Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-12-02, n. 201503259

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2015-12-02, n. 201503259
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503259
Data del deposito : 2 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01639/2015 AFFARE

Numero 03259/2015 e data 02/12/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2015




NUMERO AFFARE

01639/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -O-) il 5 aprile 1951 ed ivi residente per l’annullamento del provvedimento dell’1 dicembre 2014 n. 28992 della Direzione ministeriale centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento dei vigili del fuoco di rigetto dell’istanza di riconoscimento sulla pensione del beneficio di cui alla legge 15 luglio 1950 n. 539.

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota del 28 settembre 2015 n. 31029, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso del 16 marzo 2015;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.


Premesso:

Il ricorrente impugna il provvedimento 1 dicembre 2014 n. 28992 della Direzione ministeriale centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento dei vigili del fuoco di rigetto dell’istanza di riconoscimento sulla pensione del beneficio di cui alla legge 15 luglio 1950 n. 539 perché l’istanza con la quale il signor-O-ha chiesto l’attribuzione dei benefici finanziari è stata presentata il 22 ottobre 2007, cioè in periodo posteriore in cui era stato collocato a riposo, avvenuto il 31 ottobre 2006.

Il ricorrente deduce che il riconoscimento della malattia invalidante da parte della Commissione medica ospedaliera è avvenuto in attività di servizio, giusta parere del 28 settembre 2005, con classificazione dell’infermità all'ottava categoria della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.

Il Ministero conclude per il rigetto del ricorso perché dall'esame della documentazione risulta, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il riconoscimento dell'infermità invalidante da parte dell'Amministrazione resistente non è avvenuto con il processo verbale del 28 settembre 2005 della Commissione medica di Catanzaro, ma con l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 che prevede l'intervento sia della Commissione medica ospedaliera, per l'accertamento dell'infermità e dello stato invalidante (considerato solo atto preprocedimentale), sia del Comitato di verifica per le cause di servizio (che emette il parere in base al quale vengono concessi i benefici).

Le Commissioni mediche ospedaliere non esprimono un giudizio circa la dipendenza da causa di servizio della patologia, ma esclusivamente la diagnosi sull'infermità, l'indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio. Spetta al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e la patologia, e pronunciarsi in merito con parere motivato.

Nel caso in questione sia la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio ( n. 23168/06 del 19/11/2007), organo esterno all' Amministrazione resistente, sia il decreto ministeriale n. 1389 del 26/06/2009, atto conclusivo del procedimento amministrativo-sanitario, sono successivi al collocamento a riposo del ricorrente (31/10/2006).


Considerato:

Il ricorso è fondato.

Essendo applicabile al caso di specie, per espressa ammissione anche del Ministero, la procedura di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29, ottobre 2001 n. 461, è da trarre la conclusione che la procedura per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 15 luglio 1950 n. 539 è avviata con la richiesta alla Commissione medica ospedaliera e che tutte le altre incombenze, comprese quella di inoltro della documentazione al Comitato di verifica per le cause di servizio devono essere svolte dall’Ufficio competente ad emettere il provvedimento finale. Conseguentemente anche la domanda del 22 ottobre 2007 di richiesta dell’attribuzione dei benefici deve essere valutata quale attività di impulso per accelerare il riconoscimento dei benefici cui si aspira;
il procedimento è stato avviato dal ricorrente con l’istanza alla quale è seguito il parere della commissione medica ospedaliera con parere del 28 settembre 2005. Quindi, emerge che la domanda di concessione dei benefici risulta essere presentata in costanza del rapporto di lavoro essendo il ricorrente stato collocato a riposo il 31 ottobre 2006.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi