Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-07-18, n. 201905037

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2019-07-18, n. 201905037
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905037
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2019

N. 00447/2018 REG.RIC.

N. 05037/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2018, proposto da


FUORIMURO SERVIZI PORTALI E FERROVIARI S.R.L., INRAIL S.P.A, HUPAC S.P.A, SBB CARGO ITALIA S.R.L., TUA - UNICA ABBRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A, RAIL TRACTION COMPANY S.P.A, CFI COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A, FERROTRAMVIARIA S.P.A, OCEANOGATE ITALIA S.P.A, CAPTRAIN ITALIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;


contro

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 1097 del 2017;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. D S e uditi per le parti gli avvocati Massimo Giordano, Fabio Cintioli e Paola De Nuntis dell’Avvocatura Generale dello Stato;


Rilevato che:

- le imprese appellanti – esercenti in Italia l’attività di trasporto ferroviario, anche internazionale, di merci – hanno impugnato la delibera n. 75 del 1 luglio 2016, con cui l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha approvato le tariffe presentate da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con la nota del 30 giugno 2016, le quali si applicano alle imprese ricorrenti dal 1 luglio 2016 per l’accesso ed utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (c.d. “Tariffe Pacchetto Minimo di Accesso” - PMdA);

- le istanti hanno sollevato in primo grado le seguenti censure:

i ) difetto di competenza: l’ART avrebbe violato il sistema di competenze stabilito dall’art. 18 del d.lgs. n. 112 del 2015 che affida alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione dei coefficienti in di maggiorazione, spettando all’ART solo la verifica della sostenibilità e della corretta applicazione dei coefficienti di maggiorazione, i cui esiti vanno comunicati ai Ministeri competenti per le relative determinazioni;

ii ) difetto di istruttoria con riferimento alla insostenibilità economica delle tariffe così determinate, rappresentata nel corso del procedimento dalle imprese ricorrenti e dalle associazioni di categoria;

iii ) Contraddittorietà tra atti: la proposta tariffaria PMdA 2016-2021 è stata presentata da RFI ad ART il 30 giugno 2016 e, in pari data, respinta dall’Autorità, la quale però il giorno dopo ha approvato la medesima proposta RFI precedentemente respinta;

iv ) violazione di legge: le tariffe approvate per il PMdA coprono i costi totali di RFI, in violazione del principio sancito dall’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 2015, secondo cui i canoni in questione sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, con l’aggiunta eventuale dei costi relativi alla scarsità di capacità e agli effetti ambientali causati dalla circolazione del treno, di cui ai commi 5 e 6;

v ) difetto di istruttoria, con riferimento alle maggiorazioni tariffarie che hanno penalizzato le categorie dei trasporti diurni e dei trasporti internazionali, con effetti distorsivi sul mercato, senza alcuna giustificazione economica e senza un adeguato controllo preventivo di compatibilità;

vi ) eccesso di potere: la delibera ART n. 75 del 2016 è illegittima anche perché prevede un andamento tariffario crescente per il periodo 2016-2021, mentre la “Misura” 31 della delibera n. 96 del 2015 stabiliva che la tariffa media chilometrica non potesse superare quella vigente nel 2015, così fissando un valore Price cap invalicabile, che è stato invece immotivatamente disatteso in sede di attuazione del criterio;

vii ) mancanza di un sistema di tariffazione basato su dati di costo certi e pertinenti: la contabilità regolatoria adottata da RFI e approvata da ART con la delibera n. 75 del 2016 non permette di individuare in modo certo gli effettivi costi concernente i servizi del PMdA, distinguendoli dagli altri;

- il giudice di primo grado ha accolto, in parte, il motivo relativo al tasso di inflazione e l’ultimo motivo relativo alla contabilità regolatoria.

- avverso la predetta sentenza ha proposto appello, riproponendo i motivi di ricorso proposti in primo grado, sia pure adattati all’impianto motivazionale della sentenza gravata.

Ritenuto che è necessario, al fine del decidere, riunire i ricorsi in oggetto e disporre una verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., quanto segue:

a) alla verificazione provvederà il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, con facoltà di delega a docente esperto del settore scientifico disciplinare dei trasporti;

b) i quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere sono i seguenti:

« Il verificatore dica se:

- in ragione del contesto di mercato in cui operano le imprese appellanti (considerando, ad esempio, la quota del trasporto ferroviario di merci rispetto ai volumi totali trattati sul territorio nazionale, la concorrenza del trasporto stradale non soggetto a pedaggio, i limiti infrastrutturali di modulo, di sagoma e di peso assiale, il grado di elasticità della domanda), le tariffe per l’accesso ed utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria gestita da RFI, approvate con la delibera n. 75 del 1 luglio 2016, per il periodo 2016-2021, siano economicamente «sostenibili» da parte degli operatori professionali del settore (ai sensi dell’art. 18, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 112 de 2015);

- gli aumenti così introdotti siano coerenti con i volumi di traffico attesi e con i nuovi investimenti;

- il tasso di inflazione programmato applicato dall’ART abbia consentito di aumentare le tariffe più dell’inflazione reale;

- le modulazioni notte/giorno e internazionale/nazionale siano correlati con i costi di RFI, e se determino effetti distorsivi della concorrenza »;

c) la verificazione sarà avviata entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notifica a cura del ricorrente, ove anteriore, e si concluderà – con il deposito della relazione conclusiva – entro il 15 novembre 2019;

d) il verificatore, per rispondere ai quesiti sopra formulati, è autorizzato ad estrarre copia degli atti del fascicolo d’ufficio, e ad acquisire ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della redazione della relazione;

Rilevato che va fissato un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di € 3.000,00, a carico provvisorio delle società appellanti;

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