Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-09, n. 202305662
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2023
N. 05662/2023REG.PROV.COLL.
N. 08405/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8405 del 2017, proposto da
Gtv Audiovisivi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Ecuador 6;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Toptel S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04468/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento:
a) della determina direttoriale, allegata alla nota prot. DGSCER/III/85803 del 30.11.2009, pervenuta in pari data, nella parte in cui è stato attribuito alla GTV il diritto d'uso temporaneo della frequenza “CH 69 in modalità sfn per la provincia di Caserta limitatamente all'area di servizio dell'impianto esercito nella provincia” da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale nel territorio della Regione Campania (Doc. n. 1);
b) della nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni n.prot. DGSCER/III/85895 del 30.11.2009 avente ad: “oggetto – Switch off dell'area tecnica corrispondente al territorio della regione Campania - Trasmissione Master Plan” ( Doc.n.2);
c) del relativo programma ivi allegato al provvedimento n prot. DGSCER/III/85895 del 30.11.2009 trasmesso in formato elettronico in pari data nella parte in cui non ha tenuto conto dell'impianto esercito sul CH 36 UHF da Roccamonfina Monte Lafrascara (CE) asservito all'emittente denominata “CANALE 23 TELETUSCOLO” quale impianto legittimamente esercito alla data del 19.12.2009 (Doc.n.3)
e della nota prot.16753 del 1.04.20100 depositata il 8.04.2010 dal MSE;
e la richiesta di risarcimento del danno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Davide Ponte e udito per la parte appellante l’avvocato N M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 4468 del 2017 del Tar Lazio, recante il rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società avverso gli atti relativi al procedimento di assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell’area tecnica della regione Campania, nonché avverso la nota del MISE prot. 16754 dell’01.04.2010. Veniva altresì formulata domanda di risarcimento danni.
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la parte ricorrente omesso di impugnare sia la nota del Ministero, depositata agli atti di causa in data 19.05.2010, nella quale l’Amministrazione ha specificato le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di assegnazione del canale CH 53, sia la