Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-09-21, n. 202005581

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-09-21, n. 202005581
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202005581
Data del deposito : 21 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2020

N. 03274/2020 REG.RIC.

N. 05581/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03274/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2020, proposto da


Y C e R L M, rappresentati e difesi dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Cineca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Università degli Studi Palermo, Università Politecnica delle Marche - Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1269/2020.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati C P Q e Giovanni Greco dello Stato;


Considerato che le questioni dedotte in giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito;

considerato che, anche in ragione del mancato adempimento all’incombente istruttorio disposto della Sezione, non può escludersi che parte appellante possa ottenere un posto nell’ambito di una delle Università prescelte in caso di rinunce da parte di candidati che la precedono in graduatoria e nell’ambito dei prossimi scorrimenti di graduatoria;

ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare proposta in primo grado possa essere accolta ai soli fini della ricognizione dei posti disponibili e dell’eventuale scorrimento nella graduatoria per le sedi optate da parte appellante sulla base del punteggio ottenuto e secondo l’ordine e la posizione che ne conseguono, conformemente all’orientamento già espresso dalla Sezione (ex multis ordinanze n. 3549/2020 e 32/2020);

ritenuto che le spese di lite possano essere compensate;

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