Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-27, n. 202311187
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2023
N. 11187/2023REG.PROV.COLL.
N. 06049/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2018, proposto dalla Società Gimar s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F C, A T e N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 35,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, (Sezione Prima), 24 gennaio 2018, n. 63, resa tra le parti, avente ad oggetto la revoca di un passo carraio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2023, il Cons. Antonella Manzione, nessuno presente avendo le parti depositato richiesta di passaggio in discussione senza previa discussione orale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia ha ad oggetto la determina dirigenziale del 26 giugno 2007, con la quale il Direttore del Settore “mobilità urbana” del Comune di Bologna ha revocato il passo carrabile n. 4558 ubicato sulla via del Triumvirato a servizio dello stabile individuato presso il civico 20/2, di proprietà della Società Gimar s.p.a., coinvolgendo preventivamente nel relativo procedimento mediante inoltro della comunicazione di avvio dello stesso la sola Società che a suo tempo aveva richiesto il titolo, Borghi Trasporti s.p.a., benché non utilizzasse più il lotto dal 1999. La revoca era motivata in relazione alla circostanza che nell’area antistante l’accesso carrabile era prevista una rotatoria - di fatto realizzata nel 2011 - in attuazione di apposito accordo di programma per il comparto di riferimento, denominato “R3.50”, dando altresì atto che il lotto in controversia sarebbe comunque rimasto accessibile giusta il mantenimento di altro passo carrabile, contrassegnato dal n. 4559.
La Società Gimar s.p.a. ha adito il T.a.r. per l’Emilia Romagna chiedendo l’annullamento dell’atto ovvero la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990, giusta che l’avvenuta realizzazione del cordolo a delimitazione della rotonda ha reso ormai impossibile la fruizione in concreto del passo carrabile.
Il Tribunale adito, con la sentenza segnata in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendo che non vi sia stata alcuna violazione delle regole procedimentali di cui alla l. n. 241 del 1990 essendo stato informato il soggetto che aveva richiesto e ottenuto, peraltro “in sanatoria”, la relativa autorizzazione. Ha quindi escluso che nel caso di specie sia stato provato un danno concreto e attuale, stante che la revoca si è soltanto risolta nell’obbligo di utilizzo dell’altro passo carrabile sia in ingresso che in uscita, non certo nell’interdizione totale al transito. Ha infine concluso ritenendo che nel caso di specie non venga in evidenza un vero e proprio atto di revoca ex art. 21- quinquies della l.n. 241 del 1990, bensì più propriamente un annullamento d’ufficio, reso necessario dal contrasto della permanenza del titolo in questione con le norme di cui al regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La mancata presentazione di osservazioni alla fase esecutiva del piano particolareggiato confermerebbe il mancato vulnus ai diritti procedimentali dell’azienda.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società Giram s.p.a.
In fatto, ha precisato di avere acquisito la proprietà del complesso immobiliare de quo , catastalmente censito al Foglio 37, mappali 59 e 114, nel 2003 dalla Società Borghi Logistica s.p.a., che a sua volta lo aveva acquistato nel 1995 dalla Società Borghi Trasporti Spedizioni s.p.a. Essa non lo ha mai utilizzato direttamente, essendone entrata nella disponibilità in pendenza di contratto di locazione stipulato dalla propria dante causa, Società Borghi Logistica s.p.a. (che in prima battuta lo aveva già locato alla precedente proprietaria, Borghi Trasporti s.p.a.) e la Società SDA Express Courier s.p.a., in scadenza nel 2010.
In diritto, ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, stante che come proprietaria dell’area avrebbe dovuto essere coinvolta nel procedimento non essendo certo sufficiente allo scopo, come affermato dal primo giudice, l’inoltro della comunicazione di avvio dello stesso al titolare dell’autorizzazione, rilasciata nel 1992, arrivando addirittura ad affermare che « non vi sono prove in atti, ma il comune riferimento al nome Borghi fa ritenere che tra le due società vi fossero legami stretti » al fine di validare il coinvolgimento di altro soggetto (la Gimar consegue a trasformazione della Borghi Logistica s.p.a.). Le molteplici interlocuzioni intercorse tra i soggetti subentrati alla Società Borghi Trasporti Spedizioni s.p.a. e il Comune, ovvero una semplice visura catastale, avrebbe consentito di