Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-03-24, n. 202002071
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2020
N. 02071/2020REG.PROV.COLL.
N. 06753/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6753 del 2019, proposto da ARGEA Sardegna – Agenzia per il sostegno all’agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Agricola Carzedda Michele, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00201/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola Carzedda Michele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. G T e uditi per le parti gli avvocati A L N e F G L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al T.A.R. per la Sardegna l’Azienda agricola individuale, odierna appellata, ha impugnato la nota dell’ ARGEA Sardegna – Agenzia per il sostegno all’agricoltura (di seguito anche “Argea”) prot. Registro ufficiale.U.0087937.09-11-2018, datata 9 novembre 2018, di revoca della concessione di un contributo relativo ad ammodernamento di aziende agricole, per la verifica negativa delle condizioni previste dal bando per l’erogazione del finanziamento (e, in particolare, del rispetto di tecniche di agricoltura biologica).
Con l’impugnata sentenza (in forma semplificata) n. 201/2019, notificata il 20 giugno 2019, il T.A.R. Sardegna ha accolto il ricorso, rigettando preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata nel giudizio di primo grado dall’odierna appellante, ed accogliendo sia la censura di difetto di motivazione del provvedimento di revoca (in relazione alla mancata, analitica controdeduzione sulle osservazioni presentate dal ricorrente in prime cure), sia la censura – sostanziale – relativa agli effetti dell’inadempimento, atteso che la sottrazione del punteggio premiale per l’agricoltura biologica, ove giustificata, avrebbe dovuto condurre comunque ad una rideterminazione del punteggio, con sottrazione di punti 1,5, con l’effetto di mantenere comunque l’azienda appellata in posizione utile ai fini dell’attribuzione del finanziamento.
La sentenza è stata impugnata dall’Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura, con ricorso in appello notificato il 24 luglio 2019, e depositato il 1° agosto.
L’azienda appellata, ricorrente in primo grado, si è costituito in giudizio il 4 settembre 2019.
Con ordinanza n. 6564/2019 la Sezione ha autorizzato l’acquisizione e il deposito in atti, a cura della parte che ha formulato la relativa istanza, della sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna- n. 51/2019, avente ad oggetto il medesimo finanziamento oggetto del presente giudizio; impregiudicata ogni ulteriore valutazione in merito al contenuto della sentenza medesima, ed ha fissato l’udienza di discussione del merito alla data del 30 gennaio 2020.
A tale udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto osservato che con memoria depositata il 20 dicembre 2019 la parte appellata ha dedotto l’irrilevanza della produzione della sentenza della Corte dei Conti, peraltro gravata da appello.
L’argomento è condivisibile.
In disparte il rilievo che comunque la sentenza in questione è gravata da appello, i profili di valutazione rispetto al giudizio contabile rimangono distinti (versandosi, nel presente giudizio, in materia di spettanza o meno del finanziamento).
Peraltro il giudizio sulla legittimità del provvedimento di revoca risulta in qualche modo presupposto rispetto al giudizio contabile sul recupero della somma.
3. I motivi di appello (rubricati come “ error in iudicando ”, ed articolati in vari profili) concernono anzitutto il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
La sentenza impugnata aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che “ il provvedimento impugnato non si fonda su alcune delle situazioni di inadempimento, previste dal bando all’articolo 13 lett. h), che giustificano la revoca della concessione del finanziamento, ma si basa sull’asserito inadempimento attinente a un criterio di premialità, valevole ai fini della formazione della graduatoria, con la conseguenza che la relativa inadempienza, ove effettivamente sussistente, potrebbe determinare la retrocessione in graduatoria, ma non rappresenterebbe una delle inadempienza, previste dalla citata lettera h), per la fase di esecuzione degli impegni