Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-03-12, n. 202101273

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-03-12, n. 202101273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101273
Data del deposito : 12 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2021

N. 01136/2021 REG.RIC.

N. 01273/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01136/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2021, proposto da


-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lero 14;


contro

Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ex art. 10 L.82/91 – Servizio Centrale di Protezione non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91di non prorogare il programma speciale di protezione;

.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. n.137/2020 convertito in legge n. 176/2020;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, del giorno 11 marzo 2021 il Cons. S S e uditi per le parti l’avvocato V D M e l'avvocato dello Stato Ilia Massarelli;


Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare, atteso che la sentenza appellata, ad un primo sommario esame, risulta correttamente motivata facendo riferimento alle gravi violazioni comportamentali commesse dall’appellante, indicate nel provvedimento impugnato in primo grado, emesso su parere conforme della DDA e della DNA, tenuto anche conto che l’appellante non ha mai beneficiato dell’attenuante della collaborazione ex art. 8 L. n. 203/90;

Quanto al periculum in mora, la protezione potrà essere garantita mediante le misure di protezione ordinarie tenendo conto della cittadinanza dell’appellante;

Ritenuto, infine, che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese relative alla fase cautelare;

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