Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-24, n. 202404643
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Pubblicato il 24/05/2024
N. 04643/2024REG.PROV.COLL.
N. 10482/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10482 del 2021, proposto da Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M L e F C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione Piccolo America, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Giangiacomo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Associazione nazionale esercenti cinema Anec, Anec Lazio - Associazione nazionale esercenti cinema sezione regionale del Lazio, Cinemusica Nova s.r.l.s, Associazione laboratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio, Associazione insieme per Balduina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione prima) n. 9524/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;dell’Associazione Piccolo America;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi per le parti gli avv.ti F C, Antonio Grumetto e Claudio Giangiacomo;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con provvedimento n. 28286 datato 8 luglio 2020, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (« AGCM » o « Autorità ») disponeva l’applicazione di una misura cautelare nei confronti di Anica - Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali, ai sensi dell’art. 14-bis della l. n. 287 del 1990. Tale provvedimento era emanato in ragione di un’asserita violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2, l. 287 del 1990 da parte della medesima ANICA e da parte di ANEC (Associazione regionale Lazio esercenti cinema, la quale lo impugnava con separato ricorso). AGCM ordinava, quindi, la cessazione immediata «nelle more della definizione del procedimento avviato con delibera del 17 giugno 2020», dell’attuazione dell’« intesa ivi contestata, volta a ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte di arene e a titolo gratuito », oltre che la revoca delle « comunicazioni/indicazioni contenenti ogni forma di condizionamento e/o orientamento della strategia di commercializzazione del prodotto cinematografico, dandone adeguata comunicazione agli iscritti ».
2.1.- Nel provvedimento evidenziava AGCM che a partire da maggio 2019, Cinemusica Nova s.r.l. (soggetto organizzatore di arene estive nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Emilia Romagna per conto di altri soggetti, spesso enti locali di piccole dimensioni) e le associazioni Piccolo America (qualificata come impresa cinematografica la quale gestisce tre arene all’aperto tutte nell’area della Città di Roma), Insieme per Balduina (associazione di quartiere che svolge le proprie manifestazioni all'interno del parco di Monte Mario) e l’associazione Laboratorio di quartiere Giambellino (la quale organizza arene estive nella città di Milano, soprattutto nei quartieri più popolari) denunciavano all’Autorità dedotti crescenti ostacoli riscontrati nel reperire le opere da proiettare nel corso delle iniziative estive a titolo gratuito, imputati al « blocco da parte delle case distributrici nel rilasciare fìlm », con mancate autorizzazioni alla proiezione tali da « rendere dubbio lo svolgimento delle manifestazioni ».
2.2.- Con delibera del 17 giugno 2020, era avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 14 l. n. 287 del 1990, nei confronti di ANICA, ANEC e ANEC Lazio, onde accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 2 l. n. 287 del 1990. In particolare, la delibera di avvio ipotizzava che, almeno dalla stagione 2018, le associazioni ANICA (associazione che rappresenta le industrie italiane del cinema e dell’audiovisivo), ANEC (associazione di diritto privato, cui aderiscono le imprese che svolgono attività di esercizio cinematografico) e ANEC Lazio (associazione di categoria dell’esercizio cinematografico regionale, delegazione territoriale di ANEC), avessero concertato, in violazione dell'art. 101 TFUE e dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, un’azione congiunta, anche nella forma di decisioni di associazioni di imprese, volta a ostacolare, nei mercati della distribuzione, l’approvvigionamento dei film da parte delle arene a titolo gratuito e limitare così, a valle, nei mercati della proiezione dei film, l’offerta del prodotto cinematografico da parte delle arene a titolo gratuito, con la conseguenza, altresì di ridurre, altresì, la varietà dell’offerta cinematografica resa disponibile al consumatore finale.
2.3.- L’Autorità, dunque, ipotizzava la presenza di un’intesa volta al « boicottaggio collettivo dell'attività delle arene gratuite tesa a ostacolare l’approvvigionamento delle opere cinematografiche che costituiscono l’input necessario per lo svolgimento delle manifestazioni estive »: contestualmente al procedimento principale, essa avviava il procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14- bis cit., al fine di prevenire il danno grave e irreparabile per la concorrenza stante il rischio del mancato svolgimento delle attività nelle arene estive a titolo gratuito.
2.4.- In relazione alle condotte contestate ai soggetti sopra indicati, AGCM rilevava che:
a) quanto alla stagione 2018 :
- nel marzo 2018, si sarebbe svolto un incontro presso la sede di ANEC Lazio – asseritamente comprovato da una lettera del 24 maggio 2018 inviata dalla medesima ANEC Lazio alle case di distribuzione – al quale erano presenti anche esponenti di ANICA e dell’Associazione Piccolo America e nel quale ANICA e ANEC, avrebbero sottoposto al Piccolo America il testo di una «nota per lettera congiunta ANEC-ANICA su arene estive» nella quale tali due Associazioni avrebbero delineato le regole per l’intero settore per la concessione di film alle arene estive, sia a pagamento che gratuite, affermando per queste ultime come bisognasse «evitare proiezioni di fìlm ed anteprime ad ingresso gratuito»;
- in data 19 giugno 2018 sarebbe « stata fissata una riunione in sede ANEC Lazio per discutere del tema delle “Arene gratuite a Roma”... e delle eventuali azioni di contrasto di tale fenomeno »;
- anche lnsieme per Balduina avrebbe riscontrato nel 2018 un atteggiamento ostativo da parte delle case di distribuzione, avendo ricevuto numerosi rifiuti e riuscendo a chiudere la programmazione con notevoli difficoltà (come sarebbe testimoniato da due e-mail due mail dell’intermediario Emme Cinematografica);
b) quanto alla stagione 2019 :
- le associazioni di categoria avrebbero imposto al Piccolo America condizioni e modalità di svolgimento delle proprie manifestazioni come requisiti minimali per superare il diniego all’accesso al prodotto cinematografico necessario allo svolgimento delle arene;
- ANICA, in data 12 aprile 2019, avrebbe inviato ai propri associati un’apposita comunicazione nella quale sono indicati alcuni requisiti minimali per il rilascio alle arene delle licenze per le proiezioni e l’insieme dei previsti criteri avrebbe impedito a molte arene di operare;
- fra gli intermediari specializzati sarebbe stata presente la percezione di indicazioni su come gestire il rilascio delle liberatorie per le arene a titolo gratuito;
- le limitazioni e i vincoli che il Piccolo America acconsentiva a porre alla programmazione delle proprie arene, comunicate ad ANICA nel corso della riunione del 7 marzo 2019, non sarebbero state tuttavia risultate sempre sufficienti a superare gli ostacoli posti dalle associazioni di categoria e dalle case di distribuzione loro associate;
- analoghe difficoltà sarebbero state riscontrate dalle altre associazioni;
c) quanto alla stagione 2020 :
- rispetto alle stagioni precedenti, le richieste di film del Piccolo America sarebbero rimaste in molti casi senza riscontro (alla data del 29 maggio 2020, a fronte della richiesta di circa 141 liberatorie, il Piccolo America avrebbe ricevuto 75 dinieghi, 41 richieste sarebbero rimaste senza riscontro e 26 riposte sarebbero state positive, delle quali solo per 10 opere è stato perfezionato il contratto di autorizzazione);
- presso la sede di ANICA, sarebbe stata reperita una e-mail del 3 giugno 2020 nella quale sarebbero stati richiamati anche per il 2020 gli stessi criteri minimali per il rilascio delle licenze alle proiezioni già indicati nella e-mail inviata da ANICA agli associati in data 12 aprile 2019.
2.5.- Esaminate le posizioni delle parti, AGCM, in punto di presupposti del suo intervento, riteneva che:
a) sulla nozione di impresa :
- nel diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccerebbe qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle relative modalità di finanziamento. La giurisprudenza adotterebbe, infatti, un’interpretazione funzionale di tale nozione, in base alla quale è «impresa» qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, ossia un’attività consistente nell’offrire beni e servizi sul mercato;
- l’organizzazione di arene estive a ingresso gratuito costituirebbe, dal punto di vista dell’applicazione della normativa a tutela della concorrenza, un’attività economica finalizzata a soddisfare una esigenza della domanda tipica del periodo estivo, raggiungendo, tra l’altro, anche aree del territorio dove l'offerta cinematografica è assente;
- gli organizzatori delle arene estive a ingresso gratuito trarrebbero le proprie risorse da varie tipologie di entrate, tra le quali anche sponsorizzazioni e ricavi da servizi accessori (ad es., i bar): tali entrate sarebbero destinate a remunerare le case di distribuzione, secondo meccanismi di mercato, per le licenze di proiezione;
- il perimetro di tutela della normativa antitrust ricomprenderebbe anche ipotesi in cui vengano in rilievo anche finalità di carattere sociale;
- le posizioni di ANICA e