avviso, dovrebbe tenersi conto che la materia ora è regolata dall’art. 82 cod. proc. amm., il quale richiede la notificazione di apposito avviso, mentre nella specie la società non ha mai ricevuto avviso di sorta, ma direttamente la comunicazione del decreto di perenzione (l’appellante ripercorre i mutamenti di indirizzo del domiciliatario, riferendo, in particolare, che lo spostamento dello studio legale del prof. M P da via degli Scipioni, 288 a via degli Scipioni 281/283 risultava alla segreteria del Tar a seguito di deposito, il 20 maggio 2009, di atto di costituzione in giudizio dell’avv. Francesco Alvaro quale coodifensore del prof. Persiani e di istanza di prelievo dalla quale risultava il nuovo indirizzo;
riferisce, inoltre, che la raccomandata inviata dalla segreteria era stata restituita al mittente con causale “ trasferito ”);
d) che appare iniquo far scontare alla parte un preteso inadempimento ad un onere neppure esistente in base alla legislazione vigente al momento in cui è stata pronunciato il decreto di perenzione;
e) che i giudici di primo grado hanno omesso di pronunciarsi con riferimento alla espressa dichiarazione di perdurante interesse alla trattazione della causa presentata con il ricorso in opposizione.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 24 gennaio 2012.

La Sezione reputa fondato il ricorso.

Il decreto di perenzione è stato pronunciato in riferimento all’art. 1 dell’all. 3 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e specificamente indicando che nel termine previsto dal comma 1 di detto articolo non era stata presentata nuova istanza di fissazione dell’udienza. L’indicazione, in tale contesto, che “ l’avviso è stato trasmesso in data 30 settembre 2009 ”, senza alcuna specificazione riferita ad un avviso ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 non sembra idonea a palesare, con sufficiente chiarezza, una motivazione ben diversa da quella espressamente indicata, con conseguenze sull’esplicazione del diritto di difesa in sede di opposizione;
anche l’ordinanza reiettiva dell’opposizione non contiene riferimenti all’art. 9 l. n. 205 del 2000 e solo considerando il precedente rilievo di inconferenza delle deduzioni riferite alla norma transitoria del nuovo codice può arguirsi un riferimento ad una perenzione che si sarebbe già verificata sotto la previgente normativa.

Una mancanza di specifiche osservazioni riguardo alla domiciliazione e alla notificazione dell’avviso non può, quindi, essere imputata al soggetto proponente l’opposizione al decreto di perenzione, che ha contestato l’unico motivo chiaramente espresso posto alla base del decreto stesso. Vanno, quindi, prese in considerazione le argomentazioni in questa sede svolte per illustrare il mancato verificarsi del presupposto per l’adozione del decreto di perenzione, vale a dire della notificazione dell’avviso di segreteria, argomentazioni che risultano persuasive, non risultando la notificazione effettuata al nuovo indirizzo del domiciliatario segnalato con atti depositati anteriormente alla data del 30 settembre 2009.

Risulta, inoltre, fondato il rilevo, ritenuto inconferente dal Tar, che il decreto di perenzione era stato emesso anteriormente allo spirare del termine semestrale decorrente dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

L’appello deve, pertanto, essere accolto;
in riforma dell’ordinanza gravata, va, conseguentemente disposto l’annullamento del decreto di perenzione n. 38947/2010, con rinvio al Tar del Lazio per la reiscrizione della causa sul ruolo.

Non luogo a spese.

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