Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-19, n. 201501495

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-19, n. 201501495
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501495
Data del deposito : 19 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04420/2014 REG.RIC.

N. 01495/2015REG.PROV.COLL.

N. 04420/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4420 del 2014, proposto da:
Comune di Cropalati, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. O M, con domicilio eletto presso O M in Roma, Via Arno, 6;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Calabria - Catanzaro: Sezione I, n. 00472/2014, resa tra le parti, concernente l’applicazione addizionale irpef per l'anno 2013 con modifica dell'aliquota in vigore per l'anno 2012;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Nino Paoloantonio (su delega di Morcavallo) e l'Avv. dello Stato Elefante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Cropalati appella la sentenza, in epigrafe specificata, con la quale il TAR calabrese, in accoglimento di ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha annullato il provvedimento comunale (delib. cc n.17 del 6.12.2013) recante, per l’anno 2013, modifica dell’aliquota di addizionale IRPEF in vigore per il 2012. Detto ricorso aveva dedotto tre censure:

1) violazione del termine perentorio di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 8 del d.l. n. 102/2013;

2) incompetenza, carenza di potere, violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998;

3) violazione dell’art. 3 della legge n. 212/2000;

1.1.- Al riguardo il Tribunale, risolte positivamente le questioni (sollevate dal Comune resistente) sulla legittimazione al ricorso del Ministero dell’Economia, ha respinto il gravame osservando che:

- la delibera impugnata, che ha variato l’aliquota dell’addizionale Irpef per l’anno 2013, è stata adottata dal Consiglio comunale di Cropalati in data 6 dicembre 2013;

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) impone agli enti locali di fissare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza degli stessi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, nel contempo, che in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l’art. 8 della legge n. 124/2013 ha differito al 30.11. 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;

- “il termine fissato per la deliberazione delle modificazioni di tariffe e tributi ha carattere perentorio, come si desume dalla previsione di cui al menzionato art. 1, comma 169, per la quale, in caso di mancata approvazione entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- la deliberazione consiliare impugnata è stata adottata successivamente alla data del 30 novembre 2013 e, quindi, oltre il termine perentorio di cui sopra.

2.- Il Comune, avversa la decisione con motivi che non possono essere accolti.

2.1.- Il primo sostiene che erroneamente il TAR non avrebbe tenuto conto delle eccezioni preliminari del Comune sulla legittimazione ad impugnare da parte del Ministero, ex art. 52 dec.leg n. 446/1997, i regolamenti sulle entrate tributarie;
poiché nella specie tale regolamento comunale (adottato con la delib. cc n.18/2011), che legittimava il Comune a variare l’addizionale IRPEF, non è stato impugnato dal Ministero, il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. L’assunto è infondato.

La controversia in esame verte sull’applicazione di una norma tributaria dello Stato che disciplina, con riferimento ad un tributo statale, il termine entro il quale gli Enti locali possono adottare la variazione dell’addizionale in argomento;
pertanto non viene in discussione alcuna norma regolamentare comunale sul potere di adozione della modifica che il Ministero aveva l’onere di specificamente contestare.

2.2.- Nel merito, la sentenza risulterebbe illogica perché il termine perentorio (natura confermata dal TAR) per l’adozione della modifica sarebbe stato rispettato, avendo il Comune approvato la maggiorazione dell’aliquota con la delibera di giunta n. 60 del 14.11.2013, quindi entro il termine differito del 30.11.2013. La tesi conferma la violazione del termine in parola. Ed infatti la invocata delibera giuntale n. 60 non ha disposto alcuna modifica dell’addizionale ma solo proposto la stessa al Consiglio comunale, che l’ha poi disposta con l’atto 6.12.2013, quindi oltre il termine, come contestato dal Ministero.

2.3.- La pronunzia risulterebbe infine errata anche nella parte in cui ha assorbito i motivi di ricorso svolti dal Ministero, essendo anche questi infondati.

La tesi è però priva del necessario interesse processuale da parte del Comune poiché è sufficiente la fondatezza di un motivo di ricorso, che ne determina l’accoglimento (qui confermato) a privare di rilievo le altre censure e quindi il permanere dell’interesse della controparte ad ipotizzarne l’infondatezza.

3.-Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

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