Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-26, n. 202409489

TAR Napoli
Decreto cautelare
18 maggio 2024
CS
Ordinanza cautelare
17 marzo 2025
CS
Ordinanza cautelare
12 luglio 2024
CS
Decreto presidenziale
9 dicembre 2024
TAR Napoli
Ordinanza cautelare
8 luglio 2024
CS
Decreto presidenziale
13 dicembre 2024
CS
Accoglimento
Sentenza
26 novembre 2024
CS
Ordinanza collegiale
18 febbraio 2025
TAR Napoli
Sentenza
8 novembre 2024
CS
Decreto presidenziale
7 febbraio 2025
CS
Decreto presidenziale
9 dicembre 2024
CS
Decreto presidenziale
31 gennaio 2025
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11 giugno 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-26, n. 202409489
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409489
Data del deposito : 26 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2024

N. 09489/2024REG.PROV.COLL.

N. 04633/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2024, proposto da ON GO, PP ON, IC EL, DY US, ON MA, CA IE, AR AN, OR ST, IO D'AN, RO SS, NU TO, NA IC, PP ON, AR AC, RI RR, RI FE, UR SS, FR EG, IA EL Le PI, TE AN, AN NC, AL Di RE, PP LE, MA CE, IA ER VA, TE AR RG AR, IN AV, FA IO, IC PIs, AR SP, RA IA LA, RE AN, LL IA, FL AR AR, AU RR, FR DA, AV Lo PI e EG CO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della difesa, Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e Formez PA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

AL UC, ER AL, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza n. 5985 resa ex art. 60 c.p.a. dal Tribunale amministrativo regionale per il ZI, Sezione IV ter, in data 27 marzo 2024

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei Ministri, del Ministero della difesa, del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e di Formez PA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Gli originari ricorrenti hanno proposto dinanzi al T.a.r. per il ZI (come sintetizzato nella pronuncia di primo grado):

“a) un’azione di annullamento di due bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento l’uno di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione interministeriale Ripam in data 29 dicembre 2023, e l’altro (su base territoriale) di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023, oltre che dell’ultimo avviso di scorrimento della graduatoria del concorso per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni;

b) un’azione di accertamento del permanere dell’efficacia di quest’ultima graduatoria”.

2. Con la sentenza n. 5985 del 27 marzo 2024 il T.a.r. per il ZI ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.

3. Alcuni degli originari ricorrenti hanno, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la predetta pronuncia, affidando il loro appello a cinque motivi così rubricati:

I - error in iudicando da parte del giudice di prime cure sulla presunta mancata dimostrazione da parte degli odierni appellanti della non omogeneità e identità della loro posizione da ricoprire, delle prove sostenute, delle materie d’esame e dei requisiti di accesso;

II - illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui non motiva adeguatamente le doglianze sollevate dagli odierni appellanti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria;

III - travisamento dei presupposti;

IV - violazione del principio del contraddittorio;

V - insussistenza dei presupposti per l’emissione di una sentenza ex art. 60 c.p.a.

4. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero della difesa e Formez PA – Centro servizi assistenza studi e formazione per l’ammodernamento delle p.a., eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.

5. Con memoria del 7 luglio 2024 gli appellanti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate.

6. Con ordinanza n. 2671 del 12 luglio 2024 l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini dell’art. 55 comma 10 c.p.a.

7. In data 16 settembre 2024 le Amministrazioni appellate hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione sulla base degli atti.

8. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024 il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità dell’azione di accertamento riproposta in appello, invitando le parti a dedurre sul punto.

9. In seguito alla discussione, nella stessa data la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei nella

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