Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-08-29, n. 201304316
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Testo completo
N. 04316/2013REG.PROV.COLL.
N. 05587/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5587 del 2006, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
B A, L M;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 01976/2006, resa tra le parti, concernente rimborso di somme indebitamente versate per oblazione condono edilizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati l'avvocato dello Stato Luca Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza 20 aprile 2006 n. 1976, con la quale il TAR per la Puglia, sez. III della sede di Lecce, ha accolto il ricorso proposto dai signori Antonio Bisci e Marianne Lais contro l’atto 24 febbraio 2005 n. 848/05.
Con tale atto l’Agenzia delle Entrate di Taranto rigettava l’istanza volta ad ottenere il rimborso di Lire 4.961.000, versate in eccedenza a titolo di oblazione in favore dello Stato, connessa a domanda di concessione edilizia in sanatoria.
Secondo l’amministrazione finanziaria, il diritto al rimborso si sarebbe prescritto per lo spirare del termine di 36 mesi di cui alla l. n. 47/1985, decorrente dal momento di presentazione della domanda di sanatoria.
Secondo la sentenza appellata, “il decorso del termine prescrizionale non può che decorrere dal rilascio da parte dell’amministrazione comunale del certificato di cui all’art. 35, co. 22, della legge n. 47 del 1985 che attesta la sussistenza del diritto di credito” (e così determinato il dies a quo, il diritto al rimborso non risulta, nel caso di specie, prescritto).
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando, poiché “la prescrizione comincia a decorrere con la data di presentazione della domanda di condono delle opere abusive”; né la controparte si è “in alcun modo adoperata per ottenere il certificato del Sindaco attestante la corretta entità della sanzione diffidando