Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-05-29, n. 201203178

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-05-29, n. 201203178
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203178
Data del deposito : 29 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01384/2008 REG.RIC.

N. 03178/2012REG.PROV.COLL.

N. 01384/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1384 del 2008, proposto da:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente-OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2012 il Cons. R G;
udito l'avvocato dello Stato Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti) per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società Metalmeccanica Fracasso s.p.a. avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 4.8.2006 (e documentalmente integrata il 29.9.2006) per ottenere l’omologazione, ai sensi del d.m. 21 giugno 2004, della barriera stradale di sicurezza (c.d. “guard rail”), tipo “3n28236 Fracasso” per la classe H4.

2. Il Ministero appellante lamenta che nel procedimento per il rilascio delle omologazioni delle barriere stradali, quale disciplinato dal d.m. n. 223 del 1992, avrebbe un ruolo centrale ed imprescindibile il “parere” del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in assenza del quale il provvedimento di omologazione non potrebbe essere rilasciato.

Secondo l’appellante, in particolare, tale “parere” rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art. 17 legge n. 241 del 1990, in quanto si tratterebbe di una “valutazione tecnica” proveniente, fra l’altro, da un’amministrazione preposta alla tutela della salute dei cittadini. Come tale, ai sensi della citata disposizione, il responsabile del procedimento doveva necessariamente attendere la valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non potendo procedere ad acquisirla in via sostitutiva da organi od enti pubblici dotati di qualificazione equipollente.

Da ciò, secondo il Ministero appellante, deriverebbe la conseguenza che, in assenza di tale valutazione, il procedimento amministrativo avviato con l’istanza presentata dalla società originaria ricorrente doveva necessariamente arrestarsi, con conseguente sospensione del termine per la conclusione del procedimento.

3. L’appello è infondato.

3.1. Il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 dispone, all’art. 5 che “il Ministero per i lavori pubblici [ora Ministero per le infrastrutture e i trasporti]…, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascia la certificazione di omologazione delle barriere entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero comunica al richiedente,negli stessi termini, la non omologabilità indicandone i motivi”.

La disposizione citata, a differenza di quanto sostiene il Ministero appellante, non prevede una previa valutazione tecnica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma, più correttamente, un “parere” tecnico, come tale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 16 (e non dell’art. 17) della legge n. 241 del 1990.

3.2. La qualificazione in termini di “parere” e non di valutazione tecnica emerge piuttosto chiaramente, oltre che dal nomen iuris utilizzato dalla citata disposizione, anche dalla natura chiaramente consultiva dell’organo chiamato a renderlo (l’art 127 d.lgs. n. 163 del 2006 definisce appunto il Consiglio superiore dei lavori pubblici “il massimo organo tecnico consultivo dello Stato), e dalla circostanza che il parere in questione non è diretto ad accertare, come, al contrario, normalmente accade per le valutazioni tecniche, la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto la cui verifica è necessaria per il rilascio del provvedimento, ma contiene un giudizio complessivo sulla scelta tecnica da compiere.

Come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare in sede consultiva (Cons. Stato, Commissione speciale, pubblico impiego 5 novembre 2001, n. 480/00), il carattere del pronunciamento richiesto “di valutazione ad ampio raggio sui contenuti del provvedimento conclusivo” è da considerare indizio della natura consultiva dell’apporto dell’organo terzo.

3.3. Appurato che si tratta di un parere (e non di una valutazione tecnica) deve escludersi che l’inerzia dell’organo chiamato a renderlo possa sospendere il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 2 legge n. 241 del 1990.

Giova al riguardo evidenziare che l’art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990, nel disciplinare la possibilità di sospensione dei termini per la conclusione del procedimento fa espressamente salvo solo “quanto previsto dall’art. 17”, senza richiamare, invece, l’art. 16 della legge n. 241 del 1990.

La differenza trova la sua giustificazione nella circostanza che, mentre per le valutazioni tecniche, in caso di inerzia, l’Amministrazione procedente deve rivolgersi ad enti od organi dotati di competenze equipollenti, per i pareri, in caso di inerzia dell’organo consultivo, l’Amministrazione può procedere anche in assenza del parere. Deve escludersi, quindi, che l’inerzia dell’organo chiamato a rendere il parere possa avere effetti sospensivi sul termine di conclusione del procedimento.

3.4. Deve parimenti escludersi che il Consiglio superiore dei lavori pubblici rientri tra le amministrazioni preposte alla salute dei cittadini, i cui pareri, ai sensi del comma 3 dell’art. 16, devono essere attesi anche in caso di inerzia dell’organo consultivo, con conseguente inevitabile effetto sospensivo sul termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 legge n. 241 del 1990.

Che i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non rientrino tra quelli di cui al comma 2 dell’art. 16 emerge, fra l’altro, dal comma 6-bis dello stesso articolo 16, il quale, proprio con riferimento ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rinvia alla speciale disciplina prevista dall’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006. Tale disposizione, al comma 5, espressamente prevede, in caso di inerzia del Consiglio superiore nel rendere il parere, l’obbligo dell’Amministrazione di procedere anche in assenza di esso.

3.5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere respinto.

3.6. Nulla per le spese data la mancata costituzione dell’appellato.

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