Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-17, n. 201503060

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-06-17, n. 201503060
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503060
Data del deposito : 17 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08048/2006 REG.RIC.

N. 03060/2015REG.PROV.COLL.

N. 08048/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8048 del 2006, proposto dal Comune di Zungri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F L C e D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L C in Roma, via Cassia, n. 569;

contro

La signora F M, rappresentata e difesa dagli avvocati C M ed E M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;

nei confronti di

I signori T G e C M R;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sezione II n. 645/2006, resa tra le parti, concernente un concorso pubblico per due posti di vigile urbano;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. S G e uditi per le parti l’avvocato Antonio Torchia, su delega dell'avvocato D C, e l’avvocato C M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso di primo grado n. 871 del 2003, la sig.ra Marcella Francica, terza graduata con punti 10 rispetto alla prima classificata con punti 11,75 ed al secondo classificato con punti 10,50, impugnava gli atti di approvazione del concorso pubblico indetto dal Comune di Zungri per l’assunzione a tempo determinato di due vigili urbani, Cat. C1, la graduatoria finale del 24 aprile 2003, nonché con successivi motivi aggiunti la deliberazione n. 152 del 22 dicembre 2003 della G.M. di proroga del contratto stipulato con gli originari 2 vincitori e la deliberazione n. 9 del 23 gennaio 2004 dell’aumento dell’orario di servizio dei due vigili assunti (quest’ultima poi revocata dal Comune).

Con il ricorso l’interessata deduceva la violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, degli articoli 14, quarto, quinto e sesto comma, 15, comma 4, e 18 bis del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dell’art. 75 del Regolamento comunale degli uffici e servizi, dell’art. 42, secondo comma, lett. a), e dell’art. 48, ultimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, errore nei presupposti e travisamento dei fatti e con motivi aggiunti la violazione dell’art. 4 del D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Regolamento comunale degli uffici e servizi.

In particolare, ella censurava l’operato della Commissione per un’erronea valutazione di una delle risposte ai quesiti, tale da comportare la mancata attribuzione a suo favore di un ulteriore punteggio di 0,50, sufficiente a scavalcare il secondo classificato e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, assumeva che le due deliberazioni – di proroga del contratto e di aumento dell’orario di lavoro dei vincitori - erano state adottate dalla Giunta comunale, organo incompetente, essendo di competenza del funzionario responsabile del personale.

2. -Il T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sezione II accoglieva il ricorso con sentenza n. 1869 dell’11 ottobre 2004, riformata, su appello del Comune di Zungri, dal Consiglio di Stato, che con sentenza . n. 3780/2005 rinviava la causa al TAR per l’integrazione del contradditorio nei confronti della candidata collocata al primo posto in graduatoria.

3. - Successivamente, espletati tali adempimenti, previo un nuovo esame nei confronti di tutte le parti prima non evocate in giudizio, il T.A.R. Calabria - Catanzaro - Sezione II ha accolto nuovamente il ricorso con sentenza n. 645/2006, appellata nel presente giudizio, che ha annullato la determinazione n. 6/2003 di approvazione degli atti del concorso e la graduatoria nella parte riguardante la posizione della ricorrente e del controinteressato sig. T G, collocato al secondo posto in graduatoria, ed ha annullato altresì la deliberazione n. 152/2003, di proroga, impugnata con i motivi aggiunti.

4. - Il Comune di Zungri ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, limitatamente alle statuizioni di annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, deducendo le seguenti censure: a) violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 367 c.p.c., per la mancata sospensione del giudizio, avendo lo stesso Comune presentato un regolamento preventivo di giurisdizione, b) eccesso di potere per insussistenza di un difetto di motivazione negli atti posti in essere dall’Amministrazione comunale nella procedura concorsuale in esame;
c) sopravvenuta carenza cessazione della materia del contendere.

5.- Si costituiva in giudizio l’appellata sig.ra Marcella Francica, ricorrente di primo grado, chiedendo la reiezione dell’appello.

6.- All’udienza pubblica del 16 aprile il ricorso è stato introitato per la decisione.

6. L’appello è infondato.

6.1- Va disatteso il primo mezzo di gravame, con cui l’appellante Comune di Zungri ha prospettato la violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 367 c.p.c. per la mancata sospensione del giudizio per la presentazione da parte dello stesso Comune del regolamento preventivo di giurisdizione.

Al riguardo il Collegio rileva che la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile con sentenza delle SS.UU. n. 196/2007 e quindi non è configurabile alcuna rilevanza nel presente giudizio dalla proposizione del suddetto regolamento, in quanto la relativa azione giudiziaria risulta definita.

6.2- Né può trovare accoglimento il secondo motivo, con cui la difesa comunale assume l’insussistenza - nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale - di un obbligo di motivazione in ordine alla valutazione alla valutazione delle prove concorsuali, trattandosi di attività di carattere discrezionale in ordine al cui esercizio il giudice non avrebbe titolo per pronunciarsi, modificando le determinazioni dell’’Amministrazione.

Tale prospettazione – pur avendo puntualmente evidenziato che l’atto di approvazione della graduatoria non doveva essere ulteriormente motivato, se non con riferimento agli atti posti in essere dalla commissione - non inquadra correttamente la fattispecie in esame con riferimento alla attività posta in essere dalla commissione.

Infatti, nella specie sono stati predisposti quiz a risposta multipla, modalità certamente legittima in astratto, ma censurabile nel caso concreto, in quanto la commissione ha considerato erronea una risposta data dalla ricorrente in primo grado, mentre in realtà tale risposta doveva essere considerata corretta rispetto alla domanda.

Va premesso che l’amministrazione, nell’ambito delle sue valutazione discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice: tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Invece non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost..

Nella specie, il giudice di primo grado ha rilevato che l’appellata ha dato la corretta risposta al quiz n. 5, con cui si chiedeva di indicare l’organo competente ad approvare i regolamenti di polizia: (identificato nella giunta dalla candidata, nel consiglio dalla commissione di concorso, soluzione questa condivisa dal responsabile del personale, che ha proceduto all’approvazione degli atti).

A tale conclusione (di erroneità della valutazione della commissione riguardante la risposta data dalla candidata al quiz) il TAR è pervenuto con un’articolata ricostruzione del quadro normativo vigente all’epoca del concorso ed in particolare degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base ai quali ha ritenuto viziato il giudizio formulato dalla commissione ed ha proceduto al suo annullamento in parte qua .

In realtà l’appellante Amministrazione comunale non ha fornito in contrario neanche nel presente giudizio alcun argomento né addotto a supporto alcun riferimento normativo, ma si è semplicemente limitata a riaffermare la sussistenza di un suo insindacabile potere discrezionale (in realtà insussistente).

Va quindi confermata la sentenza di primo grado che, avendo constatato il suindicato errore della commissione, ha disposto che in sede amministrativa debba esservi la rimodulazione della graduatoria del concorso, con conseguente attribuzione del secondo posto all’appellata sig. ra Francica, cui è stato tolta la ‘penalità’ di risposta errata ed ha ritenuto invece spettante il punteggio per la risposta esatta, mentre l’operazione di segno opposto è stata effettuata nei confronti del sig.Teodoro, retrocesso al terzo posto in graduatoria, senza intaccare la posizione della prima classificata, dato che un’eventuale diversa valutazione nei suoi confronti in ordine ad suddetto quesito non era comunque in grado di intaccare la sua posizione in graduatoria in considerazione del punteggio nettamente superiore conseguito nelle prove concorsuali.

6.3- Va disattesa anche la terza censura di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto la decisione del suddetto ricorso incide sui due successivi ricorsi ancora pendenti in primo grado e rinviati sine die in attesa della decisione della presente controversia.

7.- L’appello va pertanto respinto.

8.- Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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