Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-26, n. 201001779

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-26, n. 201001779
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001779
Data del deposito : 26 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09757/2000 REG.RIC.

N. 01779/2010 REG.DEC.

N. 09757/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2000, proposto da:
Di F F, rappresentato e difeso dagli avv. ti P R e C R, con domicilio eletto presso C R in Roma, viale delle Milizie 9;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n. 00526/2000, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il cons. Sandro Aureli e uditi l’ avv.to Modena su delega dell’avv.to Rienzi e l'avv.to dello Stato Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso di primo grado con il quale veniva chiesto l’annullamento:

a) del provvedimento della Regione Carabinieri F.V.Giulia , Compagnia di Monfalcone , prot.n. 276/7-1 del 28 giugno 1999 , con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare di corpo di giorni 2 di consegna ;

b) del provvedimento della Regione Carabinieri F.V.Venezia Giulia , Comando Provinciale di Gorizia.

Con quest’ultimo provvedimento veniva respinto il ricorso gerarchico promosso per l’annullamento del provvedimento di cui al punto a) del Comandante della menzionata Compagnia

irrogato per “ non aver chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione ad assentarsi dal servizio cui era stato regolarmente comandato”;
assenza dal servizio successivamente motivata dal ricorrente con la necessità di recarsi a donare il sangue.

Il ricorrente ritiene errata ed ingiusta la sentenza di primo grado e ne chiede la riforma riproponendo , seppure rimodulati per adeguarli al decisum , gli stessi motivi già esposti dinanzi al giudice di prime cure .

L’Amministrazione non si è costituita .

All’udienza odierna il ricorso è stato trattenuto dal Collegio che si è riservato di decidere.


Tutte le censure recate dall’atto d’appello vanno respinte.

Con il primo motivo si deduce la violazione della art.59 , I comma, del d.p.r. 18.07.1986 n.545 per aver l’Amministrazione omesso di iniziare il procedimento disciplinare “senza ritardo” , come richiede tale disposizione.

Sulla esegesi dell'inciso <<senza ritardo>>
giova l'ausilio della giurisprudenza in materia che ha chiarito che lo stesso non possa essere interpretato nel senso di «immediatamente», ma nel senso che il Legislatore non ha inteso vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine fisso, indicando una regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell'intera procedura;
pertanto, la prescrizione di procedere senza ritardo alla contestazione degli addebiti non riveste significato perentorio, bensì sollecitatorio o propulsivo, dal momento che nessun effetto estintivo del procedimento o di decadenza dal potere disciplinare sono previsti per la sua inosservanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 969;
nonché sez. VI, 24 maggio 2000 n. 3015, 28 marzo 2000 n. 1803 e 5 dicembre 1992 n. 100).

In altri termini, se è vero che l'art. 59 del citato D.P.R. 545/1986 prevede che la contestazione dell'infrazione deve avvenire senza ritardo, è pur vero che tale espressione deve essere intesa nel senso che la contestazione deve avvenire in tempo ragionevole e proporzionato all'incidenza e all'eco del fatto e alla necessità di indagini preliminari, al fine di contemperare, da una parte, l'esigenza dell'Amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell'ufficiale sotto il profilo disciplinare e dall'altra di evitare che un'eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (T.A.R. Lazio, sez. I-bis, 24 gennaio 2007, n. 450, 4 maggio 2000 n. 3635 e 15 giugno 1998 n. 1930).

Escluso, dunque, che il termine per l'avvio del procedimento disciplinare sia presidiato da una perentoria individuazione di carattere temporale, deve però escludersi - in ciò convenendo con l'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato - che il ritenuto differimento dell’ esercizio di tale potere possa, quand’anche esistente, ritenersi illegittimo laddove giustificato sulla base di obiettive e comprovate circostanze.

E tanto è quanto si verifica in ordine alla corrente vicenda contenziosa in cui:

a) l’assenza dal servizio del ricorrente si è verificata il giorno 15 maggio 1999;

b) il titolare del potere disciplinare , ovvero il Comandate della Compagnia ha appreso di tale assenza il giorno 20 successivo di ritorno dalla licenza ordinaria;

c) la comunicazione del procedimento disciplinare è avvenuta il 25 successivo.

d) non è dimostrato che in assenza del Comandate , altro superiore del ricorrente , come già sarebbe avvenuto , avrebbe potuto dare inizio al procedimento disciplinare.

A tale ultimo riguardo, assume comunque rilievo che il rientro del Comandante dalla licenza qualche giorno dopo, giustificava il lieve differimento dell’inizio del procedimento disciplinare, non potendo pregiudicare nè l’esercizio del correlato potere disciplinare dell’Amministrazione né le ragioni del ricorrente , avuto riguardo all’incidenza ed alla rilevanza della infrazione descritta.

Parte appellante critica la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma la regolarità della convocazione presso il Comando di Compagnia per la comunicazione delle contestazioni di addebito.

Al riguardo va chiarito che non viene formalmente dedotto alcun profilo d’illegittimità, essendosi parte appellante limitata ad argomentare che, al contrario di quanto emerge in sentenza , egli si è recato presso il Comandante di Compagnia non spontaneamente bensì quando era in licenza e a seguito di convocazione eseguita informalmente e senza indicarne i motivi..

Un profilo d’illegittimità emerge , per contro ad avviso dell’appellante , nella dedotta violazione delle garanzie di difesa dell’incolpato , avendo il Comandante concesso soltanto cinque giorni per controdedurre;
termine ritenuto troppo breve , e che invece il primo giudice ha giudicato “non irrazionale”.

Con riferimento a tale censura è sufficiente replicare che la disposizione già citata, non reca alcun divieto a che l’incolpato possa richiedere un motivato ampliamento del termine per controdedurre , purchè compatibile con l’ esigenza di assicurare continuità di svolgimento del procedimento disciplinare.

Non emergendo dagli atti di causa che di tale facoltà l’appellante si sia avvalso ovvero sia stata rifiutata , la doglianza in esame appare insussistente e infondata.

Lamenta ancora l’appellante la violazione del termine di novanta giorni stabiliti per la conclusione del procedimento disciplinare( art.1 comma 3°, d.m. 8 agosto 1996 n.690.)

Il primo giudice ha osservato che “ il procedimento disciplinare è iniziato il 22 maggio 1999 e si è concluso il 28 giugno 1999” , precisando che il superamento del termine di novanta giorni è avvenuto a cagione della convalescenza del ricorrente , che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare.

Al riguardo , tuttavia , l’appellante ha argomentato laconicamente attraverso il ben poco efficace argomento secondo cui il procedimento disciplinare “ se …poteva essere avviato mentre l’incolpato era in licenza , poteva logicamente essere concluso mentre lo stesso incolpato era in convalescenza”.

In questo modo, com’è evidente , si pongono però sullo stesso piano situazioni del tutto differenti, non senza aggiungere che proprio l’appellante ha riconosciuto che il procedimento disciplinare deve iniziare, in base all’art.59 del citato D.P.R. 545/1986, “senza ritardo”, mentre nessuna norma, in relazione alla conclusione del procedimento stesso, consente di ignorare lo stato di convalescenza.

L’appellante lamenta anche che il Comandante Provinciale non si è comportato in modo “sufficientemente “ imparziale nei suoi confronti;
doglianza che il primo giudice non avrebbe esaminato.

Il Collegio si limita ad osservare al riguardo che la censura è palesemente inammissibile per genericità non essendo possibile comprendere sotto quale aspetto sia emersa nella sede gerarchica detta , la ritenuta non imparzialità del Comandante Provinciale.

La sentenza di primo grado , inoltre , è ritenuta errata dall’appellante nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valorizzato sia quanto riportato nel memoriale di servizio, dove risulta che egli è stato ammesso a godere del riposo dopo essersi recato a donare il sangue;
né la comprovata circostanza che più volte tale prestazione è stata eseguita senza dar luogo a procedimento disciplinare , ancorchè effettuata senza richiedere autorizzazione alcuna.

La Sezione , deve premettere che il comportamento dell’appellante rientra senz’altro tra quelli contemplati dalle circolari n.17/18-1975-San del 9 marzo 1984 della Dir. Di Sanità del Comando Generale dell’Arma e della circolare n. 255/ST5/B del 5 gennaio 1984 del Ministero della Difesa-Direzione Generale della Sanità militare- Servizio trasfusionale , entrambe non impugnate, e dunque tali da costituire presupposto legittimo del provvedimento sanzionatorio adottato per non essere stata richiesta l’obbligatoria autorizzazione preventiva per recarsi a donare sangue assentandosi dal servizio .

Consegue dal quadro normativo e disciplinare delineato da dette circolari , che a nulla può rilevare quanto emerso dal memoriale di servizio, a cui l’appellante intenderebbe attribuire, in sostanza, l’effetto di una non prevista e atipica possibilità di autorizzazione postuma , né l’aver effettuato in precedenza più volte la stessa donazione senza preventiva autorizzazione, dovendosi escludere un effetto abrogante delle riferite circolari , in ragione di tali asserite circostanze.

Infine , l’appellante contesta l’applicazione nei suoi confronti dell’art.60 del d.p.r. n.545 del 1986 , del quale a suo avviso non ricorrerebbero i presupposti né sotto il profilo del potere sanzionatorio esercitato né sotto il profilo del tipo di sanzione applicata.

Il motivo è infondato avuto riguardo all’accertata violazione del regolamento di disciplina militare e all’insindacabilità , in questa sede , della valutazione compiuta dall’Arma in ordine alla misura sanzionatoria applicata, essendo , come correttamente rilevato dal primo giudice, il potere esercitato espressione di discrezionalità ampia, sindacabile solo entro limiti che nella specie evidentemente non ricorrono, dovendosi escludere il difetto di proporzionalità e l’irragionevolezza alla luce di quanto emerso nel procedimento disciplinare.

L’appello deve dunque essere respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.




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