Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-13, n. 202100415

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-13, n. 202100415
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100415
Data del deposito : 13 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00415/2021REG.PROV.COLL.

N. 05390/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5390 del 2020, proposto da
Pia M, Ronchi Energy Farm di Pia M Impresa Individuale, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, S S Di, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S S Di in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;



nei confronti

Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia non costituiti in giudizio;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 277/2019, pubblicata il 26 novembre 2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;

Visto l’appello incidentale proposto dalla parte dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati G C e S S Di;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La sig.ra Pia M, in qualità di titolare della società “Ronchi Energy Farm di Pia M Impresa individuale” , con annesse strutture produttive per l’allevamento di bovini, espone in punto di fatto: di avere avviato, nell’anno 2009, un piano di sviluppo aziendale (d’ora innanzi per brevità PSA), quale strumento di programmazione regionale, nell’ambito del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di accrescere il quantitativo di latte da destinare alla produzione di formaggio (rectius: Parmigiano Reggiano); che, il citato progetto, nel prevedere l’ampliamento della stalla e di un fienile, con capacità produttiva indicata nel visto PSA, era subordinato ad un duplice presupposto e, precisamente: i.) all’ottenimento contributi pubblici regionali, nella specie conseguiti in virtù di determina n. 11883/10; ii.) al riconoscimento di quote latte (q.l.), da parte del consorzio, nel piano produttivo relativo al triennio 2011/2013.

Riguardo, quest’ultimo requisito, l’odierno appellante, riferiva in particolare, di avere presentato a seguito dell’erogazione del menzionato contributo, una prima istanza di assegnazione di quote latte nel 2012, successivamente riprodotta nel 2013, non avendo ottenuto da parte del Consorzio alcun riscontro.

Soggiunge parte appellante di aver presentato, a causa dei danni subiti alla stalla, a seguito del sima del maggio 2012, ulteriore richiesta di proroga del termine per il conseguimento dei quantitativi di produzione fissati dal PSA, senza ottenere espressa risposta.

Dopo la proposizione delle citate richieste, il Consorzio ammetteva l’odierna appellante al Piano Offerta 2014-2015 riconoscendogli, nel contempo, quote latte di riserva, sino al raggiungimento della massima capacità produttiva prevista per il PSA.

Detta ammissione, allegatamente non correlata alle predette richieste, era stata condizionata – pena il mancato consolidamento delle quote - al raggiungimento del visto quantitativo, entro il termine dell'annualità produttiva 2016.

Riferisce, ancora, l’odierna appellante che, in data 27 luglio 2014, l’Azienda - dotata di un impianto di produzione di energia alimentato a biomassa agricola per la quale era stata ammessa a beneficiare degli incentivi economici erogati dal GSE - era stata colpita da una tromba d'aria che, oltre causare un danno alla stalla e la perdita di alcuni bovini, ha avuto ricadute sugli stessi incentivi, avendone il GSE disposto la decadenza.

Successivamente il GSE ha ripreso l’erogazione dei visti incentivi in favore della società, avendo il TAR accolto il ricorso proposto dalla interessata con sentenza n. 12690/2017.

Con nota n. 13/2019 PP/2019, oggetto di ricorso al primo giudice, il Consorzio ha respinto l’istanza di proroga del termine di assegnazione di Quote Latte Parmigiano Reggiano in favore della Società, limitandosi ad affermare che: "anche a seguito di Vs. audizione

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