Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002131

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-15, n. 201002131
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002131
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01230/2005 REG.RIC.

N. 02131/2010 REG.DEC.

N. 01230/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2005, proposto da:
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
Sovrintendenza Scolastica Regionale Regione Umbria;

contro

M E, rappresentato e difeso dagli avv. G G, M Pa, con domicilio eletto presso G G in Roma, via Maria Cristina N. 8;

per la riforma

della sentenza del TAR UMBRIA - PERUGIA n. 521/2004, resa tra le parti, concernente CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE PLASTICHE-

CLASSE CONC.

22/A.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. G C S e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Melillo e G.Gobbi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le amministrazioni scolastiche in epigrafe indicate impugnano la sentenza parziale del Tar dell’Umbria n. 521 del 2004 che, nel disporre accertamenti istruttori in ordine alle modalità di svolgimento della prova scritto- pratica del concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedra nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria e per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di <Discipline plastiche>
, ha rigettato alcune eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso di primo grado ed ha respinto nel merito alcuni profili di gravame ( riguardanti, in particolare, la pretesa carenza di collegialità in sede di valutazione della prova da parte della commissione d’esame nonché la asserita incongruità del voto numerico a soddisfare il requisito motivazionale dell’atto).

In particolare, le appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui la stessa avrebbe erroneamente superato la eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei soggetti controinteressati. Di qui l’unico motivo di gravame e la richiesta consequenziale di declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure, in riforma della impugnata sentenza.

Si è costituito il prof. Moschella ( ricorrente di primo grado) per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 23 marzo 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.



Come anticipato, l’unico motivo d’appello investe la questione della asserita inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei soggetti controinteressati.

Nella gravata sentenza, il Tar ha sul punto osservato che <si tratta di un concorso per abilitazione, quindi sostanzialmente di un esame, e non di una prova volta a selezionare gli aspiranti ad un determinato numero di posti nel pubblico impiego>
e che pertanto <
questo esclude che gli altri partecipanti all’esame stesso si configurino come controinteressati in senso tecnico, giacchè l’eliminazione o l’ammissione di un candidato in più non incide sui loro interessi attuali>.

Le amministrazioni appellanti assumono per converso che la posizione del ricorrente di primo grado è quella di un normale candidato ad un posto di pubblico impiego <di guisa che appare erronea l’affermazione del Tar circa la natura di prova meramente idoneativa, con conseguente corollario dell’inesistenza di controinteressati e di un obbligo di notifica ad almeno uno di essi>.

Osserva il Collegio che il motivo di censura non appare meritevole di accoglimento.

Trascurano infatti le appellanti di considerare che a formare oggetto della impugnativa di primo grado sono soltanto atti endoprocedimentali ( in particolare, il giudizio di non sufficienza sulla prova pratica svolta dal ricorrente di primo grado nonché la mancata inclusione del ricorrente stesso nel novero dei candidati ammessi alla prova successiva), rispetto ai quali la posizione dei restanti concorrenti non è qualificabile alla stregua di quella propria dei controinteressati in senso giuridico-processuale. E’ noto, infatti, che tale nozione va riguardata in relazione alla particolare fase temporale di sviluppo dell’azione amministrativa oggetto di impugnativa giurisdizionale;
di tal guisa, colui che – come nel caso in esame – impugna la propria esclusione da un concorso ( ab imis ovvero da una successiva fase intermedia, e quindi quando la procedura selettiva non si è ancora conclusa) non è tenuto a notificare il ricorso a tutti gli altri concorrenti, atteso che alla data di proposizione del gravame non è possibile evidentemente conoscere i nominativi dei candidati che risulteranno vincitori ( o idonei) all’esito della procedura selettiva ( e cioè i veri soggetti controinteressati, tali non potendo considerarsi coloro che partecipano infruttuosamente alla selezione;
per la inesistenza di controinteressati in sede di impugnativa di una esclusione concorsuale v. tra le tante Consiglio di Stato, IV, n. 2748 del 27 giugno 2008). Diverso è naturalmente il caso in cui l’esclusione viene comminata dopo la formazione della graduatoria ( Consiglio di Stato, V, n. 1674 del 14 aprile 2008), in cui i soggetti che seguono l’escluso hanno una posizione differenziata in relazione alla pretesa allo scorrimento della graduatoria.

Alla luce di quanto detto, risulta evidente la inconsistenza del ricorso in appello in esame finalizzato alla declaratoria di inammissibilità, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado. Tale ultima impugnativa è stata invece correttamente ritenuta ammissibile dal Tar ( sia pur con motivazione non condivisibile, fondata sulla natura idoneativa e non concorsuale della selezione, motivazione che va pertanto rettificata nei sensi già espressi), non essendo predicabile nel caso all’esame ( avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso di primo grado) l’onere di notifica del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati, per come imposto a pena di decadenza dall’art. 21 L. 1034/71.

In definitiva, l’appello va respinto e va per l’effetto confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite del grado devono essere compensate, in considerazione del profilo meramente processuale della pronuncia.

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